Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1657
TAR
Sentenza 5 novembre 2019
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TAR
Ordinanza collegiale 12 giugno 2020
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CS
Ordinanza collegiale 7 aprile 2023
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CS
Ordinanza collegiale 29 novembre 2023
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CS
Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 L. 241/90)

    La natura necessitata dell'atto impugnato, conseguente al mancato rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, giustifica l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Lesione del legittimo affidamento e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 21-nonies L. 241/90)

    La natura necessitata dell'atto di autotutela, dovuta alla violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, prevale sulla tutela del legittimo affidamento. La mancata notifica alla Commissione Europea era un elemento noto e la normativa europea impone il recupero degli aiuti illegittimamente concessi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione (art. 3 L. 241/90)

    La natura necessitata dell'atto di autotutela, dovuta alla violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, rende irrilevanti le censure relative alla motivazione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato (artt. 107 e ss. TFUE; Reg. CE 659/1999)

    La Corte di Giustizia UE ha statuito che i contributi finanziari rientranti nel programma in questione sono qualificabili come aiuti di Stato in quanto idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza, salvo verifica sulla comparabilità del vantaggio con le condizioni di mercato e sulla natura di 'impresa' del beneficiario. La misura è stata considerata aiuto di Stato soggetto a preventiva notifica.

  • Rigettato
    Contraddittorietà con atti precedenti e violazione di legge

    La natura necessitata dell'atto di autotutela, dovuta alla violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, rende irrilevanti le censure relative alla contraddittorietà con atti precedenti.

  • Rigettato
    Spettanza del contributo

    Il contributo non è dovuto nella misura eccedente i 200.000,00 euro a causa della sua qualificazione come aiuto di Stato non notificato e, pertanto, illegittimo.

  • Rigettato
    Danno da ritardo nella definizione del procedimento

    La domanda di risarcimento per ritardo presuppone la certa spettanza del bene della vita. Poiché il contributo nella misura eccedente i 200.000,00 euro non è dovuto, non sussiste la responsabilità della P.A. per ritardo.

  • Rigettato
    Danno da lesione del legittimo affidamento

    La domanda è stata respinta per mancata prova del quantum del danno. La parte appellata non ha fornito prova adeguata del valore di mercato dell'azienda al momento della presentazione della domanda, né dei costi sostenuti specificamente per la procedura. La quantificazione del danno operata dal TAR è stata ritenuta errata in quanto basata sul contributo revocato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1657
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1657
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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