Sentenza 20 aprile 2022
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'astratta compatibilità tra la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'affidamento in prova al servizio sociale non esime il giudice del procedimento di prevenzione dall'obbligo di valutare, in concreto, la possibilità della contemporanea esecuzione, nei confronti del medesimo soggetto, di misure coercitive diverse, in quanto, ferma restando la plausibilità di un giudizio di pericolosità compiuto sugli stessi presupposti fattuali, ma a fini diversi, è necessario che il giudice del procedimento di prevenzione supporti con elementi concreti il giudizio sull'attuale pericolosità del proposto, adeguando la motivazione del provvedimento alla situazione specifica.
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- 1. Misure di prevenzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
2. Quali sono e nei confronti di chi vengono adottate? Le misure di prevenzione sono adottate nei confronti di persone ritenute pericolose, a causa delle loro condotte e comportamenti, per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche a prescindere dalla commissione di uno specifico reato. La finalità delle misure di prevenzione è quella di prevenire la commissione di reati o di impedire che si creino situazioni di pericolo per la collettività. Le misure di prevenzione sono: 1) obbligo di dimora o di soggiorno in un determinato luogo; 2) divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone; 3) obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti; 4) …
Leggi di più… - 2. La settimana di Altalex: report avvocati 2022 e magistrati alla sfida dell'efficienzaAccesso limitatoAltalex · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2022, n. 15483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15483 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2022 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 7-10.10.2021 la Corte di Appello di Messina ha confermato il provvedimento del Tribunale di quella città con cui era stata applicata a CE NI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 2 e disposto il versamento di una cauzione pari ad Euro 1.000; 2. ricorre per cassazione li difensore di CE NI lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4 D. Lg.vo 159 del 2011: rileva il carattere apodittico del provvedimento impugnato che si è limitato a prendere atto della condanna riportata dall'NI per detenzione di armi e, secondo la Corte, della persistente proclività a delinquere testimoniata dalla vicenda del locale "Perditempo" ritenendo infondati i rilievi difensivi con cui era stata segnalata la risalenza nel tempo e la marginalità del ruolo rivestito dal ricorrente nelle vicende precedenti;
aggiunge che, in sede di appello, era stato Penale Sent. Sez. 2 Num. 15483 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 25/02/2022 depositato il provvedimento con cui all'NI era stata concessa la misura dell'affidamento in prova in relazione alle condanne per detenzione di armi e per resistenza a pubblico ufficiale adottato dal Tribunale di Sorveglianza pur consapevole della ulteriore pendenza legata all'episodio occorso in Barcellona Pozzo di Gotto, sottolineando che di tale provvedimento la Corte non ha fatto menzione alcuna;
richiama, inoltre, l'esigenza - già affermata ancor prima della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 D. Lg.vo 159 del 2011 - che il giudizio di pericolosità sia fondato non su meri sospetti ma su elementi obiettivi rilevatori dello "standard" di vita dell'individuo e su segni esteriori delle sue propensioni criminali;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr, così, tra le tante, Cass. SS.UU., 29.5.2014 n. 33.451, Repaci;
conf., Cass. Pen., 1, 7.1.2016 n.
6.636 Pandico;
Cass. Pen., 6, 15.6.2016 n. 33.705, Caliendo). Si è chiarito, inoltre, che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo in quanto, singolarmente considerato, avrebbe stato in grado di determinare un esito opposto del giudizio (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulé Salvatore, Rv. 279284; Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020 CC, PG Noviello Cristina, Rv. 279435). 2. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta in particolare la mancata considerazione, da parte della Corte di Appello, del provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Messina gli aveva concesso l'affidamento in prova in relazione alla condanna alla pena di anni 2 di reclusione (pena residua anni 1, mesi 9 e giorni 8) valutando positivamente una serie di elementi tali da influire sul profilo della "attualità" della pericolosità. 3. Risulta, dal fascicolo del procedimento di secondo grado, che la difesa, all'udienza del 7.10.2021, aveva effettivamente prodotto l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza nel quale si era dato atto delle informazioni fornite dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina secondo cui non risultavano collegamenti dell'NI con la criminalità organizzata laddove, invece, la Corte di Appello ha invece valorizzato l'episodio della detenzione di armi, risalente peraltro al 2014, come emblematico e, anzi, espressione di una "... sicura vicinanza alla criminalità organizzata" (cfr., pag. 3 del decreto in esame); lo stesso provvedimento del giudice di sorveglianza aveva dato conto dell'episodio estorsivo - anch'esso comunque risalente al dicembre del 2018 - per il quale il GIP aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare sollecitata dal PM;
da ultimo, lo sforzo per il superamento, da parte del giovane, di modelli devianti. 4. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è compatibile con la sottoposizione del soggetto ad una misura alternativa alla detenzione, quale l'affidamento in prova al servizio sociale, e che le due misure possono essere eseguite contemporaneamente, qualora il giudice della prevenzione rilevi la sussistenza dell'attuale pericolosità sociale del proposto, fornendo adeguata motivazione anche alla luce degli elementi sopravvenuti all'esecuzione della misura (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 27667 del 17/05/2013 Cc., Currao, Rv. 256778). Non di meno la compatibilità astratta tra il regime di affidamento in prova al servizio sociale e l'applicabilità di una misura di prevenzione non esime il giudice del procedimento di prevenzione dal dovere di valutare la possibilità in concreto della contemporanea esecuzione nei confronti dello stesso soggetto di misure coercitive diverse, in quanto, pur restando ferma la plausibilità di un giudizio di pericolosità compiuto sugli stessi presupposti fattuali, ma a fini diversi, è purtuttavia necessario che il giudice del procedimento di prevenzione, adito in sede di impugnazione, sia in grado di supportare con elementi concreti il giudizio sulla attuale pericolosità del preposto, adeguando la motivazione del 3 provvedimento alla situazione concreta ed attuale (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 3681 del 18/01/2007 Cc., De Fusco, Rv. 235798; Sez. 5, Sentenza n. 8119 del 19/11/2003 Cc., Tusa, Rv. 228771). 5. Nel caso in esame, come accennato, la Corte di Appello ha totalmente omesso di confrontarsi con il dato fornito dalla difesa e, per l'appunto, rappresentato dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che, nel giugno del 2021, aveva espresso una valutazione positiva, ai fini della ammissione alla misura alternativa, della personalità del ricorrente e con cui i giudici del gravame avrebbero dovuto confrontarsi per confermare il giudizio di attualità della pericolosità sociale atteso che l'ultimo episodio considerato ai fini della misura di prevenzione è quello del 2018. 6. Il provvedimento va dunque annullato con rinvio alla Corte di Appello di Messina che procederà ad un nuovo giudizio tenendo conto dei rilievi suesposti e dei principi richiamati.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 25.2.2022