CASS
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2024, n. 23421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23421 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2023 del TRIBUNALE di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NL TO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23421 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 02/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2023 il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata da DO IA per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque diverse sentenze Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati da tre di esse, per la omogeneità dei titoli di reato in quanto relativi a violazioni tributarie e reati fallimentari, mentre ha ritenuto insussistenti gli indici rivelatori di un unico disegno criminoso con riferimento ai reati di cui alle altre due sentenze, per la loro disomogeneità, in quanto consistenti in delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso DO IA per mezzo del suo difensore avv. Jacopo Cappetta, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La mera disomogeneità tra i titoli di reato non è idonea per escludere la sussistenza della continuazione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto essa consiste in un rapporto finalistico o psicologico dell'autore con il fatto-reato. Il Tribunale non ha quindi applicato correttamente le norme penali sull'istituto in questione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia di vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. L'ordinanza non contiene una precisa illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del parziale rigetto dell'istanza, anche perché particolarmente breve. Tale brevità è sintomo della sua apoditticità e manifesta illogicità. Il Tribunale non ha preso in esame gli altri indici esposti nell'istanza, quali la contiguità spazio-temporale tra tutti i delitti, la partecipazione ad essi dei medesimi soggetti, il coinvolgimento in tutti delle società del ricorrente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2 2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, seppur breve, è logica e non contraddittoria. Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Pertanto, la valorizzazione, in senso favorevole o contrario, anche di un singolo indice può essere sufficiente per ritenere sussistere o escludere la unicità di disegno criminoso, se il giudice ritiene che esso abbia una rilevanza tale da far escludere la rilevanza di altri indici, anche se presenti. Nel caso di specie la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto rilevante, per escludere la sussistenza della continuazione, la totale disomogeneità dei delitti giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1 e 3 dell'elenco, in quanto commessi contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è logica e sufficiente, non ravvisandosi alcun collegamento tra tali reati o tra essi e quelli giudicati con le altre sentenze, tale da far ritenere ipotizzabile una loro programmazione unitaria. Dalle sentenze, inoltre, è rilevabile la sicura assenza di contiguità territoriale, ed appare presumibile anche una non breve distanza temporale, circostanza che impone di ritenere accertata anche la insussistenza di tali ulteriori indici. 3. Il ricorso, peraltro, non illustra gli indici che dimostrerebbero l'unicità del disegno criminoso, parlando solo, genericamente, di contestualità spazio- temporale, in realtà mancante, di medesima finalità, di partecipazione «al fatto» dei medesimi soggetti e di coinvolgimento «delle strutture societarie di fatto condotte da IA», senza concretizzare alcuno di tali elementi. La giurisprudenza di legittimità, però, ritiene che «in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario 3 Il Consigliere estensore residente quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580). Il ricorrente non ha fornito, in realtà, tali ulteriori elementi «specifici e concreti» da cui desumere l'unicità del disegno criminoso. E' quindi corretta la decisione di rigetto dell'istanza, non emergendo dal testo dell'ordinanza il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02 maggio 2024
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NL TO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23421 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 02/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2023 il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata da DO IA per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque diverse sentenze Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati da tre di esse, per la omogeneità dei titoli di reato in quanto relativi a violazioni tributarie e reati fallimentari, mentre ha ritenuto insussistenti gli indici rivelatori di un unico disegno criminoso con riferimento ai reati di cui alle altre due sentenze, per la loro disomogeneità, in quanto consistenti in delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso DO IA per mezzo del suo difensore avv. Jacopo Cappetta, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La mera disomogeneità tra i titoli di reato non è idonea per escludere la sussistenza della continuazione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto essa consiste in un rapporto finalistico o psicologico dell'autore con il fatto-reato. Il Tribunale non ha quindi applicato correttamente le norme penali sull'istituto in questione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia di vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. L'ordinanza non contiene una precisa illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del parziale rigetto dell'istanza, anche perché particolarmente breve. Tale brevità è sintomo della sua apoditticità e manifesta illogicità. Il Tribunale non ha preso in esame gli altri indici esposti nell'istanza, quali la contiguità spazio-temporale tra tutti i delitti, la partecipazione ad essi dei medesimi soggetti, il coinvolgimento in tutti delle società del ricorrente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2 2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, seppur breve, è logica e non contraddittoria. Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Pertanto, la valorizzazione, in senso favorevole o contrario, anche di un singolo indice può essere sufficiente per ritenere sussistere o escludere la unicità di disegno criminoso, se il giudice ritiene che esso abbia una rilevanza tale da far escludere la rilevanza di altri indici, anche se presenti. Nel caso di specie la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto rilevante, per escludere la sussistenza della continuazione, la totale disomogeneità dei delitti giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1 e 3 dell'elenco, in quanto commessi contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è logica e sufficiente, non ravvisandosi alcun collegamento tra tali reati o tra essi e quelli giudicati con le altre sentenze, tale da far ritenere ipotizzabile una loro programmazione unitaria. Dalle sentenze, inoltre, è rilevabile la sicura assenza di contiguità territoriale, ed appare presumibile anche una non breve distanza temporale, circostanza che impone di ritenere accertata anche la insussistenza di tali ulteriori indici. 3. Il ricorso, peraltro, non illustra gli indici che dimostrerebbero l'unicità del disegno criminoso, parlando solo, genericamente, di contestualità spazio- temporale, in realtà mancante, di medesima finalità, di partecipazione «al fatto» dei medesimi soggetti e di coinvolgimento «delle strutture societarie di fatto condotte da IA», senza concretizzare alcuno di tali elementi. La giurisprudenza di legittimità, però, ritiene che «in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario 3 Il Consigliere estensore residente quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580). Il ricorrente non ha fornito, in realtà, tali ulteriori elementi «specifici e concreti» da cui desumere l'unicità del disegno criminoso. E' quindi corretta la decisione di rigetto dell'istanza, non emergendo dal testo dell'ordinanza il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02 maggio 2024