TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1915
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere a seguito di normativa sopravvenuta

    La nuova normativa (art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025) prevede la cessazione della materia del contendere in caso di versamento della quota ridotta e la comunicazione da parte delle Regioni.

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli atti applicativi regionali, come argomentato in precedenti sentenze.

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    Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli atti applicativi regionali, come argomentato in precedenti sentenze.

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    Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli atti applicativi regionali, come argomentato in precedenti sentenze.

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere a seguito di normativa sopravvenuta

    La nuova normativa (art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025) prevede la cessazione della materia del contendere in caso di versamento della quota ridotta e la comunicazione da parte delle Regioni.

  • Accolto
    Sopravvenuta irrilevanza delle questioni di costituzionalità e compatibilità euronitaria dell'art. 8 del d.l. n. 34/2023

    La normativa sopravvenuta (art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025) ha stabilito che gli importi eccedenti la quota del 25% sono riconosciuti in detrazione per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1915
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1915
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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