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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7078/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7078/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA VESPUCCI 8 presso lo studio dell'avv. CATROPPA
OS IA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 14/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 688 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 11.01.2005 e il 02.08.2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/10/2018 (modificato con decreto del 15/11/2022).
Con ricorso depositato il 31/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1.le figlie sono diventate maggiorenni ma entrambe non sono ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
DISPONE che:
2. Il padre verserà a favore della madre un assegno quale contributo mantenimento per le figlie Per_1 e pari ad € 375,00 mensili (€ 187,50 per ciascuna figlia) – rivalutabili annualmente in base agli Per_2 indici ISTAT – oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche, ludico sportive e/o spese straordinarie in favore delle figlie, spese preventivamente concordate e successivamente documentate. A riguardo i coniugi danno atto di aderire per l'interpretazione e la disciplina delle stesse al protocollo d'intesa sulle spese dei figli del 16.03.2016;
DÀ ATTO che:
3. le parti concordano che l'assegno unico per le figlie per toccherà come per legge a ciascun coniuge;
DISPONE che:
4. In ragione dell'età delle figlie, il padre potrà concordare direttamente con le stesse le modalità e i tempi per la permanenza delle stesse presso di sé; DÀ ATTO che:
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7078/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA VESPUCCI 8 presso lo studio dell'avv. CATROPPA
OS IA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 14/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 688 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 11.01.2005 e il 02.08.2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/10/2018 (modificato con decreto del 15/11/2022).
Con ricorso depositato il 31/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1.le figlie sono diventate maggiorenni ma entrambe non sono ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
DISPONE che:
2. Il padre verserà a favore della madre un assegno quale contributo mantenimento per le figlie Per_1 e pari ad € 375,00 mensili (€ 187,50 per ciascuna figlia) – rivalutabili annualmente in base agli Per_2 indici ISTAT – oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche, ludico sportive e/o spese straordinarie in favore delle figlie, spese preventivamente concordate e successivamente documentate. A riguardo i coniugi danno atto di aderire per l'interpretazione e la disciplina delle stesse al protocollo d'intesa sulle spese dei figli del 16.03.2016;
DÀ ATTO che:
3. le parti concordano che l'assegno unico per le figlie per toccherà come per legge a ciascun coniuge;
DISPONE che:
4. In ragione dell'età delle figlie, il padre potrà concordare direttamente con le stesse le modalità e i tempi per la permanenza delle stesse presso di sé; DÀ ATTO che:
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.