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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/10/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. N. 432 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. IO AR CO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: cancellazione ipoteca art. 2884 cc e pendente TRA
( con l'Avv. GASBARRI ANDREA come Parte_1 C.F._1 da procura in atti Ricorrente E
( ) Resistente contumace Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig ha proposto il presente giudizio chiedendo la cancellazione della Parte_1 ipoteca ex art. 2884 cc premettendo quanto segue: a) di essere stato attore nella causa reg. n. 2263/2010, promossa nei confronti di procedimento definito con Controparte_2 sentenza n. 1196/2015 passato in giudicato (all 1; b) che in tale giudizio si costituiva, quale procuratrice generale della Sig.ra la Sig.ra c) che al Controparte_2 Controparte_1 termine del processo, il Tribunale con la indicata sentenza dava atto della estinzione del credito della Sig.ra (pag. 3 sentenza), dichiarando poi in dispositivo a punto Controparte_3
1) “estinto l'obbligo di conguaglio”, ordinandosi al Conservatore dei RRII la trascrizione della citata decisione;
d) che il conguaglio posto a suo tempo a carico dell'odierno ricorrente
- richiamato dal Tribunale nella indicata sentenza n. 1196/2015 - veniva disposto con la sentenza n. 1176/08 – n. rep. 1571/2008 del 06.11.2008 (Cfr. all. 2), che definiva la causa promossa dalla Sig.ra nei confronti dei Sig.ri e Controparte_2 Parte_1
sentenza, questa che veniva trascritta il 02.01.2012 in favore della Sig.ra Controparte_1 contro il Sig. Da allora tutti i beni immobili di Controparte_2 Parte_1 proprietà di quest'ultimo ubicati in Oriolo Romano risultavano gravati da ipoteca, per come emergeva da una ispezione ipotecaria del 14.03.2024 e dalla quale risulta la seguente iscrizione: Reg. Generale 27, Reg. particolare 8, presentazione n. 28, del 2.1.2012. (all. 3); e) che per tre degli immobili gravati da ipoteca era mutato l'indirizzo, in quanto Piazza Umberto I aveva assunto la nuova denominazione di Piazza Giorgio Santacroce (all. 4); f) che i beni gravati da ipoteca risultano i seguenti: 1) R - Fabbricato rurale sito in Loc.tà Vigna dell'Ara snc, distinto in Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 124, Consistenza 50 centiare;
2) R
- Fabbricato rurale sito in Loc.tà Via delle Olmate snc., distinto inCatasto Terreni al Foglio 13, p.lla 252, Consistenza 59 centiare;
3) C1 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 6, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 6, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 452, sub 2, mq. 46; 4) C2 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 15, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 15, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 253, sub 1, mq. 58; 5) A4 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 16, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 16, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 253, sub 2, Consistenza 6 vani;
f) che tale ipoteca non aveva più ragion d'essere, in ragione della decisione del Tribunale di Viterbo n. 1196/2015. Alla luce di tali deduzioni ha chiesto disporsi la cancellazione della indicata ipoteca. Nel corso del processo, nella contumacia del resistente, sulla base della documentazione in atti la causa all'esito della disposta discussione veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Infatti, considerato che la somma stabilita a titolo di conguaglio che aveva dato origine al credito per il quale era stata iscritta ipoteca, era venuto meno a seguito della sentenza irrevocabile n. 1196/2015 del tribunale di Viterbo, può essere disposta la richiesta cancellazione di ipoteca. Alla luce di tanto, la procedura in esame risulta legittimamente attivata in assenza del consenso della Sig.ra Controparte_1
Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto ordina alla Conservatoria Roma 2 dei RR.II. con esonero di responsabilità la cancellazione della ipoteca di cui al Reg. Generale 27, Reg. Particolare 8, presentazione n. 28, del 2.1.2012 gravante sui seguenti beni immobili, tutti ubicati in Oriolo Romano (VT): 1) R - Fabbricato rurale sito in Loc.tà Vigna dell'Ara snc, distinto in Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 124, Consistenza 50 centiare;
2) R - Fabbricato rurale sito in Loc.tà Via delle Olmate snc., distinto in Catasto Terreni al Foglio 13, p.lla 252, Consistenza 59 centiare;
3) C1 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 6, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 6, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 452, sub 2, mq. 46;
4) C2 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 15, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 15, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 253, sub 1, mq. 58;
5) A4 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 16, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 16, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 253, sub 2, Consistenza 6 vani. Nulla sulle spese Viterbo, 30.10.2025
Il Giudice
IO AR CO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. IO AR CO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: cancellazione ipoteca art. 2884 cc e pendente TRA
( con l'Avv. GASBARRI ANDREA come Parte_1 C.F._1 da procura in atti Ricorrente E
( ) Resistente contumace Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig ha proposto il presente giudizio chiedendo la cancellazione della Parte_1 ipoteca ex art. 2884 cc premettendo quanto segue: a) di essere stato attore nella causa reg. n. 2263/2010, promossa nei confronti di procedimento definito con Controparte_2 sentenza n. 1196/2015 passato in giudicato (all 1; b) che in tale giudizio si costituiva, quale procuratrice generale della Sig.ra la Sig.ra c) che al Controparte_2 Controparte_1 termine del processo, il Tribunale con la indicata sentenza dava atto della estinzione del credito della Sig.ra (pag. 3 sentenza), dichiarando poi in dispositivo a punto Controparte_3
1) “estinto l'obbligo di conguaglio”, ordinandosi al Conservatore dei RRII la trascrizione della citata decisione;
d) che il conguaglio posto a suo tempo a carico dell'odierno ricorrente
- richiamato dal Tribunale nella indicata sentenza n. 1196/2015 - veniva disposto con la sentenza n. 1176/08 – n. rep. 1571/2008 del 06.11.2008 (Cfr. all. 2), che definiva la causa promossa dalla Sig.ra nei confronti dei Sig.ri e Controparte_2 Parte_1
sentenza, questa che veniva trascritta il 02.01.2012 in favore della Sig.ra Controparte_1 contro il Sig. Da allora tutti i beni immobili di Controparte_2 Parte_1 proprietà di quest'ultimo ubicati in Oriolo Romano risultavano gravati da ipoteca, per come emergeva da una ispezione ipotecaria del 14.03.2024 e dalla quale risulta la seguente iscrizione: Reg. Generale 27, Reg. particolare 8, presentazione n. 28, del 2.1.2012. (all. 3); e) che per tre degli immobili gravati da ipoteca era mutato l'indirizzo, in quanto Piazza Umberto I aveva assunto la nuova denominazione di Piazza Giorgio Santacroce (all. 4); f) che i beni gravati da ipoteca risultano i seguenti: 1) R - Fabbricato rurale sito in Loc.tà Vigna dell'Ara snc, distinto in Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 124, Consistenza 50 centiare;
2) R
- Fabbricato rurale sito in Loc.tà Via delle Olmate snc., distinto inCatasto Terreni al Foglio 13, p.lla 252, Consistenza 59 centiare;
3) C1 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 6, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 6, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 452, sub 2, mq. 46; 4) C2 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 15, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 15, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 253, sub 1, mq. 58; 5) A4 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 16, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 16, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 253, sub 2, Consistenza 6 vani;
f) che tale ipoteca non aveva più ragion d'essere, in ragione della decisione del Tribunale di Viterbo n. 1196/2015. Alla luce di tali deduzioni ha chiesto disporsi la cancellazione della indicata ipoteca. Nel corso del processo, nella contumacia del resistente, sulla base della documentazione in atti la causa all'esito della disposta discussione veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Infatti, considerato che la somma stabilita a titolo di conguaglio che aveva dato origine al credito per il quale era stata iscritta ipoteca, era venuto meno a seguito della sentenza irrevocabile n. 1196/2015 del tribunale di Viterbo, può essere disposta la richiesta cancellazione di ipoteca. Alla luce di tanto, la procedura in esame risulta legittimamente attivata in assenza del consenso della Sig.ra Controparte_1
Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto ordina alla Conservatoria Roma 2 dei RR.II. con esonero di responsabilità la cancellazione della ipoteca di cui al Reg. Generale 27, Reg. Particolare 8, presentazione n. 28, del 2.1.2012 gravante sui seguenti beni immobili, tutti ubicati in Oriolo Romano (VT): 1) R - Fabbricato rurale sito in Loc.tà Vigna dell'Ara snc, distinto in Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 124, Consistenza 50 centiare;
2) R - Fabbricato rurale sito in Loc.tà Via delle Olmate snc., distinto in Catasto Terreni al Foglio 13, p.lla 252, Consistenza 59 centiare;
3) C1 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 6, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 6, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 452, sub 2, mq. 46;
4) C2 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 15, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 15, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 253, sub 1, mq. 58;
5) A4 - Fabbricato sito in Piazza Umberto I n. 16, oggi Piazza Giorgio Santacroce n. 16, distinto in Catasto al Foglio 13, p.lla 253, sub 2, Consistenza 6 vani. Nulla sulle spese Viterbo, 30.10.2025
Il Giudice
IO AR CO