Articolo 14 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 13Articolo 15
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22 maggio 1976
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17 agosto 1983
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4 maggio 1985
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2 marzo 1989
Art. 14. Contributi di riscatto

A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall' articolo 13, primo comma , e dall' articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.(3)(5) ((6))
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo di cui all'art. 14, primo comma, della predetta legge n. 177 e' elevato al 7,06 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1 maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della gia' menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevato all'8,25 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1› gennaio 1989, dal 1› gennaio 1990 e dal 1› gennaio 1991 il contributo di cui all' articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , come modificato dall' articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 , e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento".
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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