Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
Articolo 2 della Legge 4 luglio 1988, n. 277
Articolo 1Articolo 3
- Legge 4 luglio 1988, n. 277
Articolo 2 della Legge 4 luglio 1988, n. 277
Versione
22 luglio 1988
22 luglio 1988