TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 430
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della diffida non rinnovabile

    La Corte ritiene che la mancata notifica della diffida non inficia la legittimità dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di atto vincolato in ragione dell'accertamento della mancanza dei necessari titoli abilitativi e della concessione demaniale. La norma sulla diffida non è posta a presidio del diritto di difesa del privato ma mira a non procrastinare l'attuazione delle misure necessarie a ripristinare la legalità.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ritiene che, trattandosi di un atto vincolato, non è necessaria l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990.

  • Rigettato
    Contestazione generica dell'occupazione abusiva di area demaniale

    La Corte ritiene che l'ampliamento dell'immobile originario ha occupato una superficie coperta pari a mq 33,65 e impegnato un volume di mc 111,04 in mancanza del rilascio di apposito permesso di costruire, il che implica l'adozione della sanzione demolitoria.

  • Rigettato
    Modifiche interne e dei prospetti non necessitano di permesso di costruire

    La Corte ritiene che l'apertura di porte e finestre costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato al permesso di costruire. L'apprezzamento dell'incidenza sull'assetto del territorio va compiuto globalmente.

  • Rigettato
    Mancanza di indicazione del vincolo paesaggistico

    La Corte ritiene che le opere ricadono in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/04 e del P.P.T.R. della Regione Puglia, e sono state realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica.

  • Rigettato
    Mancanza di indicazione del contrasto con il PUG

    La Corte ritiene che le opere ricadono in area tipizzata nel PUG vigente come “art. 2.5.2.3 Contesto Urbano Consolidato e da Consolidare, Manutenere e Riqualificare” e nella parte programmatica come "art. 3.2.1.5 ZONE B1 (ex B3 e B4 Torre Lapillo) - Zone sature", e sono state realizzate in assenza di permesso di costruire.

  • Rigettato
    Ordinanza sindacale del 1992 e comunicazione di avvio lavori

    La Corte ritiene che, anche se la recinzione è stata realizzata nel 1995 in forza di un'ordinanza sindacale, essa è stata realizzata totalmente in area demaniale marittima in assenza di concessione demaniale, ciò che ne impone la rimozione.

  • Rigettato
    Necessità di accertamento concreto della possibilità di demolizione

    La Corte ritiene che solo durante l'esecuzione materiale è possibile verificare se l'ordine di demolizione sia eseguibile o se si renda necessaria la sanzione pecuniaria.

  • Rigettato
    Omessa indicazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale

    La Corte ritiene che il provvedimento che ingiunge la demolizione non deve necessariamente contenere la specificazione dell'area da acquisire, potendo procedersi a tale individuazione successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 430
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 430
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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