CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia presso la Corte di Appello di Palermo composto da
1) Dott. SE PO Presidente
2) Dott. NS NT Giudice delegato
3) Ing. RI ON OR RT riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 524 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Greco e Simonetta Brambille;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dell'Assessore pro tempore;
P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Conclusioni per il ricorrente: cfr. note del 18 novembre 2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato il 21 marzo 2024, conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale Regionale l' ià ) Controparte_1 Controparte_1
CP_
. Controparte_1
Premetteva che, sin dai primi anni '50 e in più riprese, l'Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste della Regione Siciliana aveva occupato terreni già di proprietà del proprio padre e dante causa,
, in linea di massimi ricompresi alla particella catastale 18 del foglio 98 (oggi Controparte_2 divenuta particella 2129), al fine di perseguire attività di rimboschimento dell'area, a fronte del riconoscimento di un'indennità annuale.
Esponeva che l'occupazione, benché di natura temporanea e prevista per un periodo decennale, si fosse protratta sino ai nostri giorni, tenuto conto della possibilità di proroga tacita, di anno in anno, prevista a favore dell'Amministrazione regionale. Deduceva che, a causa del notevole lasso di tempo trascorso e, dunque, dell'intercorsa svalutazione monetaria dell'indennizzo, aveva chiesto e ottenuto con sentenza di questo Trap n.
1736/2016 – confermata, nel grado successivo e, infine, con sentenza n. 7763/2020 dalle Sezioni
Unite – la rivalutazione del compenso indennitario, che venne commisurato agli interessi legali sulla corrispondente indennità da versare in caso di esproprio, in applicazione dell'art. 26 della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e ss. mm. ii..
Chiedeva, pertanto, tenuto conto del valore dei terreni, già quantificato nel 2016 dal in Pt_2 euro 550.388,17, il pagamento delle indennità dovute per i successivi anni dal 2021 al 2023, per un totale di euro 34.454,29, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 c.c.
2. Radicatosi il contraddittorio, non si costituiva l' CP_1 Controparte_1
che restava contumace.
[...]
3. Con note conclusionali depositate per l'udienza del 18 febbraio 2025, infine, il ricorrente, in ragione del tempo trascorso nelle more del giudizio, ampliava le domande formulate nell'atto introduttivo, chiedendo il pagamento dell'indennità spettante anche per l'annualità 2024, oramai trascorsa, stimata in euro 13.759,70, così aumentando l'importo complessivamente richiesto ad euro
48.213,99.
4. Rinviata l'udienza per l'assunzione della causa in decisione al 18 novembre 2025, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza, tenutasi nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, la domanda non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Il ha chiesto l'indennità non per una occupazione illegittima, bensì per Parte_1
l'occupazione temporanea dei terreni per lavori di sistemazione idraulica forestale realizzati nel corso degli anni dal competente Assessorato della Regione Sicilia e ciò per le annualità 2021 – 2023 cui ha poi aggiunto il 2024.
A sostegno delle proprie domande il ha, anzitutto, prodotto i titoli che Parte_1 giustificano tale richiesta, ossia i decreti di occupazione da parte del Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Ripartimentale di Palermo emessi, nei confronti del proprio dante causa, in data 19 settembre 1953, 23 settembre 1963, 5 gennaio 1964 nonché “l'atto di sottomissione e di liquidazione di indennità di ogni genere, dovute alla ditta ” del 26 aprile 1971 nonché analogo Controparte_2 atto di sottomissione del 1 aprile 1970 (cfr. allegato 1 della produzione). Si tratta di provvedimenti ammnistrativi emessi nei confronti del proprio padre, CP_2
fu di cui il ricorrente ha prodotto la relazione dichiarazione di successione che
[...] Pt_1 giustifica la propria attuale legittimazione attiva (cfr. allegato nr. 2 della produzione).
Quanto al protrarsi dell'occupazione, il ha allegato che, nell'art. 8 dei vari di Parte_1 decreti di occupazione, è prevista la facoltà di tacito rinnovo della stessa di anno in anno (cfr. pag. 2 del ricorso).
Nel prosieguo della narrativa il ricorrente, per giustificare la propria richiesta di indennità, ha aggiunto che “l'occupazione dei terreni di proprietà iniziata nei lontani anni '50 è Parte_1 proseguita per tacita proroga annuale (art. 8 dei verbali al doc. n. 1) e certamente era in corso nel
2015, come lo dimostra la sentenza TRAP Sicilia n. 1736/2016, sopra richiamata;
anzi, l'occupazione era in corso anche nel 2020, come da assegnazione (doc. n. 7). Infatti, non si comprenderebbe a quale titolo, se non per il protrarsi dell'occupazione, sarebbero state pagate le indennità per gli anni sino al 2020 incluso, né risulta alcun verbale di rilascio successivo all'occupazione” (cfr. pag. 8 del ricorso).
Questo, in sintesi, il fatto, occorre ricordare che, a mente di quanto previsto dall'art. 50 del
R.D.L. 30 dicembre 1923 nr. 3267, “Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per
l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.
In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21. ((10))
L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per l'esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.
Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori”.
Nella legislazione regionale è, poi, intervenuta la legge regionale nr. 16 del 1996 intitolata
“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 26 di tale fonte, intitolato – a sua volta – “occupazione temporanea di terreni” (nel testo così modificato dalla L.R. siciliana n. 14/2006) dispone che “1. Per qualsiasi intervento rientrante nelle finalità di cui alla presente legge, il dipartimento regionale delle foreste può procedere anche all'occupazione temporanea di terreni.
2. L'occupazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
e non potrà comunque protrarsi oltre venti anni. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all'occupazione temporanea dei terreni.
3. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della presente legge.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.”.
Il ha invero invocato il comma tre del riportato articolo per chiedere appunto che Parte_1
l'indennizzo gli venisse corrisposto commisurato “agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione” (cfr. pag. 4 del ricorso).
E questo è stato il canone cui si è – come detto – conformato questo Tribunale nella sentenza n. 1736/2016 già richiamata.
Vi è, però, che, con l'art. 58 – “interventi in materia di demanio forestale della legge regionale
Sicilia” – della legge 15/04/2021 - N. 9 (in Gazzetta Uff. 21/04/2021 n. 17) 3Al comma 2 dell'articolo
26 della legge regionale n. 16/1996, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale n. 14/2006, alla fine è stato aggiunto il seguente periodo "E' escluso il tacito rinnovo e allo scadere del termine, stabilito nel decreto assessoriale disposto per la loro occupazione temporanea, i medesimi terreni rientrano direttamente nella disponibilità dei loro legittimi proprietari, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.".
In base, poi, all'articolo 114 di tale ultima legge regionale “Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2021”.
E', dunque, mutato – da tale data - il quadro normativo di riferimento con conseguente esclusione della validità e della efficacia della proroga tacita, eventualmente prevista, ed immediato ritorno dei terreni nella disponibilità del proprietario.
Non giova, quindi, al invocare il precedente di questa Corte in quanto dettato in Parte_1 base ad una legislazione non più vigente.
Per completezza vanno aggiunte due ulteriori considerazioni.
6. La prima è che, anche nel testo previgente alla novella da ultimo indicata, l'occupazione – comunque prorogata - non si sarebbe potuta protrarre oltre venti anni.
E, come già esposto, il titolo più recente è del 1971 sicchè il ventennio massimo di occupazione legittima (quella, si ripete, invocata dal ), è decorso da tempo. Parte_1
E si tratta di questione di non poco momento se si considera che, nella giurisprudenza di merito
(intervenuta prima della novella del 2021), era stato sostenuto che “In materia forestale nella
[...]
, l'art. 26, l.rg. Sicilia 6 aprile 1996 n. 16, non vieta la proroga delle occupazioni ivi CP_1 disciplinate, pur non contemplandola espressamente, limitandosi a prescrivere che dette occupazioni non possono protrarsi per più di 20 anni;
pertanto, fermo restando il limite temporale assoluto di 20 anni, il disposto della norma in questione non preclude alla p.a. di prorogare occupazioni inizialmente disposte per un tempo inferiore a quello massimo indicato dalla legge” (T.A.R. Palermo,
(Sicilia) sez. III, 25/01/2007, n.236).
7. In secondo luogo, si aggiunga che il non ha provato né chiesto di provare che Parte_1
l'occupazione si sarebbe in effetti protratta per le annualità per cui l'ha chiesta in questa sede (2021
– 2024) del tutto insufficienti essendo le deduzioni innanzi riportate, non essendo per nulla pertinente che il giudice dell'esecuzione abbia assegnato quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione fino al 2020 (quindi per annualità diverse) né, tampoco, che non risulti alcun verbale di rilascio.
E' noto che, nonostante la contumacia, avrebbe dovuto essere il ricorrente a dimostrare che l'occupazione del proprio fondo si sarebbe protratta anche per le successive annualità richieste e, in mancanza di altre emergenze, le prove documentali offerte non sono certamente idonee allo scopo.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso viene dunque rigettato, con statuizione di irripetibilità delle spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore della parte ricorrente, nella contumacia del convenuto. definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande proposte da , con ricorso depositato il 21 marzo 2024; Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
NS NT SE PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia presso la Corte di Appello di Palermo composto da
1) Dott. SE PO Presidente
2) Dott. NS NT Giudice delegato
3) Ing. RI ON OR RT riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 524 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Greco e Simonetta Brambille;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dell'Assessore pro tempore;
P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Conclusioni per il ricorrente: cfr. note del 18 novembre 2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato il 21 marzo 2024, conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale Regionale l' ià ) Controparte_1 Controparte_1
CP_
. Controparte_1
Premetteva che, sin dai primi anni '50 e in più riprese, l'Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste della Regione Siciliana aveva occupato terreni già di proprietà del proprio padre e dante causa,
, in linea di massimi ricompresi alla particella catastale 18 del foglio 98 (oggi Controparte_2 divenuta particella 2129), al fine di perseguire attività di rimboschimento dell'area, a fronte del riconoscimento di un'indennità annuale.
Esponeva che l'occupazione, benché di natura temporanea e prevista per un periodo decennale, si fosse protratta sino ai nostri giorni, tenuto conto della possibilità di proroga tacita, di anno in anno, prevista a favore dell'Amministrazione regionale. Deduceva che, a causa del notevole lasso di tempo trascorso e, dunque, dell'intercorsa svalutazione monetaria dell'indennizzo, aveva chiesto e ottenuto con sentenza di questo Trap n.
1736/2016 – confermata, nel grado successivo e, infine, con sentenza n. 7763/2020 dalle Sezioni
Unite – la rivalutazione del compenso indennitario, che venne commisurato agli interessi legali sulla corrispondente indennità da versare in caso di esproprio, in applicazione dell'art. 26 della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e ss. mm. ii..
Chiedeva, pertanto, tenuto conto del valore dei terreni, già quantificato nel 2016 dal in Pt_2 euro 550.388,17, il pagamento delle indennità dovute per i successivi anni dal 2021 al 2023, per un totale di euro 34.454,29, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 c.c.
2. Radicatosi il contraddittorio, non si costituiva l' CP_1 Controparte_1
che restava contumace.
[...]
3. Con note conclusionali depositate per l'udienza del 18 febbraio 2025, infine, il ricorrente, in ragione del tempo trascorso nelle more del giudizio, ampliava le domande formulate nell'atto introduttivo, chiedendo il pagamento dell'indennità spettante anche per l'annualità 2024, oramai trascorsa, stimata in euro 13.759,70, così aumentando l'importo complessivamente richiesto ad euro
48.213,99.
4. Rinviata l'udienza per l'assunzione della causa in decisione al 18 novembre 2025, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza, tenutasi nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, la domanda non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Il ha chiesto l'indennità non per una occupazione illegittima, bensì per Parte_1
l'occupazione temporanea dei terreni per lavori di sistemazione idraulica forestale realizzati nel corso degli anni dal competente Assessorato della Regione Sicilia e ciò per le annualità 2021 – 2023 cui ha poi aggiunto il 2024.
A sostegno delle proprie domande il ha, anzitutto, prodotto i titoli che Parte_1 giustificano tale richiesta, ossia i decreti di occupazione da parte del Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Ripartimentale di Palermo emessi, nei confronti del proprio dante causa, in data 19 settembre 1953, 23 settembre 1963, 5 gennaio 1964 nonché “l'atto di sottomissione e di liquidazione di indennità di ogni genere, dovute alla ditta ” del 26 aprile 1971 nonché analogo Controparte_2 atto di sottomissione del 1 aprile 1970 (cfr. allegato 1 della produzione). Si tratta di provvedimenti ammnistrativi emessi nei confronti del proprio padre, CP_2
fu di cui il ricorrente ha prodotto la relazione dichiarazione di successione che
[...] Pt_1 giustifica la propria attuale legittimazione attiva (cfr. allegato nr. 2 della produzione).
Quanto al protrarsi dell'occupazione, il ha allegato che, nell'art. 8 dei vari di Parte_1 decreti di occupazione, è prevista la facoltà di tacito rinnovo della stessa di anno in anno (cfr. pag. 2 del ricorso).
Nel prosieguo della narrativa il ricorrente, per giustificare la propria richiesta di indennità, ha aggiunto che “l'occupazione dei terreni di proprietà iniziata nei lontani anni '50 è Parte_1 proseguita per tacita proroga annuale (art. 8 dei verbali al doc. n. 1) e certamente era in corso nel
2015, come lo dimostra la sentenza TRAP Sicilia n. 1736/2016, sopra richiamata;
anzi, l'occupazione era in corso anche nel 2020, come da assegnazione (doc. n. 7). Infatti, non si comprenderebbe a quale titolo, se non per il protrarsi dell'occupazione, sarebbero state pagate le indennità per gli anni sino al 2020 incluso, né risulta alcun verbale di rilascio successivo all'occupazione” (cfr. pag. 8 del ricorso).
Questo, in sintesi, il fatto, occorre ricordare che, a mente di quanto previsto dall'art. 50 del
R.D.L. 30 dicembre 1923 nr. 3267, “Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per
l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.
In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21. ((10))
L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per l'esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.
Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori”.
Nella legislazione regionale è, poi, intervenuta la legge regionale nr. 16 del 1996 intitolata
“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 26 di tale fonte, intitolato – a sua volta – “occupazione temporanea di terreni” (nel testo così modificato dalla L.R. siciliana n. 14/2006) dispone che “1. Per qualsiasi intervento rientrante nelle finalità di cui alla presente legge, il dipartimento regionale delle foreste può procedere anche all'occupazione temporanea di terreni.
2. L'occupazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
e non potrà comunque protrarsi oltre venti anni. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all'occupazione temporanea dei terreni.
3. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della presente legge.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.”.
Il ha invero invocato il comma tre del riportato articolo per chiedere appunto che Parte_1
l'indennizzo gli venisse corrisposto commisurato “agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione” (cfr. pag. 4 del ricorso).
E questo è stato il canone cui si è – come detto – conformato questo Tribunale nella sentenza n. 1736/2016 già richiamata.
Vi è, però, che, con l'art. 58 – “interventi in materia di demanio forestale della legge regionale
Sicilia” – della legge 15/04/2021 - N. 9 (in Gazzetta Uff. 21/04/2021 n. 17) 3Al comma 2 dell'articolo
26 della legge regionale n. 16/1996, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale n. 14/2006, alla fine è stato aggiunto il seguente periodo "E' escluso il tacito rinnovo e allo scadere del termine, stabilito nel decreto assessoriale disposto per la loro occupazione temporanea, i medesimi terreni rientrano direttamente nella disponibilità dei loro legittimi proprietari, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.".
In base, poi, all'articolo 114 di tale ultima legge regionale “Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2021”.
E', dunque, mutato – da tale data - il quadro normativo di riferimento con conseguente esclusione della validità e della efficacia della proroga tacita, eventualmente prevista, ed immediato ritorno dei terreni nella disponibilità del proprietario.
Non giova, quindi, al invocare il precedente di questa Corte in quanto dettato in Parte_1 base ad una legislazione non più vigente.
Per completezza vanno aggiunte due ulteriori considerazioni.
6. La prima è che, anche nel testo previgente alla novella da ultimo indicata, l'occupazione – comunque prorogata - non si sarebbe potuta protrarre oltre venti anni.
E, come già esposto, il titolo più recente è del 1971 sicchè il ventennio massimo di occupazione legittima (quella, si ripete, invocata dal ), è decorso da tempo. Parte_1
E si tratta di questione di non poco momento se si considera che, nella giurisprudenza di merito
(intervenuta prima della novella del 2021), era stato sostenuto che “In materia forestale nella
[...]
, l'art. 26, l.rg. Sicilia 6 aprile 1996 n. 16, non vieta la proroga delle occupazioni ivi CP_1 disciplinate, pur non contemplandola espressamente, limitandosi a prescrivere che dette occupazioni non possono protrarsi per più di 20 anni;
pertanto, fermo restando il limite temporale assoluto di 20 anni, il disposto della norma in questione non preclude alla p.a. di prorogare occupazioni inizialmente disposte per un tempo inferiore a quello massimo indicato dalla legge” (T.A.R. Palermo,
(Sicilia) sez. III, 25/01/2007, n.236).
7. In secondo luogo, si aggiunga che il non ha provato né chiesto di provare che Parte_1
l'occupazione si sarebbe in effetti protratta per le annualità per cui l'ha chiesta in questa sede (2021
– 2024) del tutto insufficienti essendo le deduzioni innanzi riportate, non essendo per nulla pertinente che il giudice dell'esecuzione abbia assegnato quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione fino al 2020 (quindi per annualità diverse) né, tampoco, che non risulti alcun verbale di rilascio.
E' noto che, nonostante la contumacia, avrebbe dovuto essere il ricorrente a dimostrare che l'occupazione del proprio fondo si sarebbe protratta anche per le successive annualità richieste e, in mancanza di altre emergenze, le prove documentali offerte non sono certamente idonee allo scopo.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso viene dunque rigettato, con statuizione di irripetibilità delle spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore della parte ricorrente, nella contumacia del convenuto. definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande proposte da , con ricorso depositato il 21 marzo 2024; Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
NS NT SE PO