Articolo 2 della Legge 4 luglio 1988, n. 277
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 luglio 1988
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 22 luglio 1988