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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7864/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e Parte_1
AN GO con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e CP_1
con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e Controparte_2
on l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e Controparte_3
IC VI con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e
ZI VO con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e CP_4
RZ UC con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e
NA AM NI con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e
contro
:
con l'avv. MANDARANO ANTONELLO e gli avv. SALA MARIA ROSA Parte_2
( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 C/O AVVOCATURA COMUNALE 20122 C.F._1
; e Pt_2
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_5
pagina 1 di 3
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale.
.
Il Giudice rilevato che il Tribunale di Milano, nel presente processo, ha pronunciato una sentenza non definitiva, con il seguente dispositivo:
1. “Non definitivamente pronunciando, disapplicata ogni norma contrattuale in contrasto con tali principi, dichiara il diritto di ciascun ricorrente al computo dell'indennità di turno, di quella di disagio, di quella di condizioni di lavoro e di quella di turno esterno nella retribuzione dovuta durante le ferie, con diritto alle eventuali differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, con diritto del versamento CP_ all dei relativi contributi.
2. Spese di lite alla pronuncia finale.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza”.
che, in seguito alla menzionata sentenza non definitiva, la parte attorea ha dato atto della correttezza del conteggio di cui al documento 17 res., senza formulare contestazioni (cfr. il verbale); che, pertanto, è possibile giungere ad una sentenza definitiva per la somme di cui al dispositivo;
che, infatti, confermato, in tali termini, il rapporto di lavoro, occorre rammentare come secondo la Corte di cassazione
“compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del 06/03/1986).
che, pertanto, si deve osservare come, nel caso, la parte convenuta non abbia assolto al proprio onere probatorio dei suddetti pagamenti;
che, per tali somme, occorre procedere alla condanna della resistente secondo la cifra menzionata nel dispositivo, con l'aggiunta di rivalutazione e interessi, dalle singole scadenze al saldo;
che le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in virtù dell'esito del giudizio, del valore e della natura della causa, con compensazione solo tra la parte attorea e l'ente previdenziale, considerata la posizione più marginale di quest'ultimo in causa.
PQM
definitivamente pronunciando, condanna il a versare le Parte_2 seguenti somme lorde a: pagina 2 di 3 € 2.250,57 Parte_1 AN GO: € 2.272,07 : € 2.618,58 CP_1
€ 1.833,99 Controparte_2
€ 1.519,96 Controparte_3 IC VI: € 2.991,98 ZI VO: € 3.072,31 : € 3.577,15 CP_4 RZ UC: € 2.220,77 NA AM NI: € 2.330,62
Il tutto, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna il a versare alla parte attorea, per le spese di lite, la Parte_2 complessiva somma di euro 3000, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Tambasco. Compensa le spese di lite tra le residue parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 23.12.25
Il Giudice dott. N. Di Leo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7864/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e Parte_1
AN GO con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e CP_1
con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e Controparte_2
on l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e Controparte_3
IC VI con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e
ZI VO con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e CP_4
RZ UC con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e
NA AM NI con l'avv. TAMBASCO DOMENICO e con gli avv. e
contro
:
con l'avv. MANDARANO ANTONELLO e gli avv. SALA MARIA ROSA Parte_2
( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 C/O AVVOCATURA COMUNALE 20122 C.F._1
; e Pt_2
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_5
pagina 1 di 3
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale.
.
Il Giudice rilevato che il Tribunale di Milano, nel presente processo, ha pronunciato una sentenza non definitiva, con il seguente dispositivo:
1. “Non definitivamente pronunciando, disapplicata ogni norma contrattuale in contrasto con tali principi, dichiara il diritto di ciascun ricorrente al computo dell'indennità di turno, di quella di disagio, di quella di condizioni di lavoro e di quella di turno esterno nella retribuzione dovuta durante le ferie, con diritto alle eventuali differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, con diritto del versamento CP_ all dei relativi contributi.
2. Spese di lite alla pronuncia finale.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza”.
che, in seguito alla menzionata sentenza non definitiva, la parte attorea ha dato atto della correttezza del conteggio di cui al documento 17 res., senza formulare contestazioni (cfr. il verbale); che, pertanto, è possibile giungere ad una sentenza definitiva per la somme di cui al dispositivo;
che, infatti, confermato, in tali termini, il rapporto di lavoro, occorre rammentare come secondo la Corte di cassazione
“compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del 06/03/1986).
che, pertanto, si deve osservare come, nel caso, la parte convenuta non abbia assolto al proprio onere probatorio dei suddetti pagamenti;
che, per tali somme, occorre procedere alla condanna della resistente secondo la cifra menzionata nel dispositivo, con l'aggiunta di rivalutazione e interessi, dalle singole scadenze al saldo;
che le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in virtù dell'esito del giudizio, del valore e della natura della causa, con compensazione solo tra la parte attorea e l'ente previdenziale, considerata la posizione più marginale di quest'ultimo in causa.
PQM
definitivamente pronunciando, condanna il a versare le Parte_2 seguenti somme lorde a: pagina 2 di 3 € 2.250,57 Parte_1 AN GO: € 2.272,07 : € 2.618,58 CP_1
€ 1.833,99 Controparte_2
€ 1.519,96 Controparte_3 IC VI: € 2.991,98 ZI VO: € 3.072,31 : € 3.577,15 CP_4 RZ UC: € 2.220,77 NA AM NI: € 2.330,62
Il tutto, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna il a versare alla parte attorea, per le spese di lite, la Parte_2 complessiva somma di euro 3000, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Tambasco. Compensa le spese di lite tra le residue parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 23.12.25
Il Giudice dott. N. Di Leo
pagina 3 di 3