Art. 3.
Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena e' obbligatorio lo studio della lingua italiana.
Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova.
Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena e' obbligatorio lo studio della lingua italiana.
Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova.