CASS
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2024, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT SE, nato a [...] il [...] Wiavic avverso l'ordinanza emessa il 24/8/2023 dal Tribunale di ISEWIII visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata dal difensore del ricorrenl:e, con cui si è rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse per il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa il 24 agosto 2023 nei confronti di SE AT, il Tribunale di Milano ha confermato ex art. 310 cod. proc. pen. il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 1202 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/12/2023 ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, già sostituita con quella degli arresti domiciliari. 2. A SE AT è stata applicata la misura cautelare, in quanto ritenuto gravemente indiziato di 4 reati di riciclaggio, per avere consentito a soggetti coinvolti in reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti (nelle persone di IE LE, IN AR e EN LO) l'immissione di somme di provenienza delittuosa nel circuito legale, mediante la vendita di orologi di lusso, da lui realizzata in qualità di titolare di una gioielleria, sita in Milano, Via Foro Bonaparte n. 46. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 4. L'11 dicembre è pervenuta una nota con cui il difensore del ricorrente ha rappresentato che la misura degli arresti domiciliari è stata revocata, con conseguente venir meno dell'interesse al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. peri.. 2. Atteso che la misura cautelare, applicata al ricorrente, è stata revocata, deve rilevarsi che dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare all'indagato alcun effetto favorevole. 3. Al riguardo giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 - 01; principio ribadito da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694 - 01). Come già precisato, inoltre, nessun rilievo può avere la circostanza che il provvedimento di revoca sia attualmente ancora soggetto a gravame: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti 2 dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 — 01). 4. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In tal caso, infatti, non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 -01; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308 - 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 19/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata dal difensore del ricorrenl:e, con cui si è rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse per il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa il 24 agosto 2023 nei confronti di SE AT, il Tribunale di Milano ha confermato ex art. 310 cod. proc. pen. il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 1202 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/12/2023 ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, già sostituita con quella degli arresti domiciliari. 2. A SE AT è stata applicata la misura cautelare, in quanto ritenuto gravemente indiziato di 4 reati di riciclaggio, per avere consentito a soggetti coinvolti in reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti (nelle persone di IE LE, IN AR e EN LO) l'immissione di somme di provenienza delittuosa nel circuito legale, mediante la vendita di orologi di lusso, da lui realizzata in qualità di titolare di una gioielleria, sita in Milano, Via Foro Bonaparte n. 46. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 4. L'11 dicembre è pervenuta una nota con cui il difensore del ricorrente ha rappresentato che la misura degli arresti domiciliari è stata revocata, con conseguente venir meno dell'interesse al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. peri.. 2. Atteso che la misura cautelare, applicata al ricorrente, è stata revocata, deve rilevarsi che dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare all'indagato alcun effetto favorevole. 3. Al riguardo giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 - 01; principio ribadito da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694 - 01). Come già precisato, inoltre, nessun rilievo può avere la circostanza che il provvedimento di revoca sia attualmente ancora soggetto a gravame: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti 2 dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 — 01). 4. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In tal caso, infatti, non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 -01; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308 - 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 19/12/2023