Art. 2. 1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilita' a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.
2. Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilita' rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.
Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 633 del codice di procedura penale vedi nelle note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 636 (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'art. 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione".
"Art. 492 (Dichiarazione di apertura del dibattimento). - 1. Compiute le attivita' indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario che assiste il giudice da' lettura dell'imputazione".
- Per il testo dell' art. 634 del codice di procedura penale vedi nelle note all'art. 1.
2. Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilita' rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.
Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 633 del codice di procedura penale vedi nelle note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 636 (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'art. 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione".
"Art. 492 (Dichiarazione di apertura del dibattimento). - 1. Compiute le attivita' indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario che assiste il giudice da' lettura dell'imputazione".
- Per il testo dell' art. 634 del codice di procedura penale vedi nelle note all'art. 1.