Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 2478
CS
Inammissibile
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità per omessa notifica dell'appello

    Il Collegio ha ritenuto che la parte appellante non abbia provato la sussistenza dei presupposti per la rinnovazione della notifica (nullità della notifica) o per la rimessione in termini (errore scusabile). L'argomentazione addotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'impedimento non imputabile o l'errore scusabile. Di conseguenza, le richieste di rinnovazione e rimessione in termini sono state respinte e l'appello dichiarato inammissibile.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia avverso la sentenza del TAR Calabria n. 1395/2025, la quale aveva accolto un ricorso in ottemperanza presentato dalla dott.ssa Cristina Borgese. Tale ricorso, a sua volta, mirava all'adempimento della sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, che aveva ordinato all'Azienda Sanitaria il pagamento di somme dovute alla dott.ssa Borgese, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. L'Azienda Sanitaria appellante, verificata la mancata prova della notifica dell'appello, aveva richiesto, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del c.p.a., la concessione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica o, in subordine, la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a.. L'argomentazione addotta a sostegno di tali istanze si limitava a sostenere che l'omessa o irrituale notifica non fosse dipesa da inerzia o negligenza della parte appellante, bensì da circostanze oggettive impeditive.

Il Consiglio di Stato dichiara l'appello inammissibile, rigettando sia la richiesta di rinnovazione della notifica che quella subordinata di rimessione in termini. Il Collegio osserva che l'art. 44, comma 4, c.p.a. consente il rinnovo della notifica solo in caso di notifica nulla, mentre in ipotesi di inesistenza della notifica non è prevista alcuna sanatoria. La rimessione in termini per errore scusabile, astrattamente ammissibile in caso di inesistenza della notifica, richiede la prova della sussistenza dei presupposti di scusabilità dell'errore, onere che la parte appellante non ha assolto. Non avendo l'Azienda Sanitaria provato di aver proceduto a notifica con esito nullo né addotto elementi idonei a configurare un errore scusabile, e considerato che il termine per la notifica dell'appello era ormai spirato senza che la parte appellata si fosse costituita, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non vi sono statuizioni in ordine alle spese processuali, stante l'assenza di parti costituite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 2478
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2478
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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