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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1108/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
COSTA GAETANO, AT
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3543/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ag.entrate - NE - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220002632501000 ATTI GIUDIZIARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il contribuente Resistente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 292 2022 0002632501 000, per i seguenti motivi:
1) Nullità della notifica dell'atto impugnato per omessa compilazione della relata di notifica;
2) Nullità derivata della cartella esattoriale per omessa notifica degli atti presupposti;
3) Nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione dell'avviso bonario;
4) Nullità dell'atto impugnato per difformità tra originale e copia notificata;
5) Nullità dell'atto impugnato in quanto la relata di notifica non chiude l'atto notificato;
6) Difetto di motivazione della cartella esattoriale impugnata;
7) Nullità dell'avviso dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione del funzionario;
8) Nullità dell'avviso dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione del legale rappresentante legale del concessionario;
9) Difetto di legittimazione attiva;
10) Decadenza e prescrizione dei crediti tributari.
2.- La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta, ritenuta “assorbente la questione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti”, accoglieva il ricorso proposto ed annullava l'atto impugnato.-
3.- L'Agenzia delle Entrate – NE , in persona del Procuratore speciale e Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, sig. Nominativo_2, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone appello avverso la sentenza n. 83/2024 depositata in data 31/01/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Caltanissetta – Sezione Prima. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, evidenziando che la cartella impugnata recava iscrizioni a ruolo relative a sanzioni della Cassa delle Ammende, sicché la cognizione della controversia doveva attribuirsi al Giudice ordinario, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent.
n. 18979/2017; n. 11480/2022).
4.-L'appellato non si è costituito nel presente grado di giudizio.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- La Corte osserva che, l'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione riguarda il recupero di somme per spese processuali e ammende dovute alla Cassa delle Ammende.
Tali crediti, non avendo natura tributaria, sono estranei alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria e rientrano, invece, nella giurisdizione del Giudice ordinario, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che la sentenza impugnata è viziata da difetto di giurisdizione e deve essere, pertanto, riformata, con conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in favore del Giudice ordinario.
Considerata la mancata costituzione dell'appellato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione 7 di Caltanissetta, accoglie l'appello e dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta, in favore del Giudice ordinario.
Compensa integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice AT Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
COSTA GAETANO, AT
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3543/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ag.entrate - NE - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220002632501000 ATTI GIUDIZIARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il contribuente Resistente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 292 2022 0002632501 000, per i seguenti motivi:
1) Nullità della notifica dell'atto impugnato per omessa compilazione della relata di notifica;
2) Nullità derivata della cartella esattoriale per omessa notifica degli atti presupposti;
3) Nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione dell'avviso bonario;
4) Nullità dell'atto impugnato per difformità tra originale e copia notificata;
5) Nullità dell'atto impugnato in quanto la relata di notifica non chiude l'atto notificato;
6) Difetto di motivazione della cartella esattoriale impugnata;
7) Nullità dell'avviso dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione del funzionario;
8) Nullità dell'avviso dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione del legale rappresentante legale del concessionario;
9) Difetto di legittimazione attiva;
10) Decadenza e prescrizione dei crediti tributari.
2.- La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta, ritenuta “assorbente la questione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti”, accoglieva il ricorso proposto ed annullava l'atto impugnato.-
3.- L'Agenzia delle Entrate – NE , in persona del Procuratore speciale e Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, sig. Nominativo_2, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone appello avverso la sentenza n. 83/2024 depositata in data 31/01/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Caltanissetta – Sezione Prima. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, evidenziando che la cartella impugnata recava iscrizioni a ruolo relative a sanzioni della Cassa delle Ammende, sicché la cognizione della controversia doveva attribuirsi al Giudice ordinario, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent.
n. 18979/2017; n. 11480/2022).
4.-L'appellato non si è costituito nel presente grado di giudizio.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- La Corte osserva che, l'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione riguarda il recupero di somme per spese processuali e ammende dovute alla Cassa delle Ammende.
Tali crediti, non avendo natura tributaria, sono estranei alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria e rientrano, invece, nella giurisdizione del Giudice ordinario, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che la sentenza impugnata è viziata da difetto di giurisdizione e deve essere, pertanto, riformata, con conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in favore del Giudice ordinario.
Considerata la mancata costituzione dell'appellato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione 7 di Caltanissetta, accoglie l'appello e dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta, in favore del Giudice ordinario.
Compensa integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice AT Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci