Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2021, proposto da
TO SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. 8 del 2.2.2021 del Responsabile del settore VII del Comune di Porto Cesareo;
- ove occorra, della relazione tecnica di accertamento redatta dal medesimo settore in data 23.12.2020 prot. n. 33037;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. SI IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 8 del 2.2.2021, con cui il Comune di Porto Cesareo ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere: “ 1. Ampliamento abusivo a piano terra avente una superficie coperta pari a mq. 33,65 ed un volume pari a me. 111,04, ed una altezza netta interna pari a ml. 2,75. Tale ampliamento risulta completo in ogni sua parte, le tamponature perimetrali risultano realizzate in muratura e rifinite con intonaco al civile sia internamente che esternamente, il solaio è del tipo latero — cementizio (foglio 16 ptc. 755); 2. Esecuzione abusiva sull'immobile legittimamente preesistente di modifiche della distribuzione interna dei vani e modifiche dei prospetti attraverso apertura/chiusura di porte e finestre (foglio 16 ptc. 755). 3. Occupazione abusiva di area demaniale marittima, per una superficie pari a mq. 52,37, facente parte della particella demaniale 4830 del foglio 16. Tale area risulta essere utilizzata come area esterna di pertinenza del fabbricato principale. Presenta una recinzione per tre lati e risulta essere stata pavimentata. A riguardo si precisa che dalla consultazione della visura storica della ptc. demaniale 4830, effettuata in data 22/12/2020, risulta intestata dal 19/06/2020 al Demanio Pubblico Dello Stato Ramo Marina Mercantile con sede in Roma (C.F.: 97905230583) ”;
- l’ingiunzione demolitoria è stata adottata sulla scorta della seguente motivazione: “ Le opere edilizie sopra descritte ricadono: Opere di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3: in area tipizzata nel PUG vigente nella parte strutturale delle N.T.A. come “art. 2.5.2.3 Contesto Urbano Consolidato e da Consolidare, Manutenere e Riqualificare e nella parte programmatica delle N.T.A. come "art. 3.2.1.5 ZONE B1 (ex B3 e B4 Torre Lapillo) - Zone sature"; in area soggetta alla tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/04 e del P.P.T.R. della Regione Puglia; in prossimità della linea doganale; - Opere di cui ai precedenti punti 1 e 2: nella fascia dei 30 mt. dal demanio marittimo; - Opere di cui al precedente punto 3: totalmente in area demaniale marittima; all'interno dell'Area Marina Protetta, in virtù del fatto che la estensione a terra del vincolo Area Marina Protetta, interessa anche le aree del demanio marittimo. Le opere accertate sono state realizzate: Opere di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3: in assenza di permesso di costruire ex art.10 del d.P.R. n. 380/01; in assenza dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146 del d.lgs. n. 42/04 e art. 90 NTA del PPTR della Regione Puglia; in assenza dell'autorizzazione doganale di cui all'art. 19 del d.lgs. 374/1990; - Opere di cui ai precedenti punti 1 e 2: in assenza del nulla osta di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione; - Opere di cui al precedente punto 3: in assenza della concessione demaniale marittima; in assenza del parere ambientale del Consorzio Area Marina Protetta ”;
Rilevato che la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- il Comune di Porto Cesareo “ha emesso l’ingiunzione impugnata senza preventivamente notificare la diffida non rinnovabile prescritta” dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001;
- nell’ordinanza “impugnata si contesta soltanto un’“occupazione abusiva di area demaniale marittima”, senza null’altro precisare in merito alla eventuale abusività delle opere sotto il profilo edilizio e comunque senza nessuna ulteriore indicazione in ordine alla natura ed ai presupposti del potere esercitato”;
- “il ripristino dei luoghi implicava il previo annullamento e/o revoca dell’ordinanza sindacale del 1992 e del titolo formatosi a seguito della comunicazione di avvio lavori richiesta alla ricorrente o comunque l’indicazione della norma attributiva del potere e la contestazione dell’eventuale violazione della suddetta ordinanza sindacale”;
- il Comune “non può avvalersi dell’automatismo di cui all'art. 31 del d.p.r. n. 380/01, essendo invece onerato di accertare in concreto la “possibilità” di procedere alla demolizione delle opere realizzate prima di irrogare la sanzione reale”;
- violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, dal momento che l’ordinanza impugnata “non contiene alcuna indicazione sul bene, sull’area di sedime e su quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive che, in caso di inottemperanza, verrebbero acquisite al patrimonio comunale”;
- “le “modifiche della distribuzione interna dei vani e dei prospetti attraverso apertura/chiusura di porte e finestre” e la pavimentazione “di area demaniale marittima”, contestate ai punti 2 e 3 dell’ordinanza impugnata, non necessitano di permesso di costruire, né di autorizzazione paesaggistica”;
- “non è indicato quale sarebbe il vincolo paesaggistico”;
- non è precisato “se l’abuso contrasta o meno con la normativa del PUG e quali sarebbero le ragioni dell’eventuale contrasto (lotto minimo di intervento, limiti dei parametri urbanistici/edilizi, …);
- omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
Considerato che:
- il fatto che il Comune non abbia provveduto alla notificazione della diffida non rinnovabile di cui all’art. 35 del TU Edilizia e alla comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio non inficia la legittimità della ingiunzione demolitoria, trattandosi di atto vincolato in ragione dell’accertamento della mancanza dei necessari titoli abilitativi e della concessione demaniale: ““ 12. - È infondata, poi, la censura con cui il ricorrente contesta la legittimità dell'ordinanza impugnata, sotto il profilo dell'omissione della previa diffida non rinnovabile, ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 380/2001. Invero, presupposto per la diffida è unicamente il fatto che su un suolo di proprietà pubblica siano state realizzate opere prive del necessario titolo edilizio, sicché tale previsione non è posta a presidio del diritto di difesa del privato (Consiglio di Stato, sezione sesta, 27 aprile 2022, n. 3303): la norma intende semplicemente prescrivere al dirigente incaricato di non procrastinare (accordando ulteriori diffide) l'attuazione delle misure necessarie a ripristinare la legalità (Consiglio di Stato, sezione sesta, 23 luglio 2019, n. 5208), sicché alla diffida può seguire immediatamente l'ordinanza di demolizione senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza (Consiglio di Stato Sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2618) (Consiglio di Stato, sezione seconda, 5 luglio 2019 n. 4662). 13. - Infondate sono anche le censure relative all'omissione delle garanzie procedimentali, ex art. 7 della legge n. 241/1990, che - in tesi - avrebbero precluso un'effettiva partecipazione del ricorrente al procedimento. Invero, trattandosi di un atto vincolato, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990 ” (Tar Puglia Bari, Sez. I, 10.6.2024, n. 729);
- non vi sono contestazioni in merito al fatto che l’ampliamento dell’immobile originario abbia occupato una superficie coperta pari a mq 33,65 e impegnato un volume di mc 111,04 in mancanza del rilascio di apposito permesso di costruire, la qual cosa (a prescindere dagli aspetti paesaggistici) implica necessariamente l’adozione della sanzione demolitoria: “ Deve essere considerata un abuso edilizio e, dunque, è sottoposta alla sanzione demolitoria, l'opera di ristrutturazione edilizia effettuata con un ampliamento volumetrico, senza tuttavia alcuna autorizzazione e/o permesso di costruire ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.2.2019, n. 1373);
- lo stesso dicasi con riferimento alla realizzazione di porte e finestre, trattandosi di un intervento che, apprezzato unitariamente nel complesso delle relative interazioni, ha determinato la trasformazione dell’organismo edilizio e la modificazione dei prospetti: “" l'apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va sempre qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato tuttora al regime del permesso di costruire" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 18/04/2024, n. 2578). Ed invero, "Il connotato distintivo che caratterizza l'intervento di ristrutturazione, distinguendolo dagli interventi manutentivi, è costituito dalla finalità, che è quello della "trasformazione" dell'organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente; ne consegue che tra gli interventi suscettibili di dare luogo ad un intervento di ristrutturazione edilizia vi sono quelli incidenti sui prospetti ed al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, come effettuato nel caso all'esame, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo" (Consiglio di Stato, Sez. II, 3.11.2023, n. 9524 )” (Tar Campania Napoli, Sez. III, 18.7.2024, n. 4303);
- quanto alla recinzione, se pure è vero che l’opera è stata realizzata nel 1995 in forza di una ordinanza sindacale che intendeva evitare l’abbandono di rifiuti e della conseguente comunicazione di inizio lavori, è però parimenti vero che il predetto provvedimento sindacale non consente di superare la circostanza, invero dirimente, che si tratta di un intervento realizzato “ totalmente in area demaniale marittima ” (sul punto non ci sono puntuali contestazioni, né comunque sono allegati in atti elementi probatori di segno contrario), ciò che, allo stato, ne impone comunque la rimozione (unitamente alla pavimentazione dell’area), stante la mancanza di apposita “ concessione demaniale marittima ” (pure rilevata nell’ordinanza di demolizione);
- quanto alla omessa individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione delle opere, è appena il caso di osservare che “ Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo non deve necessariamente contenere la specificazione dell'area di sedime, né quella ulteriore da acquisire al patrimonio comunale, potendo procedersi a tale individuazione anche successivamente, mediante l'ordinanza di acquisizione ” (Tar Piemonte Torino, Sez. II, 24.3.2025, n. 530);
- né rileva il fatto che il Comune non abbia provveduto ad “accertare in concreto la “possibilità” di procedere alla demolizione”, dal momento che “ soltanto durante la sua materiale esecuzione è effettivamente possibile verificare se l'ordine di demolizione (comunque legittimamente assunto) sia eseguibile - stante la possibilità di procedere al materiale ripristino dello status quo anteriore all'abuso - ovvero se, alla luce delle emergenze proprie della fase esecutiva, si renda necessario fare luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 14.4.2025, n. 3168);
Ritenuto che, per gli anzi detti motivi, il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che, in mancanza di costituzione dell’Amministrazione intimata, nulla è dovuto a titolo di spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
SI IA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IA | NI SC |
IL SEGRETARIO