Art. 6. (Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali)
Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall' articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463 , in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla presente legge.
Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall' articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463 , in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla presente legge.