TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8901 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 16334/2025 RG TRA
nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Podestà e Laura Fortuna Per_1
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Erminio Controparte_1
Capasso
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di frequenza della figlia minore Persona_1
che il CTU concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari, diagnosticando “Disabilità cognitiva di grado lieve con Q.I. pari a 56” e affermando che “la minore sia da giudicare soggetto non invalido, che non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” ;
che esprimeva motivato dissenso, rilevando che il consulente aveva “fondato il suo giudizio principalmente sul valore del Q.I. trascurando l'impatto concreto della disabilità” ;
che la minore necessitava di “sostegno scolastico e supervisione adulta per l'autonomia sociale” , frequentando la scuola con insegnante di sostegno e programma didattico differenziato;
che era già riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/92.
Ciò premesso, chiedeva, previa rinnovazione della consulenza tecnica, accertarsi che lo stato patologico della minore integrasse i presupposti per l'indennità di frequenza. 2
Si costituiva l' che rilevava: CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dei termini di cui all'art. 445 bis co. 6 c.p.c.;
l'infondatezza nel merito, non essendovi prova del requisito sanitario;
che si configurava un mero dissenso diagnostico privo di specificità.
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis co. 6
c.p.c..
Dalla documentazione in atti risulta che la consulenza tecnica è stata depositata in data 27.04.2025 e comunicata in data 07.05.2025. La dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 04.06.2025, quindi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della CTU, come previsto dall'art. 445 bis comma 4 c.p.c.
L' deduce altresì che i motivi di contestazione non sarebbero specifici, configurandosi un mero CP_1 dissenso diagnostico.
Tale eccezione va disattesa.
Nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente censurato la consulenza tecnica per aver il consulente fondato il proprio giudizio esclusivamente sul valore del Q.I., omettendo di valutare l'impatto concreto della disabilità sulle capacità relazionali e sull'autonomia della minore nelle attività quotidiane, aspetti che costituiscono elementi essenziali per la valutazione dell'indennità di frequenza in età evolutiva.
Tali censure non costituiscono un mero dissenso diagnostico, bensì denunciano una carenza metodologica nell'approccio valutativo del consulente, che avrebbe omesso di considerare elementi fondamentali per la corretta valutazione del caso.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza è necessario, ai sensi della Legge 11 ottobre 1990, n. 289, che il minore presenti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, oppure una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz.
Il requisito delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età” deve essere inteso in senso ampio, come condizione che, pur non raggiungendo soglie di invalidità elevate, comporta la necessità di un sostegno continuativo per l'inserimento scolastico e sociale del minore.
A seguito del completamento delle operazioni peritali, il consulente nominato nella fase sommaria formulava la seguente diagnosi: “Disabilità cognitiva di grado lieve con Q.I. pari a 56 in minore di anni 14” . 3
Il consulente, dopo aver correttamente inquadrato il quadro nosologico, concludeva che “tenuto conto delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992, in considerazione delle caratteristiche nosologiche della lieve disabilità cognitiva, con Q.I. pari a 56, la piccola
[...]
sia da giudicare soggetto non invalido, che non presenta, pertanto, difficoltà persistenti a Per_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” .
La ricorrente, nell'atto di opposizione, ha specificamente censurato le conclusioni del consulente per i seguenti motivi: il consulente avrebbe fondato il suo giudizio principalmente sul valore del Q.I., trascurando l'impatto concreto della disabilità sulle capacità relazionali della minore e sulla sua autonomia nelle attività quotidiane;
non sarebbe stata effettuata un'analisi approfondita delle principali aree funzionali quali comunicazione, apprendimento, socialità e autonomia personale;
tali aspetti sarebbero fondamentali per valutare in modo esaustivo l'invalidità in età evolutiva.
La censura merita accoglimento.
Pur condividendo l'inquadramento diagnostico operato dal consulente, che ha correttamente identificato una disabilità cognitiva di grado lieve con Q.I. pari a 56, si rileva che la valutazione del requisito sanitario per l'indennità di frequenza richiede un'analisi che vada oltre il mero dato psicometrico del quoziente intellettivo.
Il consulente, nel proprio elaborato, ha correttamente evidenziato che “Nei soggetti affetti da ritardo mentale lieve, il funzionamento intellettivo è significativamente inferiore alla media... Fino all'età di circa vent'anni i soggetti affetti dalla patologia necessitano di un sostegno nell'adattamento scolastico e sociale” .
Tuttavia, pur avendo rilevato tale circostanza, il consulente non ha adeguatamente valutato le concrete modalità con cui tale necessità di sostegno si manifesta nella vita quotidiana della minore e l'effettiva presenza di difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle Persona_1 funzioni proprie dell'età.
La documentazione sanitaria in atti, costituita da relazioni di visita neuropsichiatrica infantile del
21.05.2021 e del 04.01.2024, attesta con chiarezza che la minore “necessita di sostegno scolastico”
e che “si consiglia proseguire per studi con Insegnante di sostegno (Art. 12 e 13 L. 104)” .
Tale indicazione clinica trova pieno riscontro nella situazione concreta della minore, che frequenta la scuola con il supporto di un insegnante di sostegno e segue un programma didattico differenziato e adattato al suo livello cognitivo. 4
La circostanza che la minore sia già riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92, con conseguente attivazione di misure di sostegno scolastico, costituisce un elemento di fatto oggettivamente rilevante ai fini della valutazione medico-legale.
È infatti incongruo affermare che la minore non presenti difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, quando la stessa frequenta la scuola con il supporto continuativo di un insegnante di sostegno, seguendo un programma didattico differenziato.
La necessità di sostegno scolastico continuativo non è un elemento accessorio o marginale, ma costituisce la manifestazione concreta e oggettiva delle difficoltà che la minore incontra nello svolgimento dei compiti propri della sua età.
La continuità e l'indispensabilità del sostegno educativo rappresentano il fulcro della previsione normativa dell'indennità di frequenza, che non richiede una disabilità grave o invalidante in senso assoluto, ma una condizione in cui il minore, pur potendo frequentare la scuola, lo fa a condizione che vi sia un supporto educativo, sociale o assistenziale stabile e non occasionale.
Le difficoltà della piccola non si limitano a un rendimento scolastico inferiore alla Persona_1 media, ma configurano una condizione di svantaggio funzionale continuativo, documentata dal fatto che la minore non può affrontare né le attività scolastiche né le relazioni sociali tipiche della sua età senza un intervento assistenziale specifico e continuativo.
La natura e le caratteristiche della disabilità cognitiva di grado lieve, correttamente descritte dal consulente nella parte diagnostica dell'elaborato, comportano per definizione la necessità di sostegno nell'adattamento scolastico e sociale fino all'età di circa vent'anni.
Tale necessità di sostegno si concretizza, nel caso della minore nell'assistenza Persona_1 scolastica continuativa, elemento che costituisce prova diretta e oggettiva delle difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che la minore affetta da Persona_1 disabilità cognitiva di grado lieve con Q.I. pari a 56, presenti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, come dimostrato dalla necessità di sostegno scolastico continuativo e dalla frequenza di un programma didattico differenziato a far data dalla domanda amministrativa del 27.05.2021.
L'istanza di condanna dell' al pagamento dell'indennità di frequenza deve ritenersi CP_1 inammissibile.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6085/2014, Cass. n. 27010/2018,
Cass. n. 23854/2025), nelle controversie in materia di invalidità civile la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, ossia il requisito sanitario, sicché quanto in essa deciso non può contenere 5
un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
Nel caso di specie, non sono stati allegati né provati gli ulteriori requisiti di legge, quali il requisito reddituale e la frequenza di centri o scuole, la cui verifica è rimessa all'ente previdenziale in sede amministrativa.
PQM
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese,
Accerta che la minore nata a [...] il [...], presenta difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con diritto all'indennità di frequenza a far data dal 27.05.2021.
Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di frequenza.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 2.000,oo oltre iva e cpa con CP_1 distrazione.
Napoli, lì 29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 16334/2025 RG TRA
nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Podestà e Laura Fortuna Per_1
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Erminio Controparte_1
Capasso
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di frequenza della figlia minore Persona_1
che il CTU concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari, diagnosticando “Disabilità cognitiva di grado lieve con Q.I. pari a 56” e affermando che “la minore sia da giudicare soggetto non invalido, che non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” ;
che esprimeva motivato dissenso, rilevando che il consulente aveva “fondato il suo giudizio principalmente sul valore del Q.I. trascurando l'impatto concreto della disabilità” ;
che la minore necessitava di “sostegno scolastico e supervisione adulta per l'autonomia sociale” , frequentando la scuola con insegnante di sostegno e programma didattico differenziato;
che era già riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/92.
Ciò premesso, chiedeva, previa rinnovazione della consulenza tecnica, accertarsi che lo stato patologico della minore integrasse i presupposti per l'indennità di frequenza. 2
Si costituiva l' che rilevava: CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dei termini di cui all'art. 445 bis co. 6 c.p.c.;
l'infondatezza nel merito, non essendovi prova del requisito sanitario;
che si configurava un mero dissenso diagnostico privo di specificità.
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis co. 6
c.p.c..
Dalla documentazione in atti risulta che la consulenza tecnica è stata depositata in data 27.04.2025 e comunicata in data 07.05.2025. La dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 04.06.2025, quindi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della CTU, come previsto dall'art. 445 bis comma 4 c.p.c.
L' deduce altresì che i motivi di contestazione non sarebbero specifici, configurandosi un mero CP_1 dissenso diagnostico.
Tale eccezione va disattesa.
Nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente censurato la consulenza tecnica per aver il consulente fondato il proprio giudizio esclusivamente sul valore del Q.I., omettendo di valutare l'impatto concreto della disabilità sulle capacità relazionali e sull'autonomia della minore nelle attività quotidiane, aspetti che costituiscono elementi essenziali per la valutazione dell'indennità di frequenza in età evolutiva.
Tali censure non costituiscono un mero dissenso diagnostico, bensì denunciano una carenza metodologica nell'approccio valutativo del consulente, che avrebbe omesso di considerare elementi fondamentali per la corretta valutazione del caso.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza è necessario, ai sensi della Legge 11 ottobre 1990, n. 289, che il minore presenti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, oppure una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz.
Il requisito delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età” deve essere inteso in senso ampio, come condizione che, pur non raggiungendo soglie di invalidità elevate, comporta la necessità di un sostegno continuativo per l'inserimento scolastico e sociale del minore.
A seguito del completamento delle operazioni peritali, il consulente nominato nella fase sommaria formulava la seguente diagnosi: “Disabilità cognitiva di grado lieve con Q.I. pari a 56 in minore di anni 14” . 3
Il consulente, dopo aver correttamente inquadrato il quadro nosologico, concludeva che “tenuto conto delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992, in considerazione delle caratteristiche nosologiche della lieve disabilità cognitiva, con Q.I. pari a 56, la piccola
[...]
sia da giudicare soggetto non invalido, che non presenta, pertanto, difficoltà persistenti a Per_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” .
La ricorrente, nell'atto di opposizione, ha specificamente censurato le conclusioni del consulente per i seguenti motivi: il consulente avrebbe fondato il suo giudizio principalmente sul valore del Q.I., trascurando l'impatto concreto della disabilità sulle capacità relazionali della minore e sulla sua autonomia nelle attività quotidiane;
non sarebbe stata effettuata un'analisi approfondita delle principali aree funzionali quali comunicazione, apprendimento, socialità e autonomia personale;
tali aspetti sarebbero fondamentali per valutare in modo esaustivo l'invalidità in età evolutiva.
La censura merita accoglimento.
Pur condividendo l'inquadramento diagnostico operato dal consulente, che ha correttamente identificato una disabilità cognitiva di grado lieve con Q.I. pari a 56, si rileva che la valutazione del requisito sanitario per l'indennità di frequenza richiede un'analisi che vada oltre il mero dato psicometrico del quoziente intellettivo.
Il consulente, nel proprio elaborato, ha correttamente evidenziato che “Nei soggetti affetti da ritardo mentale lieve, il funzionamento intellettivo è significativamente inferiore alla media... Fino all'età di circa vent'anni i soggetti affetti dalla patologia necessitano di un sostegno nell'adattamento scolastico e sociale” .
Tuttavia, pur avendo rilevato tale circostanza, il consulente non ha adeguatamente valutato le concrete modalità con cui tale necessità di sostegno si manifesta nella vita quotidiana della minore e l'effettiva presenza di difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle Persona_1 funzioni proprie dell'età.
La documentazione sanitaria in atti, costituita da relazioni di visita neuropsichiatrica infantile del
21.05.2021 e del 04.01.2024, attesta con chiarezza che la minore “necessita di sostegno scolastico”
e che “si consiglia proseguire per studi con Insegnante di sostegno (Art. 12 e 13 L. 104)” .
Tale indicazione clinica trova pieno riscontro nella situazione concreta della minore, che frequenta la scuola con il supporto di un insegnante di sostegno e segue un programma didattico differenziato e adattato al suo livello cognitivo. 4
La circostanza che la minore sia già riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92, con conseguente attivazione di misure di sostegno scolastico, costituisce un elemento di fatto oggettivamente rilevante ai fini della valutazione medico-legale.
È infatti incongruo affermare che la minore non presenti difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, quando la stessa frequenta la scuola con il supporto continuativo di un insegnante di sostegno, seguendo un programma didattico differenziato.
La necessità di sostegno scolastico continuativo non è un elemento accessorio o marginale, ma costituisce la manifestazione concreta e oggettiva delle difficoltà che la minore incontra nello svolgimento dei compiti propri della sua età.
La continuità e l'indispensabilità del sostegno educativo rappresentano il fulcro della previsione normativa dell'indennità di frequenza, che non richiede una disabilità grave o invalidante in senso assoluto, ma una condizione in cui il minore, pur potendo frequentare la scuola, lo fa a condizione che vi sia un supporto educativo, sociale o assistenziale stabile e non occasionale.
Le difficoltà della piccola non si limitano a un rendimento scolastico inferiore alla Persona_1 media, ma configurano una condizione di svantaggio funzionale continuativo, documentata dal fatto che la minore non può affrontare né le attività scolastiche né le relazioni sociali tipiche della sua età senza un intervento assistenziale specifico e continuativo.
La natura e le caratteristiche della disabilità cognitiva di grado lieve, correttamente descritte dal consulente nella parte diagnostica dell'elaborato, comportano per definizione la necessità di sostegno nell'adattamento scolastico e sociale fino all'età di circa vent'anni.
Tale necessità di sostegno si concretizza, nel caso della minore nell'assistenza Persona_1 scolastica continuativa, elemento che costituisce prova diretta e oggettiva delle difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che la minore affetta da Persona_1 disabilità cognitiva di grado lieve con Q.I. pari a 56, presenti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, come dimostrato dalla necessità di sostegno scolastico continuativo e dalla frequenza di un programma didattico differenziato a far data dalla domanda amministrativa del 27.05.2021.
L'istanza di condanna dell' al pagamento dell'indennità di frequenza deve ritenersi CP_1 inammissibile.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6085/2014, Cass. n. 27010/2018,
Cass. n. 23854/2025), nelle controversie in materia di invalidità civile la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, ossia il requisito sanitario, sicché quanto in essa deciso non può contenere 5
un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
Nel caso di specie, non sono stati allegati né provati gli ulteriori requisiti di legge, quali il requisito reddituale e la frequenza di centri o scuole, la cui verifica è rimessa all'ente previdenziale in sede amministrativa.
PQM
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese,
Accerta che la minore nata a [...] il [...], presenta difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con diritto all'indennità di frequenza a far data dal 27.05.2021.
Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di frequenza.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 2.000,oo oltre iva e cpa con CP_1 distrazione.
Napoli, lì 29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio