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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1747/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE PEDARRA, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Ofanto n. 171;
RICORRENTE contro
, non costituito;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
01.12.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.04.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in San CP_1
Marco in MI (FG) in data 06.05.1999, dalla cui unione è nata una figlia, (nata il Per_1
18.07.1999); che il resistente nel 2006 abbandonava definitivamente il domicilio coniugale e dal
2021 si è trasferito a Togo (Africa); che la ricorrente ha costituito nel 2015 un nuovo nucleo familiare, con la nascita di un altro figlio;
che ormai le parti conducono vite autonome e separate;
che le condotte del resistente, violative dei doveri coniugali, sono la causa della crisi dell'unione coniugale;
che la ricorrente non intende riconciliarsi con il marito.
La ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione al resistente e di disporre a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, oltre spese straordinarie da sostenere al 50%; con vittoria di spese e compensi di causa.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e fissato la prima udienza del
08.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Dopo vari rinvii della causa al fine di garantirsi il perfezionamento della notifica nei confronti del resistente residente in [...], con ordinanza del 20.05.2025 il Giudice delegato, rilevata la ritualità della notifica nei confronti di parte resistente, atteso il perfezionamento della notifica in Togo per compiuta giacenza, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti. Inoltre, rilevata l'assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 01.12.2025 per la discussione della causa, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.22 co. 4° c.p.c.
All'esito dell'udienza del 01.12.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini.
******
Preliminarmente va ribadita la contumacia di , non costituitosi in giudizio. CP_1
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dalla circostanza che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dal fatto che il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente, si evince che ormai da tempo si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, sulla quale il matrimonio è fondato.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha chiesto che venga pronunciato l'addebito della separazione a carico del marito.
Nello specifico, ha ricondotto la crisi coniugale all'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, facendo da tanto emergere la violazione dell'obbligo di coabitazione, con conseguente violazione degli altri obblighi derivanti dal matrimonio.
L'art. 151 co. 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In punto di onere della prova, la giurisprudenza ha affermato che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n. 40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n. 12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. n. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. n.
19328/2015). Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata per i motivi che seguono.
La ricorrente, chiedendo l'addebito per abbandono del tetto coniugale, ha affermato che il resistente ha abbandonato definitivamente il domicilio coniugale nel 2006 per poi decidere, anni dopo, di trasferirsi in Togo e che, dopo questo allontanamento, lei ha iniziato, nel 2015, una nuova convivenza, dalla quale è anche nato un figlio.
Orbene, il Collegio ritiene, dall'esame degli atti, che non vi è prova del nesso causale tra l'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente e l'insorgere della crisi coniugale, atteso il notevole lasso temporale intercorso tra la condotta allegata (risalente al 2006) e la proposizione del ricorso per separazione (2024), nelle cui more, peraltro, la ricorrente ha anche costituito un nuovo nucleo familiare, con la nascita di un figlio.
Ciò porta a ritenere presumibilmente che la vera causa della crisi del rapporto matrimoniale siano stati una molteplicità di comportamenti di entrambi i coniugi che, indiscutibilmente, ne hanno condizionato la serenità familiare, causandone l'intollerabilità della convivenza, non essendovi prova che la sola condotta del resistente abbia causato, di per sé sola, la disgregazione del nucleo familiare.
Per cui, se da una parte i motivi posti a fondamento della domanda della ricorrente sono idonei a fondare la domanda di separazione, dall'altra non costituiscono motivo di addebito.
Ne consegue che la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Sul mantenimento della figlia maggiorenne . Per_1
La ricorrente ha chiesto che venga posto, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si può affermare quanto segue.
L'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Infine, per quanto riguarda l'onere della prova, questo è a carico del richiedente l'assegno, che deve dimostrare i requisiti che giustificano l'assegno o il loro permanere. Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n. 26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Per quanto riguarda l'onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n. 26875/2023). Affermato ciò, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi pertanto confermare l'ordinanza provvisoria del 20.05.2025.
Infatti, in merito alla figlia ventiseienne, la ricorrente (sulla quale ricadeva l'onere della prova), anche successivamente all'emanazione dell'ordinanza, non ha allegato né provato alcun elemento idoneo a dimostrare lo stato di incolpevole non autosufficienza economica della stessa.
Ne consegue che la domanda formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Sulle spese del giudizio.
In considerazione dell'esito della lite (con rigetto delle domande di addebito e di mantenimento della figlia maggiorenne formulate dalla ricorrente), della pronuncia costitutiva sullo status e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra , nata a [...] Parte_2
RO (FG) il 25.07.1977 e , nato a San Marco in [...] il CP_1
04.09.1972, i quali hanno contratto matrimonio in San Marco in MI (FG) in data 06.05.1999;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di San
Marco in MI (atto n. 23, p. II, serie A, ufficio 1, anno 1999);
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
4) rigetta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne formulata da Parte_1
[...]
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1747/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE PEDARRA, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Ofanto n. 171;
RICORRENTE contro
, non costituito;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
01.12.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.04.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in San CP_1
Marco in MI (FG) in data 06.05.1999, dalla cui unione è nata una figlia, (nata il Per_1
18.07.1999); che il resistente nel 2006 abbandonava definitivamente il domicilio coniugale e dal
2021 si è trasferito a Togo (Africa); che la ricorrente ha costituito nel 2015 un nuovo nucleo familiare, con la nascita di un altro figlio;
che ormai le parti conducono vite autonome e separate;
che le condotte del resistente, violative dei doveri coniugali, sono la causa della crisi dell'unione coniugale;
che la ricorrente non intende riconciliarsi con il marito.
La ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione al resistente e di disporre a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, oltre spese straordinarie da sostenere al 50%; con vittoria di spese e compensi di causa.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e fissato la prima udienza del
08.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Dopo vari rinvii della causa al fine di garantirsi il perfezionamento della notifica nei confronti del resistente residente in [...], con ordinanza del 20.05.2025 il Giudice delegato, rilevata la ritualità della notifica nei confronti di parte resistente, atteso il perfezionamento della notifica in Togo per compiuta giacenza, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti. Inoltre, rilevata l'assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 01.12.2025 per la discussione della causa, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.22 co. 4° c.p.c.
All'esito dell'udienza del 01.12.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini.
******
Preliminarmente va ribadita la contumacia di , non costituitosi in giudizio. CP_1
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dalla circostanza che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dal fatto che il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente, si evince che ormai da tempo si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, sulla quale il matrimonio è fondato.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha chiesto che venga pronunciato l'addebito della separazione a carico del marito.
Nello specifico, ha ricondotto la crisi coniugale all'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, facendo da tanto emergere la violazione dell'obbligo di coabitazione, con conseguente violazione degli altri obblighi derivanti dal matrimonio.
L'art. 151 co. 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In punto di onere della prova, la giurisprudenza ha affermato che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n. 40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n. 12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. n. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. n.
19328/2015). Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata per i motivi che seguono.
La ricorrente, chiedendo l'addebito per abbandono del tetto coniugale, ha affermato che il resistente ha abbandonato definitivamente il domicilio coniugale nel 2006 per poi decidere, anni dopo, di trasferirsi in Togo e che, dopo questo allontanamento, lei ha iniziato, nel 2015, una nuova convivenza, dalla quale è anche nato un figlio.
Orbene, il Collegio ritiene, dall'esame degli atti, che non vi è prova del nesso causale tra l'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente e l'insorgere della crisi coniugale, atteso il notevole lasso temporale intercorso tra la condotta allegata (risalente al 2006) e la proposizione del ricorso per separazione (2024), nelle cui more, peraltro, la ricorrente ha anche costituito un nuovo nucleo familiare, con la nascita di un figlio.
Ciò porta a ritenere presumibilmente che la vera causa della crisi del rapporto matrimoniale siano stati una molteplicità di comportamenti di entrambi i coniugi che, indiscutibilmente, ne hanno condizionato la serenità familiare, causandone l'intollerabilità della convivenza, non essendovi prova che la sola condotta del resistente abbia causato, di per sé sola, la disgregazione del nucleo familiare.
Per cui, se da una parte i motivi posti a fondamento della domanda della ricorrente sono idonei a fondare la domanda di separazione, dall'altra non costituiscono motivo di addebito.
Ne consegue che la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Sul mantenimento della figlia maggiorenne . Per_1
La ricorrente ha chiesto che venga posto, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si può affermare quanto segue.
L'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Infine, per quanto riguarda l'onere della prova, questo è a carico del richiedente l'assegno, che deve dimostrare i requisiti che giustificano l'assegno o il loro permanere. Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n. 26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Per quanto riguarda l'onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n. 26875/2023). Affermato ciò, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi pertanto confermare l'ordinanza provvisoria del 20.05.2025.
Infatti, in merito alla figlia ventiseienne, la ricorrente (sulla quale ricadeva l'onere della prova), anche successivamente all'emanazione dell'ordinanza, non ha allegato né provato alcun elemento idoneo a dimostrare lo stato di incolpevole non autosufficienza economica della stessa.
Ne consegue che la domanda formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Sulle spese del giudizio.
In considerazione dell'esito della lite (con rigetto delle domande di addebito e di mantenimento della figlia maggiorenne formulate dalla ricorrente), della pronuncia costitutiva sullo status e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra , nata a [...] Parte_2
RO (FG) il 25.07.1977 e , nato a San Marco in [...] il CP_1
04.09.1972, i quali hanno contratto matrimonio in San Marco in MI (FG) in data 06.05.1999;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di San
Marco in MI (atto n. 23, p. II, serie A, ufficio 1, anno 1999);
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
4) rigetta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne formulata da Parte_1
[...]
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro