CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2024, n. 21106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21106 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. LB ON, nato a [...] il [...] 2. EG RI, nata a [...] [...] avverso la ordinanza del 10/01/2024 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Dario Vannetiello, che ha concluso chiedendo raccoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21106 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Matera, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ON LB e RI EG avverso l'ordinanza emessa il 9 marzo 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale con la quale era stats rigettata la istanza di revoca del sequestro preventivo per equivalente disposto con ordinanza del 19 gennaio 2021. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti che con unico atto deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e 648- quater cod. pen. in relazione alle ipotesi contestate ai sensi dell'art. 648-ter n. 1 cod. pen.; mancanza assoluta della motivazione in relazione alla individuazione della misura del profitto confiscabile con riferimento alle ipotesi di autoriciclaggio. Il Tribunale, ignorando le prescrizioni della sentenza rescindente, ha affermato la coincidenza del provento del reato di autoriciclaggio con il valore della operazione di volta in volta effettuata, confondendo il denaro proveniente dal reato presupposto di truffa aggravata (prescritto) con le utilità presuntivamente conseguite, giungendo ad affermare la consumazione delle ipotesi di riciclaggio sulla base della ricorrenza del reimpiego del denaro provento della truffa in attività diverse, in operazioni (descritte nei capi di imputazione) che hanno determinato una modifica della intestazione soggettiva dei beni, così determinando la somma degli importi - a seguito della riduzione parziale dei sequestro disposta dal giudice - specificamente individuati nei capi di imputazione relativi all'autoriciciaggio che individuerebbero l'esatto valore dei beni soggetti al vincolo ablativo. In tal modo il provvedimento impugnato ha omesso di individuare la esatta misura del vantaggio economico di volta in volta conseguito dal reimpiego delle somme provento del reato di truffa, facendo coincidere gli importi con le somme ottenute dalla consumazione di detto reato e in difformità con la giurisprudenza che esclude la ricorrenza delle ipotesi di autoricíciaggio dell'autoricíciaggio. In ogni caso, relativamente ai capi 16 e 18 dell'imputazione, si osserva che: - l'impiego della somma di 175mila euro connesso alta fattura di corrispondente importo della soc. F.11i EG non può dirsi destinata ad attività economica, posto che la predetta società non è stata ritenuta aver mai coltivato i terreni e svolto attività agricola, così esulandosi dalle attività previste dall'art. 648- ter.l. cod. pen. Nell'ipotesi opposta non esisterebbe il reato di truffa e, conseguentemente, quello di autoriciciaggio. In ogni caso, non vi sarebbe alcun ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa, essendosi l'autore 2 limitato al semplice godimento del bene ed essendo ampiamente tracciata la destinazione delle somme (vedi documentazione ISMEA). Quanto testé detto può essere validamente ripetuto rispetto alla imputazione di cui al capo 18, di natura speculare, salvo specificare che l'attività dell'avv. LB, avvocato del foro di Matera, non è assimilabile ad alcuna delle forme di attività economica prevista, ai nostri fini, dalla normativa civilistica. Quanto al capo 14 della imputazione, al di là della connotazione della ipotesi quale autoriciclaggio del provento di un precedente reato di autoriciclaggio, difetterebbe l'ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa, abbondando la documentazione che attesta il trasferimento e mancando, in ogni caso, la prova del profitto conseguente alla consumazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La sentenza rescindente, ha rigettato la posizione difensiva nella parte in cui si sosteneva che il titolo ablatorio è stato emesso soltanto in relazione al capo 9) in quanto emergeva chiaramente che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro nei confronti di LB ON e di EG RI in relazione - tra l'altro - ai reati di cui ai capi 9), 14), 16) 18), 19) e 20) affermando che da ciò discendeva che la declaratoria di prescrizione della truffa contestata al capo 9) non comportava l'automatica caducazione del sequestro, atteso che esso è riferibile anche alle varie ipotesi di autoricidaggio di cui ai capi 14), 16), 18), 19) e 20), rispetto ai quali costituisce un valido titolo ablatorio. Tuttavia, i giudici del merito avevano il preciso obbligo di spiegare le ragioni per cui, nonostante la sopravvenienza - rispetto al decreto genetico - della declaratoria di prescrizione della truffa, il vincolo reale dovesse essere mantenuto per l'intero importo per cui era stato originariamente disposto, pur eliminandosi la quota di valore riferibile al reato prescritto. oloLLQubP 3. La ritJ oggi impugnata, nel considerare che nelle more il sequestro preventivo si era ridotto alla ablazione di beni pari al valore di euro 625.136,00, è pervenuta a confermare detto valore complessivo, considerando la prescrizione del reato di truffa di cui al capo 9, con riguardo alle somme indicate in relazione ai capi 14, 16, 18, 19 e 20 riguardanti l'ipotesi di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. In particolare, i capi 14, 16, 18 relativi all'impiego di somme provenienti dal reato presupposto di cui all'art. 640-bis cod. pen. riguardanti il pagamento di fatture inesistenti;
il capo 19 riguardante l'impiego di analoghe somme in pagamento di un rateo di mutuo contratto per acquisto di un immobile, di somme in rimborso ad 3 ON LB, di somme a saldo del prezzo di acquisto di un immobile e di oneri corrisposti al preposto ufficio comunale per la realizzazione di interventi edilizi su immobili di proprietà; il capo 20 riguardante l'impiego di analoghe somme per la copertura di parte degli assegni emessi per l'acquisto di un immobile. Ha osservato che «il provento del reato di autoriciclaggio è correttamente identificato con il valore dell'operazione di volta in volta effettuata impiegando il denaro provento del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., che è cosa ben diversa dal far coincidere il provento del reato di autoriciclaggio con quello del reato presupposto»" e che «il reimpiego da parte degli odierni appellanti del provento della truffa in attività diverse che, nelle operazioni di volta in volta compiute, come contestate nei capì dì imputazione relative all'autoriciclaggioLlhanno determinato una modifica dell'intestazione soggettiva dei beni» in conformità ai citati arresti di legittimità. 4. Così delimitato il tema devoluto al giudice del rinvio e i principi ai quali attenersi, ritiene questo Collegio che la motivazione resa dalla ordinanza impugnata si sottrae evidentemente alle censure mosse dai ricorrenti. 4.1. E' manifestamente infondata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. avendo il Tribunale dato puntuale contezza delle ragioni della più limitata ablazione a seguito della prescrizione del reato presupposto che aveva originariamente giustificato il decreto genetico e, successivamente, il rigetto della istanza di revoca del sequestro conformandosi ai principi di diritto espressi dalla sentenza rescindente, secondo la quale va considerato che oggetto della confisca può essere il profitto, il prodotto o il prezzo, del reato e che «in tema di confisca, il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato;
il "prodotto", invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato»(Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258636 - 01) e che «in tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (nella specie, un'attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell'indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all'indagato medesimo)»(Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650 - 02). 4.2. Quanto alle censure di violazione di legge penale, quando non introducono inammissibili profili relativi al fumus dei reati di autoriciclaggio - 4 segnatamente con riguardo alla destinazione delle somme provento del reato presupposto ad attività ricomprese nella fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. e alla sussistenza della ipotesi dì non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma 4, cod. pen. - sono manifestamente infondate sia in relazione alla correttamente ritenuta rilevante modifica della intestazione soggettiva delle somme intervenuta a seguito delle operazioni incriminate, in conformità ai principi di legittimità richiamati dalla ordinanza impugnata;
sia con riguardo alla pretesa mancata individuazione del vantaggio economico conseguito dalla operazione economica di volta in volta posta in essere in relazione alle singole ipotesi criminose rispetto alla corretta corrispondenza della somma indicata nelle singole imputazioni al valore economico immediato e diretto della operazione incriminata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2024. 4
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Dario Vannetiello, che ha concluso chiedendo raccoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21106 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Matera, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ON LB e RI EG avverso l'ordinanza emessa il 9 marzo 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale con la quale era stats rigettata la istanza di revoca del sequestro preventivo per equivalente disposto con ordinanza del 19 gennaio 2021. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti che con unico atto deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e 648- quater cod. pen. in relazione alle ipotesi contestate ai sensi dell'art. 648-ter n. 1 cod. pen.; mancanza assoluta della motivazione in relazione alla individuazione della misura del profitto confiscabile con riferimento alle ipotesi di autoriciclaggio. Il Tribunale, ignorando le prescrizioni della sentenza rescindente, ha affermato la coincidenza del provento del reato di autoriciclaggio con il valore della operazione di volta in volta effettuata, confondendo il denaro proveniente dal reato presupposto di truffa aggravata (prescritto) con le utilità presuntivamente conseguite, giungendo ad affermare la consumazione delle ipotesi di riciclaggio sulla base della ricorrenza del reimpiego del denaro provento della truffa in attività diverse, in operazioni (descritte nei capi di imputazione) che hanno determinato una modifica della intestazione soggettiva dei beni, così determinando la somma degli importi - a seguito della riduzione parziale dei sequestro disposta dal giudice - specificamente individuati nei capi di imputazione relativi all'autoriciciaggio che individuerebbero l'esatto valore dei beni soggetti al vincolo ablativo. In tal modo il provvedimento impugnato ha omesso di individuare la esatta misura del vantaggio economico di volta in volta conseguito dal reimpiego delle somme provento del reato di truffa, facendo coincidere gli importi con le somme ottenute dalla consumazione di detto reato e in difformità con la giurisprudenza che esclude la ricorrenza delle ipotesi di autoricíciaggio dell'autoricíciaggio. In ogni caso, relativamente ai capi 16 e 18 dell'imputazione, si osserva che: - l'impiego della somma di 175mila euro connesso alta fattura di corrispondente importo della soc. F.11i EG non può dirsi destinata ad attività economica, posto che la predetta società non è stata ritenuta aver mai coltivato i terreni e svolto attività agricola, così esulandosi dalle attività previste dall'art. 648- ter.l. cod. pen. Nell'ipotesi opposta non esisterebbe il reato di truffa e, conseguentemente, quello di autoriciciaggio. In ogni caso, non vi sarebbe alcun ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa, essendosi l'autore 2 limitato al semplice godimento del bene ed essendo ampiamente tracciata la destinazione delle somme (vedi documentazione ISMEA). Quanto testé detto può essere validamente ripetuto rispetto alla imputazione di cui al capo 18, di natura speculare, salvo specificare che l'attività dell'avv. LB, avvocato del foro di Matera, non è assimilabile ad alcuna delle forme di attività economica prevista, ai nostri fini, dalla normativa civilistica. Quanto al capo 14 della imputazione, al di là della connotazione della ipotesi quale autoriciclaggio del provento di un precedente reato di autoriciclaggio, difetterebbe l'ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa, abbondando la documentazione che attesta il trasferimento e mancando, in ogni caso, la prova del profitto conseguente alla consumazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La sentenza rescindente, ha rigettato la posizione difensiva nella parte in cui si sosteneva che il titolo ablatorio è stato emesso soltanto in relazione al capo 9) in quanto emergeva chiaramente che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro nei confronti di LB ON e di EG RI in relazione - tra l'altro - ai reati di cui ai capi 9), 14), 16) 18), 19) e 20) affermando che da ciò discendeva che la declaratoria di prescrizione della truffa contestata al capo 9) non comportava l'automatica caducazione del sequestro, atteso che esso è riferibile anche alle varie ipotesi di autoricidaggio di cui ai capi 14), 16), 18), 19) e 20), rispetto ai quali costituisce un valido titolo ablatorio. Tuttavia, i giudici del merito avevano il preciso obbligo di spiegare le ragioni per cui, nonostante la sopravvenienza - rispetto al decreto genetico - della declaratoria di prescrizione della truffa, il vincolo reale dovesse essere mantenuto per l'intero importo per cui era stato originariamente disposto, pur eliminandosi la quota di valore riferibile al reato prescritto. oloLLQubP 3. La ritJ oggi impugnata, nel considerare che nelle more il sequestro preventivo si era ridotto alla ablazione di beni pari al valore di euro 625.136,00, è pervenuta a confermare detto valore complessivo, considerando la prescrizione del reato di truffa di cui al capo 9, con riguardo alle somme indicate in relazione ai capi 14, 16, 18, 19 e 20 riguardanti l'ipotesi di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. In particolare, i capi 14, 16, 18 relativi all'impiego di somme provenienti dal reato presupposto di cui all'art. 640-bis cod. pen. riguardanti il pagamento di fatture inesistenti;
il capo 19 riguardante l'impiego di analoghe somme in pagamento di un rateo di mutuo contratto per acquisto di un immobile, di somme in rimborso ad 3 ON LB, di somme a saldo del prezzo di acquisto di un immobile e di oneri corrisposti al preposto ufficio comunale per la realizzazione di interventi edilizi su immobili di proprietà; il capo 20 riguardante l'impiego di analoghe somme per la copertura di parte degli assegni emessi per l'acquisto di un immobile. Ha osservato che «il provento del reato di autoriciclaggio è correttamente identificato con il valore dell'operazione di volta in volta effettuata impiegando il denaro provento del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., che è cosa ben diversa dal far coincidere il provento del reato di autoriciclaggio con quello del reato presupposto»" e che «il reimpiego da parte degli odierni appellanti del provento della truffa in attività diverse che, nelle operazioni di volta in volta compiute, come contestate nei capì dì imputazione relative all'autoriciclaggioLlhanno determinato una modifica dell'intestazione soggettiva dei beni» in conformità ai citati arresti di legittimità. 4. Così delimitato il tema devoluto al giudice del rinvio e i principi ai quali attenersi, ritiene questo Collegio che la motivazione resa dalla ordinanza impugnata si sottrae evidentemente alle censure mosse dai ricorrenti. 4.1. E' manifestamente infondata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. avendo il Tribunale dato puntuale contezza delle ragioni della più limitata ablazione a seguito della prescrizione del reato presupposto che aveva originariamente giustificato il decreto genetico e, successivamente, il rigetto della istanza di revoca del sequestro conformandosi ai principi di diritto espressi dalla sentenza rescindente, secondo la quale va considerato che oggetto della confisca può essere il profitto, il prodotto o il prezzo, del reato e che «in tema di confisca, il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato;
il "prodotto", invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato»(Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258636 - 01) e che «in tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (nella specie, un'attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell'indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all'indagato medesimo)»(Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650 - 02). 4.2. Quanto alle censure di violazione di legge penale, quando non introducono inammissibili profili relativi al fumus dei reati di autoriciclaggio - 4 segnatamente con riguardo alla destinazione delle somme provento del reato presupposto ad attività ricomprese nella fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. e alla sussistenza della ipotesi dì non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma 4, cod. pen. - sono manifestamente infondate sia in relazione alla correttamente ritenuta rilevante modifica della intestazione soggettiva delle somme intervenuta a seguito delle operazioni incriminate, in conformità ai principi di legittimità richiamati dalla ordinanza impugnata;
sia con riguardo alla pretesa mancata individuazione del vantaggio economico conseguito dalla operazione economica di volta in volta posta in essere in relazione alle singole ipotesi criminose rispetto alla corretta corrispondenza della somma indicata nelle singole imputazioni al valore economico immediato e diretto della operazione incriminata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2024. 4