CASS
Sentenza 23 luglio 2021
Sentenza 23 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/07/2021, n. 28732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28732 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28732 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina il 4 aprile - 4 giugno 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di GI AS, che era stato sottoposto a custodia cautelare per 459 giorni, dal 13 febbraio 2016 al 17 maggio 2017, in esecuzione di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in relazione alla contestazione di concorso in tentativo di rapina aggravata in una gioielleria, il 10 ottobre 2015. Condannato in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 9 maggio 2016, l'imputato è stato assolto, per non avere commesso il fatto, dalla Corte di appello il 17 maggio 2017, in ragione dell'assenza di riscontri individualizzanti rispetto alla chiamata di correo effettuata da TO AT;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen., GI AS è stato scarcerato. La sentenza assolutoria è passata in giudicato. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite difensore di fiducia, GI AS che censura, sotto un duplice profilo, violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. In primo luogo denunzia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, quanto al nominativo del ricorrente, che è GI AS ma che nel dispositivo - che è l'atto con il quale il giudice esplicita la volontà della legge e che, secondo regola generale, prevale sulla motivazione - è erroneamente indicato come RL Martinello. 2.2. Si lamenta ulteriormente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314-315 e 125 cod. proc. pen., oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rammentate le scansioni procedimentali (13 febbraio 2016, arresto;
15 febbraio 2016, interrogatorio di garanzia, cui l'indagato non risponde;
9 maggio 2016, sentenza di condanna di primo grado;
17 maggio 2017, sentenza assolutoria di appello e . liberazione dell'imputato) ed alcuni principi che governano l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, sottolinea che la pronunzia di assoluzione è stata emessa sulla base dello stesso materiale probatorio presente sia nella fase cautelare che in prima grado, essendosi celebrato il giudizio abbreviato. Evidenzia, poi, che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione non può fondarsi sul mero silenzio dell'interessato, per un pluralità di ragioni: per essersi lo stesso avvalso di un diritto;
perché l'unico elemento a carico consisteva nelle dichiarazioni accusatorie del coimputato AT, che non hanno trovato conferma in elementi esterni 2 oggettivi;
ed anche perché il giudice della riparazione si è limitato ad affermare (alla p. 4 dell'ordinanza impugnata) che GI AS non ha fornito chiarimenti a discolpa né un alibi per il giorno della rapina, ma non ha indicato quali specifiche circostanze, ignote agli inquirenti, avrebbero potuto prospettare una spiegazione logica tale da attribuire un diverso significati agli elementi a carico, e ciò in difformità dall'insegnamento di legittimità di cui sono espressione, tra le altre, le pronunzie di Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011 (decisione quest'ultima che ha precisato che non può risultare determinante la mancata negazione della veridicità delle dichiarazioni accusatorie conseguente alla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in interrogatorio), Sez. 4, n. 4159 del 28/01/2009. Inoltre, il riferimento da parte della Corte di appello (alla p. 2 del provvedimento impugnato) ad un presunto coinvolgimento di AS in una rapina consumata il 15 aprile 2015, sempre sulla scorta delle dichiarazioni di Platania, trascura che AS è stato prosciolto da tale accusa già in fase di indagini, per non avere commesso il fatto. Ancora: il richiamo nel provvedimento impugnato ai rapporti con IO e con AL, che - si assume - AS avrebbe dovuto spiegare, trascura quali contatti, le date degli stessi ed il contenuto e, soprattutto, i rapporti di parentela con il cognato AN IO;
e che i tabulati telefonici di cui all'ordinanza cautelare sono relativi ad utenze non riconducibili a AS, che i contatti assidui di cui al provvedimento genetico erano tra AL e IO, non già AS, che la polizia giudiziaria ha individuato quale persona citata nei colloqui in carcere GI IA, non già GI AS;
non senza considerare che IE, interrogato dal G.i.p. del Tribunale di Messina, ha affermato l'estraneità del ricorrente alla rapina. In tale quadro di insieme, ad avviso del ricorrente, la circostanza che l'indagato si sia avvalso del diritto al silenzio, «non può qualificarsi come comportamento colposo, né reticente perché gli elementi che avrebbe dovuto chiarire in sede di interrogatorio si riducevano a circostanze nelle quali non è possibile ricavare un suo ruolo di compartecipe nel delitto contestato. Se al silenzio serbato in sede di interrogatorio fa da riscontro una sostanziale carenza di elementi deponenti per una valutazione di gravità indiziaria di compartecipazione nel reato, nel caso di specie poggiante esclusivamente sulla chiamata di correo [...], l'esercizio della facoltà di non rispondere non può considerarsi ex se gravemente colposo o improntato a reticenza. La Corte territoriale di merito, con la sentenza assolutoria, aveva già avvertito la necessità di richiamare l'orientamento giurisprudenziale sul punto, evidenziando 3 proprio la carenza delle emergenze processuali ab origine e l'inidoneità della sola chiamata in correità, sprovvista dei necessari riscontri estrinseci. Se così è[,] si ritiene che il silenzio serbato, oltre a non avere oggetto circostanze ignote agli inquirenti, non ha avuto alcun ruolo sinergico nel giustificare la misura detentiva, né la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di un rapporto eziologico di tale condotta con gli altri elementi, con le dovute precisazioni, considerati nel provvedimento cautelare» (così alle pp.
7-8 del ricorso). Ad avviso della difesa, il provvedimento reiettivo della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione «sembrerebbe voler sovrapporre il proprio giudizio a quello - assolutorio - espresso dal giudice della cognizione, chiedendo quasi che dovesse essere il ricorrente a dover dimostrare la propria innocenza, laddove invece la motivazione della sentenza di assoluzione aveva rilevato come la ritenuta gravità indiziaria, che aveva imposto la misura della custodia cautelare, poggiata interamente sulla chiamata in correità, non fosse rispondente ai criteri e agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di utilizzabilità e valutazione della chiamata di correo» (così p. 9 del ricorso). Si rappresenta, infine, che l'ordinanza cita una pronunzia di legittimità, ossia Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2019, che non risulterebbe pertinente, poiché in tale precedente si afferma che in presenza di comportamenti suscettibili di essere interpretati a carico dell'indagato in sede di adozione di misura cautelare è onere dell'interessato, nella prospettiva dell'equa riparazione, apportare contributi chiarificatori;
si sottolinea, però, da parte del ricorrente che «ove tali comportamenti non esistano non può attribuirsi valore ostativo al silenzio serbato dal richiedente, né causa dell'instaurato e mantenuto stato detentivo [...] nell'ordinanza impugnata non viene esplicitato alcun comportamento ascrivibile al AS che avrebbe richiesto la rappresentazione di circostanza suscettibili di rivelare un significato diverso nella valutazione degli elementi, sicché il silenzio non ha indubbiamente contribuito all'adozione della misura e al suo mantenimento» (così alla p. 10 del ricorso). 3. Con memoria del 24 marzo 2020 il Ministero resistente, tramite Avvocatura erariale, ha chiesto il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese. 4.11 Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. del 14-15 aprile 2020 ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento, per i seguenti motivi. 4 2. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035). , 2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dellld quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio». Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, 5 inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. 2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" L.] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di 6 fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: cfr. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). 2.7. Quanto alla prima delle due categorie, appare opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca "adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 7 2017, Farina, Rv. 269034, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782, cit.), anche dalla connivenza passiva. Ed a proposito della connivenza si è precisato (dopo una progressiva elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono, schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine cronologico, da: Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno dei seguenti indici: «a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
b) nel caso in cui si concreti non già in un Mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto;
in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [...nel] giudizio di riparazione [...] la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente [...] la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139). Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, 8 Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). 2.8. Si è inoltre - e condivisibilmente - precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame. 2.8.1. Non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame. 2.8.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, GG e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa. 2.8.3. Si è, nondimeno, precisato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia: in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, GG e altro, Rv. 242755). 9 Si ritiene, in buona sostanza, che, poiché in quel momento soltanto l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo. Ciò posto, è necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585: «In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove l'indagato sia in grado di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, e le taccia. (La Corte ha peraltro precisato che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi è un onere di rappresentazione e allegazione non potendo tale elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo)»). 3. Tanto premesso in linea generale, rileva il Collegio, conformemente alla richiesta del P.G., che il primo motivo è fondato, essendo vistoso l'errore materiale, pur non comportante nullità, nel dispositivo, che contiene nominativo del destinatario del provvedimento del tutto dissonante rispetto agli atti ed al complessivo tenore dell'ordinanza (del resto, essendosi in presenza non già di una sentenza con motivazione .differita ma di un'ordinanza, occorre valutare congiuntamente dispositivo e motivazione: cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, P.M. e Bartolone, Rv. 258050; Sez. 5, n. 27787 del 20/05/2004, Fattorusso, Rv. 228709; Sez. 1, n. 4857 del 09/07/1999, Garreffa, Rv. 214089). Il Collegio di legittimità potrebbe ben procedere alla correzione dell'errore materiale, ove non risultasse fondato anche l'ulteriore motivo di impugnazione. 10 4.L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, infatti, comporta l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
con assorbimento della questione dedotta con il primo motivo. 4.1. La Corte di appello di Messina non ha fatto buon governo dei principi che disciplinano la materia. La motivazione dell'ordinanza risulta, infatti, illogica ed inadeguatamente motivata, limitandosi a considerare rilevante in chiave ostativa alla invocata riparazione per ingiusta detenzione il silenzio serbato dall'imputato, raggiunto dall'accusa del coimputato AT di avere partecipato al tentativo di rapina del 10 ottobre 2015; tale chiamata di correo è stata valutata insieme al «grave precedente specifico [... ed] al contesto emerso dai contatti telefonici con il cognato IO AN ed altro partecipe accertato della rapina quale AL MO, nonché i riferimenti fatti dal [coimputato NY] IE nei contatti in carcere con i familiari» (così alla p. 3 dell'ordinanza impugnata). In sintesi, dunque, gli elementi ulteriori rispetto alla chiamata di correo individuati dalla Corte territoriale sono i seguenti quattro: 1) il precedente specifico per rapina a carico di GI AS;
2) i contatti telefonici con il cognato AN IO;
3) i contatti telefonici con altro partecipe alla rapina, MO AL;
4) ed i riferimenti fatti dal coimputato NY IE nei colloqui registrati in carcere con i familiari. Ciò posto, così - testualmente (pp. 3-4) - prosegue il ragionamento dei giudici di merito: «Tali elementi rendevano del tutto plausibile, rafforzando la chiamata in correità, che i due rapinatori "esperti", il IO ed il AS fossero stati coinvolti nella organizzazione della rapina alla gioielleria [...] Gli elementi emersi dalla indagini erano di uno spessore tale (uniti ovviamente alla precisa accusa del AT) da richiedere che il AS fornisse al giudice qualche chiarimento a sua discolpa vuoi in termini di alibi per il giorno della rapina, vuoi per ricondurre i rapporti avuti in quel giorno ed in quelli precedenti con il cognato IO AN ed il AL a causali lecite, chiarendo infine che tipo di rapporti vi fossero con il IE [...] in presenza dei comportamenti descritti LI la mancata rappresentazione o allegazione di circostanze suscettibili di rivelare un significato diverso negli elementi emersi, ha indubbiamente contribuito all'adozione della misura ed inciso sul suo mantenimento». 4.2. Ebbene, quanto ai quattro comportamenti stimati colposamente concausativi indicati dai giudici di merito (1. il precedente specifico per rapina a carico di GI AS;
2. i contatti telefonico con il cognato AN IO;
3. i 11 contatti telefonici con altro partecipe alla rapina, MO AL;
4. i riferimenti fatti dal coimputato NY IE nei colloqui registrati in carcere con i familiari), si osserva quanto segue: due 'elementi, cioè i "contatti" con il cognato AN IO e con MO AL, meriterebbero ulteriore approfondimento giustificativo, in quanto sono, quanto a AN IO, intercorsi in un caso con un congiunto, dovendosi dare continuità al principio di diritto secondo il quale «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; in conformità, più recentemente, Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475); si tratta, in ogni caso, non già di conversazioni captate ma solo, appunto, di "contatti", dei quali si ignora il contenuto e rispetto ai quali peraltro la difesa (p. 7 del ricorso) ha sottolineato la estraneità degli apparecchi sequestrati all'odierno ricorrente;
quanto ai riferimenti a tale "GI", fatti da TT in carcere durante i colloqui con i familiari, l'ordinanza non si misura con la circostanza, puntualmente dedotta dalla difesa (p. 7), che la polizia giudiziaria ha inteso tale riferimento come volto a GI IA, non già a AS;
resta il precedente specifico, in concorso con AN IO, risultato del pari assolto dall'ipotesi di concorso in tentativo di rapina il 10 ottobre 2015, in relazione all'accusa di avere consumato una rapina il 15 aprile 2015, circostanza che, però, di per sé, non pare sufficiente a costituire colpa grave concausativa dell'arresto e del - lungo - mantenimento della misura carceraria. Occorre infatti tenere conto che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. (Fattispecie in tema di rapina, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali le frequentazioni del ricorrente con 12 alcuni dei rapinatori avessero concorso nel determinare la detenzione)» (Sez. 4, n'. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 4.3.Tali rilevanti aporie impongono un serio approfondimento da parte dei giudici di merito, non potendo ritenersi le stesse colmate dal riferimento della Corte territoriale ai chiarimenti che l'imputato avrebbe potuto fornire (p. 4: «qualche chiarimento a sua discolpa vuoi in termini di alibi per il giorno della rapina, vuoi per ricondurre i rapporti avuti in quel giorno ed in quelli precedenti con il cognato IO AN ed il Pappa/ardo a causali .lecite, chiarendo infine che tipo di rapporti vi fossero con il IE»): si tratta, infatti, di tema solo genericamente introdotto, in dissonanza con il già richiamato principio secondo il quale è necessario che il giudice della riparazione accerti quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi in via presuntiva, e che valuti, quindi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato,, dando spiegazione di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585). In ogni caso, si tratta di aspetto che, ove adeguatamente investigato, al più, potrebbe in ipotesi avere un qualche rilievo sotto il profilo della colpa - a prescindere dal grado della stessa - concausativa del mantenimento della misura ma che nulla può dire circa il momento genetico dell'ordinanza privativa della libertà. 5.In definitiva, deve annullarsi l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 15/04/2021.
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28732 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina il 4 aprile - 4 giugno 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di GI AS, che era stato sottoposto a custodia cautelare per 459 giorni, dal 13 febbraio 2016 al 17 maggio 2017, in esecuzione di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in relazione alla contestazione di concorso in tentativo di rapina aggravata in una gioielleria, il 10 ottobre 2015. Condannato in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 9 maggio 2016, l'imputato è stato assolto, per non avere commesso il fatto, dalla Corte di appello il 17 maggio 2017, in ragione dell'assenza di riscontri individualizzanti rispetto alla chiamata di correo effettuata da TO AT;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen., GI AS è stato scarcerato. La sentenza assolutoria è passata in giudicato. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite difensore di fiducia, GI AS che censura, sotto un duplice profilo, violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. In primo luogo denunzia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, quanto al nominativo del ricorrente, che è GI AS ma che nel dispositivo - che è l'atto con il quale il giudice esplicita la volontà della legge e che, secondo regola generale, prevale sulla motivazione - è erroneamente indicato come RL Martinello. 2.2. Si lamenta ulteriormente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314-315 e 125 cod. proc. pen., oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rammentate le scansioni procedimentali (13 febbraio 2016, arresto;
15 febbraio 2016, interrogatorio di garanzia, cui l'indagato non risponde;
9 maggio 2016, sentenza di condanna di primo grado;
17 maggio 2017, sentenza assolutoria di appello e . liberazione dell'imputato) ed alcuni principi che governano l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, sottolinea che la pronunzia di assoluzione è stata emessa sulla base dello stesso materiale probatorio presente sia nella fase cautelare che in prima grado, essendosi celebrato il giudizio abbreviato. Evidenzia, poi, che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione non può fondarsi sul mero silenzio dell'interessato, per un pluralità di ragioni: per essersi lo stesso avvalso di un diritto;
perché l'unico elemento a carico consisteva nelle dichiarazioni accusatorie del coimputato AT, che non hanno trovato conferma in elementi esterni 2 oggettivi;
ed anche perché il giudice della riparazione si è limitato ad affermare (alla p. 4 dell'ordinanza impugnata) che GI AS non ha fornito chiarimenti a discolpa né un alibi per il giorno della rapina, ma non ha indicato quali specifiche circostanze, ignote agli inquirenti, avrebbero potuto prospettare una spiegazione logica tale da attribuire un diverso significati agli elementi a carico, e ciò in difformità dall'insegnamento di legittimità di cui sono espressione, tra le altre, le pronunzie di Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011 (decisione quest'ultima che ha precisato che non può risultare determinante la mancata negazione della veridicità delle dichiarazioni accusatorie conseguente alla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in interrogatorio), Sez. 4, n. 4159 del 28/01/2009. Inoltre, il riferimento da parte della Corte di appello (alla p. 2 del provvedimento impugnato) ad un presunto coinvolgimento di AS in una rapina consumata il 15 aprile 2015, sempre sulla scorta delle dichiarazioni di Platania, trascura che AS è stato prosciolto da tale accusa già in fase di indagini, per non avere commesso il fatto. Ancora: il richiamo nel provvedimento impugnato ai rapporti con IO e con AL, che - si assume - AS avrebbe dovuto spiegare, trascura quali contatti, le date degli stessi ed il contenuto e, soprattutto, i rapporti di parentela con il cognato AN IO;
e che i tabulati telefonici di cui all'ordinanza cautelare sono relativi ad utenze non riconducibili a AS, che i contatti assidui di cui al provvedimento genetico erano tra AL e IO, non già AS, che la polizia giudiziaria ha individuato quale persona citata nei colloqui in carcere GI IA, non già GI AS;
non senza considerare che IE, interrogato dal G.i.p. del Tribunale di Messina, ha affermato l'estraneità del ricorrente alla rapina. In tale quadro di insieme, ad avviso del ricorrente, la circostanza che l'indagato si sia avvalso del diritto al silenzio, «non può qualificarsi come comportamento colposo, né reticente perché gli elementi che avrebbe dovuto chiarire in sede di interrogatorio si riducevano a circostanze nelle quali non è possibile ricavare un suo ruolo di compartecipe nel delitto contestato. Se al silenzio serbato in sede di interrogatorio fa da riscontro una sostanziale carenza di elementi deponenti per una valutazione di gravità indiziaria di compartecipazione nel reato, nel caso di specie poggiante esclusivamente sulla chiamata di correo [...], l'esercizio della facoltà di non rispondere non può considerarsi ex se gravemente colposo o improntato a reticenza. La Corte territoriale di merito, con la sentenza assolutoria, aveva già avvertito la necessità di richiamare l'orientamento giurisprudenziale sul punto, evidenziando 3 proprio la carenza delle emergenze processuali ab origine e l'inidoneità della sola chiamata in correità, sprovvista dei necessari riscontri estrinseci. Se così è[,] si ritiene che il silenzio serbato, oltre a non avere oggetto circostanze ignote agli inquirenti, non ha avuto alcun ruolo sinergico nel giustificare la misura detentiva, né la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di un rapporto eziologico di tale condotta con gli altri elementi, con le dovute precisazioni, considerati nel provvedimento cautelare» (così alle pp.
7-8 del ricorso). Ad avviso della difesa, il provvedimento reiettivo della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione «sembrerebbe voler sovrapporre il proprio giudizio a quello - assolutorio - espresso dal giudice della cognizione, chiedendo quasi che dovesse essere il ricorrente a dover dimostrare la propria innocenza, laddove invece la motivazione della sentenza di assoluzione aveva rilevato come la ritenuta gravità indiziaria, che aveva imposto la misura della custodia cautelare, poggiata interamente sulla chiamata in correità, non fosse rispondente ai criteri e agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di utilizzabilità e valutazione della chiamata di correo» (così p. 9 del ricorso). Si rappresenta, infine, che l'ordinanza cita una pronunzia di legittimità, ossia Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2019, che non risulterebbe pertinente, poiché in tale precedente si afferma che in presenza di comportamenti suscettibili di essere interpretati a carico dell'indagato in sede di adozione di misura cautelare è onere dell'interessato, nella prospettiva dell'equa riparazione, apportare contributi chiarificatori;
si sottolinea, però, da parte del ricorrente che «ove tali comportamenti non esistano non può attribuirsi valore ostativo al silenzio serbato dal richiedente, né causa dell'instaurato e mantenuto stato detentivo [...] nell'ordinanza impugnata non viene esplicitato alcun comportamento ascrivibile al AS che avrebbe richiesto la rappresentazione di circostanza suscettibili di rivelare un significato diverso nella valutazione degli elementi, sicché il silenzio non ha indubbiamente contribuito all'adozione della misura e al suo mantenimento» (così alla p. 10 del ricorso). 3. Con memoria del 24 marzo 2020 il Ministero resistente, tramite Avvocatura erariale, ha chiesto il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese. 4.11 Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. del 14-15 aprile 2020 ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento, per i seguenti motivi. 4 2. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035). , 2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dellld quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio». Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, 5 inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. 2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" L.] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di 6 fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: cfr. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). 2.7. Quanto alla prima delle due categorie, appare opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca "adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 7 2017, Farina, Rv. 269034, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782, cit.), anche dalla connivenza passiva. Ed a proposito della connivenza si è precisato (dopo una progressiva elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono, schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine cronologico, da: Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno dei seguenti indici: «a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
b) nel caso in cui si concreti non già in un Mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto;
in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [...nel] giudizio di riparazione [...] la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente [...] la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139). Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, 8 Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). 2.8. Si è inoltre - e condivisibilmente - precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame. 2.8.1. Non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame. 2.8.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, GG e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa. 2.8.3. Si è, nondimeno, precisato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia: in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, GG e altro, Rv. 242755). 9 Si ritiene, in buona sostanza, che, poiché in quel momento soltanto l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo. Ciò posto, è necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585: «In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove l'indagato sia in grado di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, e le taccia. (La Corte ha peraltro precisato che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi è un onere di rappresentazione e allegazione non potendo tale elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo)»). 3. Tanto premesso in linea generale, rileva il Collegio, conformemente alla richiesta del P.G., che il primo motivo è fondato, essendo vistoso l'errore materiale, pur non comportante nullità, nel dispositivo, che contiene nominativo del destinatario del provvedimento del tutto dissonante rispetto agli atti ed al complessivo tenore dell'ordinanza (del resto, essendosi in presenza non già di una sentenza con motivazione .differita ma di un'ordinanza, occorre valutare congiuntamente dispositivo e motivazione: cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, P.M. e Bartolone, Rv. 258050; Sez. 5, n. 27787 del 20/05/2004, Fattorusso, Rv. 228709; Sez. 1, n. 4857 del 09/07/1999, Garreffa, Rv. 214089). Il Collegio di legittimità potrebbe ben procedere alla correzione dell'errore materiale, ove non risultasse fondato anche l'ulteriore motivo di impugnazione. 10 4.L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, infatti, comporta l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
con assorbimento della questione dedotta con il primo motivo. 4.1. La Corte di appello di Messina non ha fatto buon governo dei principi che disciplinano la materia. La motivazione dell'ordinanza risulta, infatti, illogica ed inadeguatamente motivata, limitandosi a considerare rilevante in chiave ostativa alla invocata riparazione per ingiusta detenzione il silenzio serbato dall'imputato, raggiunto dall'accusa del coimputato AT di avere partecipato al tentativo di rapina del 10 ottobre 2015; tale chiamata di correo è stata valutata insieme al «grave precedente specifico [... ed] al contesto emerso dai contatti telefonici con il cognato IO AN ed altro partecipe accertato della rapina quale AL MO, nonché i riferimenti fatti dal [coimputato NY] IE nei contatti in carcere con i familiari» (così alla p. 3 dell'ordinanza impugnata). In sintesi, dunque, gli elementi ulteriori rispetto alla chiamata di correo individuati dalla Corte territoriale sono i seguenti quattro: 1) il precedente specifico per rapina a carico di GI AS;
2) i contatti telefonici con il cognato AN IO;
3) i contatti telefonici con altro partecipe alla rapina, MO AL;
4) ed i riferimenti fatti dal coimputato NY IE nei colloqui registrati in carcere con i familiari. Ciò posto, così - testualmente (pp. 3-4) - prosegue il ragionamento dei giudici di merito: «Tali elementi rendevano del tutto plausibile, rafforzando la chiamata in correità, che i due rapinatori "esperti", il IO ed il AS fossero stati coinvolti nella organizzazione della rapina alla gioielleria [...] Gli elementi emersi dalla indagini erano di uno spessore tale (uniti ovviamente alla precisa accusa del AT) da richiedere che il AS fornisse al giudice qualche chiarimento a sua discolpa vuoi in termini di alibi per il giorno della rapina, vuoi per ricondurre i rapporti avuti in quel giorno ed in quelli precedenti con il cognato IO AN ed il AL a causali lecite, chiarendo infine che tipo di rapporti vi fossero con il IE [...] in presenza dei comportamenti descritti LI la mancata rappresentazione o allegazione di circostanze suscettibili di rivelare un significato diverso negli elementi emersi, ha indubbiamente contribuito all'adozione della misura ed inciso sul suo mantenimento». 4.2. Ebbene, quanto ai quattro comportamenti stimati colposamente concausativi indicati dai giudici di merito (1. il precedente specifico per rapina a carico di GI AS;
2. i contatti telefonico con il cognato AN IO;
3. i 11 contatti telefonici con altro partecipe alla rapina, MO AL;
4. i riferimenti fatti dal coimputato NY IE nei colloqui registrati in carcere con i familiari), si osserva quanto segue: due 'elementi, cioè i "contatti" con il cognato AN IO e con MO AL, meriterebbero ulteriore approfondimento giustificativo, in quanto sono, quanto a AN IO, intercorsi in un caso con un congiunto, dovendosi dare continuità al principio di diritto secondo il quale «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; in conformità, più recentemente, Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475); si tratta, in ogni caso, non già di conversazioni captate ma solo, appunto, di "contatti", dei quali si ignora il contenuto e rispetto ai quali peraltro la difesa (p. 7 del ricorso) ha sottolineato la estraneità degli apparecchi sequestrati all'odierno ricorrente;
quanto ai riferimenti a tale "GI", fatti da TT in carcere durante i colloqui con i familiari, l'ordinanza non si misura con la circostanza, puntualmente dedotta dalla difesa (p. 7), che la polizia giudiziaria ha inteso tale riferimento come volto a GI IA, non già a AS;
resta il precedente specifico, in concorso con AN IO, risultato del pari assolto dall'ipotesi di concorso in tentativo di rapina il 10 ottobre 2015, in relazione all'accusa di avere consumato una rapina il 15 aprile 2015, circostanza che, però, di per sé, non pare sufficiente a costituire colpa grave concausativa dell'arresto e del - lungo - mantenimento della misura carceraria. Occorre infatti tenere conto che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. (Fattispecie in tema di rapina, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali le frequentazioni del ricorrente con 12 alcuni dei rapinatori avessero concorso nel determinare la detenzione)» (Sez. 4, n'. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 4.3.Tali rilevanti aporie impongono un serio approfondimento da parte dei giudici di merito, non potendo ritenersi le stesse colmate dal riferimento della Corte territoriale ai chiarimenti che l'imputato avrebbe potuto fornire (p. 4: «qualche chiarimento a sua discolpa vuoi in termini di alibi per il giorno della rapina, vuoi per ricondurre i rapporti avuti in quel giorno ed in quelli precedenti con il cognato IO AN ed il Pappa/ardo a causali .lecite, chiarendo infine che tipo di rapporti vi fossero con il IE»): si tratta, infatti, di tema solo genericamente introdotto, in dissonanza con il già richiamato principio secondo il quale è necessario che il giudice della riparazione accerti quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi in via presuntiva, e che valuti, quindi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato,, dando spiegazione di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585). In ogni caso, si tratta di aspetto che, ove adeguatamente investigato, al più, potrebbe in ipotesi avere un qualche rilievo sotto il profilo della colpa - a prescindere dal grado della stessa - concausativa del mantenimento della misura ma che nulla può dire circa il momento genetico dell'ordinanza privativa della libertà. 5.In definitiva, deve annullarsi l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 15/04/2021.