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Articolo 15 della Legge 8 ottobre 1984, n. 658
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Legge 8 ottobre 1984, n. 658
Articolo 15 della Legge 8 ottobre 1984, n. 658
Versione
10 ottobre 1984
Art. 15.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1984
Vedi fonte istituzionale
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