Inammissibile
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02478/2026REG.PROV.COLL.
N. 08011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8011 del 2025, proposto da
Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Sabrina Caglioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IN RG, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n.1395/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. GI LE e viste le conclusioni delle parti in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n.1395/2025, avente ad oggetto l’ottemperanza della sentenza n. 200/2024, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia- Sezione Lavoro- nel procedimento R.G. n. 1325/2014, con cui il giudice di prime cure ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dalla dott.ssa IN RG e ordinato il pagamento delle somme ivi indicate, al netto delle somme già corrisposte, con contestuale nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
Verificato che non risultasse in atti la prova della notifica del presente appello, con decreto monocratico n.802/2025 ne è stata fissata la discussione alla camera di consiglio del 19 marzo 2026,
ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a.
Con istanza del 4 marzo 2026, l’Asl appellante ha dunque richiesto la concessione, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione o, in subordine, la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a..
Alla camera di consiglio del 19 marzo u.s., la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame è inammissibile.
L’Azienda sanitaria appellante ha invocato l’applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. limitandosi a supportare la richiesta di rinnovazione della notifica – e quella subordinata di rimessione in termini- con il seguente argomento: “ L’omessa o irrituale notificazione non è dipesa da inerzia o negligenza della parte appellante, bensì da circostanze oggettive che hanno impedito il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio ”. Non ha inteso pertanto in alcun modo chiarire se, nella fattispecie, si verta in ipotesi di inesistenza o nullità della notifica stessa e, in ogni caso, allegare l’impedimento non imputabile al notificante.
Il rinnovo della notifica, a prescindere dal rilievo se il vizio di notifica sia o meno imputabile al notificante, è consentito solo in caso di notifica nulla, mentre nessuna sanatoria della notifica è possibile in caso di inesistenza della notificazione.
In ipotesi di inesistenza della notifica è in astratto consentita la rimessione in termini per errore scusabile, ma in tal caso deve essere provata la sussistenza dei presupposti della scusabilità dell’errore.
La parte appellante non ha provato di aver proceduto a notifica con esito nullo, e non ha addotto elementi idonei a ritenere che l’omissione di notifica sia dovuto a un errore scusabile.
Rebus sic stantibus , dunque, nessuna delle due domande (di rinnovazione della notificazione e -subordinata- di rimessione in termini per errore scusabile) può essere apprezzata favorevolmente. Peraltro, il termine per la notificazione dell’appello, calcolato dalla data di pubblicazione della sentenza in epigrafe coincidente con il 13 agosto scorso, è ormai spirato; né la parte appellata si è costituita in giudizio.
3.- In conclusione il gravame va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA De IS, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
GI LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LE | SA De IS |
IL SEGRETARIO