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22 maggio 1976
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17 agosto 1983
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4 maggio 1985
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2 marzo 1989
2 marzo 1989
Art. 14. Contributi di riscatto
A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall' articolo 13, primo comma , e dall' articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.(3)(5) ((6))
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo di cui all'art. 14, primo comma, della predetta legge n. 177 e' elevato al 7,06 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1 maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della gia' menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevato all'8,25 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1 gennaio 1989, dal 1 gennaio 1990 e dal 1 gennaio 1991 il contributo di cui all' articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , come modificato dall' articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 , e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento".
A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall' articolo 13, primo comma , e dall' articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.(3)(5) ((6))
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo di cui all'art. 14, primo comma, della predetta legge n. 177 e' elevato al 7,06 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1 maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della gia' menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevato all'8,25 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1 gennaio 1989, dal 1 gennaio 1990 e dal 1 gennaio 1991 il contributo di cui all' articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , come modificato dall' articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 , e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento".
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 16/02/2018, n. 75Provvedimento: […] ha interposto rituale appello l'Avvocatura Generale dello Stato per il M.E.F., lamentando l'erroneità della sentenza per violazione degli artt.14 e 15 della legge 177/1976 di modifica dell'art. 43 del DPR 1092/73, ritenendo sostanzialmente che il DM n.34750 ter del 1.2.2008 con cui era stato riliquidato il trattamento pensionistico dell'interessato di cui all'originario DM 34750 del 14.1.2002, […] e depositato il 5.4.2013) il G.ha resistito all'avverso gravame eccependone l'inammissibilità per erroneità del riferimento normativo posto a base del motivo d'appello, essendo l'art. 14 della legge 177/1976 relativo ai contributi di riscatto e non alla retribuzione pensionabile; nel merito, […]Leggi di più...
- indennità parlamentare·
- quota A pensione·
- art. 184 C.G.C.·
- principio di tassatività·
- legge 418/1999·
- compensazione spese·
- appello tardivo·
- art. 43 DPR 1092/73·
- quota B pensione·
- legge 335/1995·
- art. 345 c.p.c.