Art. 34. Cancellazione del vincolo di usufrutto
La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:
a) se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;
b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;
c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.
La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:
a) se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;
b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;
c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.