Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2026, proposto da
Traguardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ricorso avverso il silenzio-inadempimento
del Comune di Catania sull’istanza presentata in data 4 giugno 2025 con cui la società ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di più impianti pubblicitari stradali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa NA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14 gennaio 2026 la ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento del Comune di Catania sull’istanza presentata in data 4 giugno 2025 con cui la società ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di più impianti pubblicitari stradali.
Nel ricorso, in particolare, si rappresenta che la questione riguarda la mancata definizione del procedimento di rinnovo relativo agli impianti PP 484, PP 485, PP 486, PP 487, PP 488 e PP 489, rispetto ai quali il Comune ha trasmesso comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio dei titoli (n. 462781, n. 462783, n. 462787, n. 462790, n. 462794 e n. 462803 in data 14 ottobre 2025).
Con memoria depositata in giudizio il Comune ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuti in data 30 gennaio 2026 i provvedimenti definitivi di diniego, poi comunicati il 3 febbraio 2026. L’Amministrazione ha, altresì, rappresentato che “ Il “lamentato” ritardo sulla conclusione del procedimento è derivato dalla circostanza, ben nota a controparte, della pendenza dei ricorsi innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale R.G. n. 1636/2025e R.G. n. 1634/2025(aventi ad oggetto proprio l'annullamento dei provvedimenti di rimozione degli impianti in questione) e, quindi, dalla doverosa attesa da parte della P.A. della definizione dei medesimi al fine di uniformare la propria attività amministrativa all’orientamento espresso in proposito dall’adito TAR ”.
Nell’odierna camera di consiglio la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, stante la sopravvenienza nel corso del giudizio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui si tratta.
Il Collegio, alla luce delle circostanze sopra indicate e di quanto rappresentato dalle parti, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto che la questione relativa al rinnovo delle autorizzazioni scadute (oggetto dell’istanza in data 4 giugno 2025, per cui è causa) è stata posta sub iudice con i ricorsi n. 1636/2025 R.G. e n. 1634/2025 R.G., promossi avverso i provvedimenti di rimozione degli impianti in questione e nei quali la ricorrente ha pure dedotto la illegittimità del supposto provvedimento “implicito” di diniego del rinnovo; ciò che ha indotto l’Amministrazione ad attendere la discussione di detti ricorsi, che sono stati posti in decisione in data 29 gennaio 2026, con l’avviso in udienza da parte del Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile improcedibilità/inammissibilità dei gravami.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA BU, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
NA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CO | DA BU |
IL SEGRETARIO