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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3759/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 3759/2025 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iliata in Salerno, alla via Luigi Cacci dell'avv. Consiglia Fortunato che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 ente domiciliato in Salerno, alla via Gian Vin
[...] so lo studio dell'avv. Francesco Dente che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimental re uxorio con CP_1
e che, dalla loro unione, e nato un figlio, (25.08.2020).
[...] Per_1 rdo, parte ricorrente ha dedotto che, o della cessazione della relazione con il resistente, intervenuta nel mese di gennaio 2025, quest'ultimo si e sottratto a ogni tentativo di componimento bonario finalizzato alla definizione consensuale dei rapporti genitoriali, da intendersi nell'esclusivo interesse del figlio minore;
la ricorrente ha quindi chiesto la regolamentazione giudiziale dei rapporti genitoriali con la previsione dell'affidamento condiviso del minore e l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che ha CP_1 contestato le argomentazioni della ricorrente con richi ntare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse del figlio minore per come indicato nella comparsa di costituzione.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento congiunto del figlio minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013 e con la recente riforma “Cartabia”. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 27 novembre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno confermato l'accordo sulla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: PREMESSO che è pendente giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, ad istanza di
, per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con Parte_1
o al diritto di visita e al mantenimento del figlio minore Per_1 affetto da una grave forma di autismo, che impone cure varie ed impone determinazione in ordine alla collocazione, al calendario delle visite e al contributo economico di ognuno dei genitori;
che le parti, dopo trattative serrate, hanno deciso di determinarsi in via autonoma, chiedendo la conferma da parte dell'Autorità Giudiziaria dei seguenti accordi negoziali secondo le determinazioni che seguono. I La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il primo atto. II La sig.ra , continuerà a vivere e risiedere, unitamente al Parte_1 minore, in S ra n. 3, ove è iniziata la convivenza con il CP_1
e ove risulta altresì nato il piccolo in virtù di contratto di locazione i Per_1 alla sig.ra Pt_1 III Il figlio minore sarà affidato in modalità totalmente condivisa a entrambi Per_1
i genitori, tenut in ogni caso, degli impegni del figlio e degli impegni lavorativi delle parti. In particolare: a) in settimana due giorni consecutivi con il padre e due giorni consecutivi con la madre, alternandoli nella settimana successiva, con fine settimana alterni di pernottamenti. Entrambi i genitori si preoccuperanno di predisporre, pur essendo l'abitazione della sig.ra già dotata di tali presidi, Pt_1
a tutti gli strumenti per accogliere anche il person ario che segue il piccolo predisponendo tutto quanto necessiti al figlio in relazione ai programmi Per_1 ono: le vacanze invernali (periodo di Natale e Capodanno) ad anni alterni con previsione per il Natale 2025, il figlio starà il 24 con il padre e il 25 e 26 con la madre, Capodanno 2026 il 31 con la madre, l'1 con il padre e l'Epifania con la madre e così ad anni alterni;
-le vacanze di Pasqua ad anni alterni, con previsione per la Pasqua 2025 che il figlio stia con la madre il giorno di Pasqua e con il padre in Lunedì dell'Angelo, e così ad anni alterni;
per il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà 7 (sette) giorni consecutivi con la madre e 7 (sette) giorni consecutivi con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di rispettiva spettanza entro e non oltre la fine del mese di giugno di ogni anno, con espresso impegno di comunicare all'altro genitore il luogo che ospiterà il figlio nonché a fornire l'indicazione di una fascia oraria in cui il genitore non presente, potrà sentirlo telefonicamente. Si specifica che il calendario così formulato, costituisce calendario minimo con conseguente possibilità per le parti, ove riescano a trovare un accordo che sia compatibile con le esigenze sia del figlio che proprie, di apportare modifiche (in melius) al fine anche di garantire una maggiore frequentazione del minore con il padre in quanto genitore non stabilmente convivente con lo stesso. IV Il sig. in condizioni economiche di prevalente capacità, si CP_1 impegna antenimento del figlio provvedendo a pagare l'importo complessivo di € 1.700,00 mensili, somma che ricomprende il canone di locazione nella misura di € 700,00 mensili, oltre € 100,00 per l'utilizzo di un garage ad uso comune, importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat al consumo, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra Pt_1 in un'unica soluzione. Si impegna al pagamento altresì del 70% delle spese necessarie per il piccolo sia ordinarie che straordinarie, sia prevedibili che imprevedibili, senza esemplificazione, perché saranno le più ampie possibili. Premesso che il piccolo percepisce l'assegno di invalidità civile nella misura massima prevista dalla legge, le parti stabiliscono che la gestione degli importi relativi alla pensione di invalidità, saranno effettuati esclusivamente per le esigenze straordinarie del piccolo ed a sostegno dell'intervento economico della madre per la sua parte, essendo soggetto economicamente più debole. Il sig. si impegna CP_1
a rinunciare al 50% dell'assegno unico che dovrà essere interam epito dalla a sostegno sempre ed esclusivamente delle esigenze del piccolo. Pt_1 comunque, si occuperà economicamente e per intero degli CP_1 spost tamenti e degli eventuali interventi medici necessari per la corretta gestione della patologia del piccolo affetto da "disturbo dello specchio artistico" ove sarà sempre prevista la presenza della madre, come a tutt'oggi avviene. VI Le decisioni di maggiore interesse per il bambino relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio. Orbene, il Tribunale ratifica le condizioni concordate in udienza ritenendole eque e rispondenti all'interesse del minore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 3759/2025 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iliata in Salerno, alla via Luigi Cacci dell'avv. Consiglia Fortunato che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 ente domiciliato in Salerno, alla via Gian Vin
[...] so lo studio dell'avv. Francesco Dente che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimental re uxorio con CP_1
e che, dalla loro unione, e nato un figlio, (25.08.2020).
[...] Per_1 rdo, parte ricorrente ha dedotto che, o della cessazione della relazione con il resistente, intervenuta nel mese di gennaio 2025, quest'ultimo si e sottratto a ogni tentativo di componimento bonario finalizzato alla definizione consensuale dei rapporti genitoriali, da intendersi nell'esclusivo interesse del figlio minore;
la ricorrente ha quindi chiesto la regolamentazione giudiziale dei rapporti genitoriali con la previsione dell'affidamento condiviso del minore e l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che ha CP_1 contestato le argomentazioni della ricorrente con richi ntare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse del figlio minore per come indicato nella comparsa di costituzione.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento congiunto del figlio minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013 e con la recente riforma “Cartabia”. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 27 novembre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno confermato l'accordo sulla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: PREMESSO che è pendente giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, ad istanza di
, per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con Parte_1
o al diritto di visita e al mantenimento del figlio minore Per_1 affetto da una grave forma di autismo, che impone cure varie ed impone determinazione in ordine alla collocazione, al calendario delle visite e al contributo economico di ognuno dei genitori;
che le parti, dopo trattative serrate, hanno deciso di determinarsi in via autonoma, chiedendo la conferma da parte dell'Autorità Giudiziaria dei seguenti accordi negoziali secondo le determinazioni che seguono. I La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il primo atto. II La sig.ra , continuerà a vivere e risiedere, unitamente al Parte_1 minore, in S ra n. 3, ove è iniziata la convivenza con il CP_1
e ove risulta altresì nato il piccolo in virtù di contratto di locazione i Per_1 alla sig.ra Pt_1 III Il figlio minore sarà affidato in modalità totalmente condivisa a entrambi Per_1
i genitori, tenut in ogni caso, degli impegni del figlio e degli impegni lavorativi delle parti. In particolare: a) in settimana due giorni consecutivi con il padre e due giorni consecutivi con la madre, alternandoli nella settimana successiva, con fine settimana alterni di pernottamenti. Entrambi i genitori si preoccuperanno di predisporre, pur essendo l'abitazione della sig.ra già dotata di tali presidi, Pt_1
a tutti gli strumenti per accogliere anche il person ario che segue il piccolo predisponendo tutto quanto necessiti al figlio in relazione ai programmi Per_1 ono: le vacanze invernali (periodo di Natale e Capodanno) ad anni alterni con previsione per il Natale 2025, il figlio starà il 24 con il padre e il 25 e 26 con la madre, Capodanno 2026 il 31 con la madre, l'1 con il padre e l'Epifania con la madre e così ad anni alterni;
-le vacanze di Pasqua ad anni alterni, con previsione per la Pasqua 2025 che il figlio stia con la madre il giorno di Pasqua e con il padre in Lunedì dell'Angelo, e così ad anni alterni;
per il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà 7 (sette) giorni consecutivi con la madre e 7 (sette) giorni consecutivi con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di rispettiva spettanza entro e non oltre la fine del mese di giugno di ogni anno, con espresso impegno di comunicare all'altro genitore il luogo che ospiterà il figlio nonché a fornire l'indicazione di una fascia oraria in cui il genitore non presente, potrà sentirlo telefonicamente. Si specifica che il calendario così formulato, costituisce calendario minimo con conseguente possibilità per le parti, ove riescano a trovare un accordo che sia compatibile con le esigenze sia del figlio che proprie, di apportare modifiche (in melius) al fine anche di garantire una maggiore frequentazione del minore con il padre in quanto genitore non stabilmente convivente con lo stesso. IV Il sig. in condizioni economiche di prevalente capacità, si CP_1 impegna antenimento del figlio provvedendo a pagare l'importo complessivo di € 1.700,00 mensili, somma che ricomprende il canone di locazione nella misura di € 700,00 mensili, oltre € 100,00 per l'utilizzo di un garage ad uso comune, importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat al consumo, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra Pt_1 in un'unica soluzione. Si impegna al pagamento altresì del 70% delle spese necessarie per il piccolo sia ordinarie che straordinarie, sia prevedibili che imprevedibili, senza esemplificazione, perché saranno le più ampie possibili. Premesso che il piccolo percepisce l'assegno di invalidità civile nella misura massima prevista dalla legge, le parti stabiliscono che la gestione degli importi relativi alla pensione di invalidità, saranno effettuati esclusivamente per le esigenze straordinarie del piccolo ed a sostegno dell'intervento economico della madre per la sua parte, essendo soggetto economicamente più debole. Il sig. si impegna CP_1
a rinunciare al 50% dell'assegno unico che dovrà essere interam epito dalla a sostegno sempre ed esclusivamente delle esigenze del piccolo. Pt_1 comunque, si occuperà economicamente e per intero degli CP_1 spost tamenti e degli eventuali interventi medici necessari per la corretta gestione della patologia del piccolo affetto da "disturbo dello specchio artistico" ove sarà sempre prevista la presenza della madre, come a tutt'oggi avviene. VI Le decisioni di maggiore interesse per il bambino relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio. Orbene, il Tribunale ratifica le condizioni concordate in udienza ritenendole eque e rispondenti all'interesse del minore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi