Art. 8.
Nella sede di ogni Compartimento doganale e' istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.
Nella sede di ogni Compartimento doganale e' istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.