Art. 2.
Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;
c) i fratelli e le sorelle a carico;
d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per l'uomo ed i 55 anni per la donna.
Il limite massimo di eta' e' fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 21ª anno di eta'.
Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano regolarmente iscritte ad universita' o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26ª anno di eta', sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.
I limiti di eta' previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.
Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute sempreche' gli stessi risultino a carico del capo famiglia.
Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;
c) i fratelli e le sorelle a carico;
d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per l'uomo ed i 55 anni per la donna.
Il limite massimo di eta' e' fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 21ª anno di eta'.
Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano regolarmente iscritte ad universita' o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26ª anno di eta', sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.
I limiti di eta' previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.
Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute sempreche' gli stessi risultino a carico del capo famiglia.