Art. 22.
Il Consiglio dell'Ordine puo' applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
b) la censura.
In caso di particolare gravita' delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine puo' altresi' proporre al Ministro per il tesoro le seguenti sanzioni:
1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
2) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo.
La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignita' della categoria.
Il Ministro per il tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.
Il Consiglio dell'Ordine puo' applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
b) la censura.
In caso di particolare gravita' delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine puo' altresi' proporre al Ministro per il tesoro le seguenti sanzioni:
1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
2) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo.
La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignita' della categoria.
Il Ministro per il tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.