Ordinanza presidenziale 30 settembre 2019
Sentenza 24 agosto 2022
Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 9735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9735 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09735/2025REG.PROV.COLL.
N. 02732/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2732 del 2023, proposto da
RI AS, AR AS, PA AM, rappresentati e difesi dagli avvocati PA Ghezze, Gianfranco Perulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cortina D'Ampezzo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1312/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. IA GR EL e uditi per le parti gli avvocati PA Ghezze;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto d’appello notificato il 23/02/2023 e depositato il 23/03/2023 i sig.ri PA AM, RI e AR AS hanno impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1312/2022, pubblicata il 24.8.2022, con la quale è stato respinto il ricorso n. rg 1120 del 2006 volto all’annullamento dell’ordinanza n. 133/ED PR emessa in data 21.3.2006, notificata in data 22.3.2006, con la quale - in occasione del rigetto dell’istanza di sanatoria di cui alla DIA n. 159/04 per il cambio di serramenti del locale deposito del fabbricato - il Dirigente responsabile del Settore edilizia privata ed urbanistica del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), ha ordinato la demolizione e rimessa in pristino di un volume destinato a deposito di pertinenza al fabbricato ubicato in Cortina d’Ampezzo, Via XXIX Maggio e censito con la p.ed. 2256.
2. I sig.ri PA AM, RI e AR AS rappresentano di essere comproprietari di un immobile commerciale in Cortina d’Ampezzo già edificato nel 1957 sulla base della licenza edilizia n. 748/1955 e successivamente oggetto, negli anni, di varie autorizzazioni comunali che - a detta degli appellanti - ne avrebbero confermato le dimensioni attuali; diventati proprietari, hanno ottenuto nel 2003 nuovi titoli edilizi e il certificato di agibilità, ma a seguito della DIA del 30.3.2004 per la sanatoria della sostituzione di serramenti, il Comune ha accertato la mancanza di titolo autorizzativo per il volume adibito a magazzino, ordinandone la demolizione con la citata ordinanza ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 e ritenendo non suscettibili comunque di sanatoria l’ampliamento per difetto di doppia conformità.
3. Con il ricorso di primo grado, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di censura avverso l’ordinanza de qua: “I) Difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta. Il provvedimento non recherebbe una congrua motivazione in relazione al pubblico interesse sotteso alla rimozione delle opere, realizzate da molto tempo e (asseritamente) note all’amministrazione comunale; esso sarebbe anche contraddittorio considerato che in precedenza nessun rilievo sarebbe pervenuto dal Comune, il quale invece soltanto in occasione della sostituzione dei serramenti avrebbe opposto la presenza dell’intervento edilizio abusivo. Il volume oggetto di ordinanza di riduzione in pristino non sarebbe maggiore del 10% del volume complessivo del fabbricato: risulterebbe, così, aberrante ordinare una demolizione di ciò che il p.r.g. riconosce solo, però, previa demolizione degli attuali edifici, con costruzione di un unico nuovo edificio; II) Violazione artt. 31 ss. d. P.R. n. 380 del 2001. Nel caso di specie non ci si troverebbe al cospetto di variazioni essenziali sicché, per un verso, avrebbe dovuto essere acquisito il parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo e, per altro verso, avrebbe potuto applicarsi soltanto una sanzione pecuniaria.”
4. Il Tar Veneto, con la sentenza in questa sede gravata, ha integralmente rigettato il ricorso. In primis, il giudice di prime cure ha rilevato che il diniego di sanatoria non è stato impugnato; nel merito ha ricordato che la normativa sul condono ha escluso la sanabilità di opere in area vincolata e ha imposto l’ordine di ripristino senza possibilità di sostituzione con una sanzione pecuniaria; ha inoltre rilevato che le censure procedimentali fossero infondate, poiché il mero decorso del tempo non genera alcun affidamento né richiede una motivazione rafforzata e la natura vincolata dell’atto esclude rilevanza di eventuali incoerenze con precedenti condotte amministrative.
5. Avverso la suddetta pronuncia gli appellanti hanno articolato due motivi d’appello.
6. Il Comune non si è costituito in nessun grado di giudizio.
7. All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, rubricato ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA E DI ILLOGICITA’, deducono che la sentenza impugnata, nel negare ogni rilievo al lungo tempo trascorso tra la realizzazione del manufatto (risalente agli anni 1955-1957, noto al Comune sin dagli anni Sessanta e mai contestato) e l’adozione dell’ordinanza demolitoria, avrebbe aderito all’indirizzo secondo cui il decorso del tempo non genera affidamento né impone un rafforzato onere motivazionale, ignorando invece l’orientamento giurisprudenziale che dà rilievo all’affidamento quando l’inerzia prolungata dell’Amministrazione ha consolidato la situazione di fatto e ingenerato una legittima aspettativa nel privato; nel caso di specie, l’amministrazione, pur avendo più volte esaminato le pratiche edilizie, rilasciato l’agibilità e pur non avendo mai contestato l’opera per oltre cinquant’anni – impedendo così anche la possibilità di attivare i condoni – non ha fornito alcuna motivazione concreta sulle ragioni attuali del pubblico interesse alla demolizione, né ha spiegato la contraddizione tra la propria passiva tolleranza protratta e il repentino intervento sanzionatorio scaturito dalla semplice sostituzione di serramenti, con conseguente difetto di motivazione ed evidente illogicità del provvedimento e della sentenza che lo ha confermato.
2. Con il secondo motivo, rubricato ERROR IN IUDICANDO. CONTRADDITTORIA ED OMESSA MOTIVAZIONE, contestano che il T.A.R., nel ritenere erroneamente influente sulla decisione la circostanza della omessa impugnativa del diniego di sanatoria relativo alla sostituzione dei serramenti, ha ignorato che i ricorrenti hanno anche censurato l’ordine di demolizione per violazione dell’art. 33, comma 4, del d.P.R. 380/2001, che impone – per interventi su immobili in zona omogenea A e soggetti a tutela paesaggistica – l’acquisizione del previo parere vincolante dell’autorità competente, parere che nel caso di specie non risulta mai richiesto, nonostante l’ordine istruttorio del T.A.R. rimasto inadempiuto da parte del Comune. La sentenza omette ogni valutazione su tale vizio procedimentale, così come tace sull’evidente sproporzione della sanzione demolitoria applicata a un volume inferiore al 10% dell’edificio, la cui sanatoria richiederebbe paradossalmente la demolizione integrale dell’immobile, confermando l’irragionevolezza e l’illegittimità del provvedimento impugnato.
3. Osserva il Collegio che la seconda censura è fondata.
3.1. La circostanza che il diniego di sanatoria per il posizionamento degli infissi non sia stato impugnato non ha alcuna incidenza sull’ordine di demolizione n. 133/ED PR emesso in data 21.3.2006 ed avente ad oggetto il magazzino-deposito, qui in discussione.
3.2. Con quest’ultimo, il Comune, preso atto che il volume adibito a deposito è stato edificato in assenza di titolo, necessario ai sensi dell’art. 16 dello stesso Regolamento e dell’art. 10 del D.P.R. 380/01; nonché dell’assenza di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/04 - trattandosi di opere che incidono sull'aspetto esteriore di immobili vincolati ai sensi della L. 1497/39 - ordinava la demolizione del volume abusivo in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/01. Quindi, veniva constatata anche la non sanabilità dell’ampliamento volumetrico, per mancanza della doppia conformità con la normativa urbanistica vigente, con particolare riferimento alle previsioni di Piano e destinazioni di zona le quali, in seno alle schede normative allegato A del centro civico riconoscono, per l’edifico 97 di tipo D oggetto della presente, la possibilità di un incremento volumetrico del 10% solo ed esclusivamente previa demolizione degli attuali edifici 97 e 98 con costruzione di un unico nuovo edificio.
3.3. Sennonché il cespite in questione, benchè privo di titolo, come riconosciuto anche dagli appellanti, trovandosi incontestatamente in area vincolata compresa nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, avrebbe dovuto essere valutato, in sede di ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 33, comma 4, del d.P.R. 380/2001, che per interventi su immobili in zona omogenea A e soggetti a tutela paesaggistica richiede l’acquisizione del previo parere vincolante dell’autorità competente, nel caso di specie non risulta essere mai stato richiesto. Ed infatti l’art. 33, comma 4, stabilisce che: Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
4. Pertanto, assorbite le altre censure dal cui esame non deriverebbero ulteriori conseguenze positive per l’appellante, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso può essere accolto, con annullamento degli atti con esso impugnati. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, per la peculiarità del caso controverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IA GR EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GR EL | IO CO |
IL SEGRETARIO