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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10165 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...] nato ad [...] il [...] , Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CodiceFiscale_1
IG NI presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] , C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
IG NI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/05/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 18.06.1983 dalla cui unione nascevano i figli
( nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il [...]), che Persona_1 Per_2 con decreto di omologa n. 13154/2011 del 15.12.2011 il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni : “
1. la sig.ra Controparte_1 continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Napoli alla Via Settimio Saverio Caruso n. 32; 2. il sig. i obbligava a versare a titolo di mantenimento per i figli la somma di euro 500,00 mensili;
” Pt_1 rappresentavano la volontà di modificare congiuntamente le condizioni di cui alla separazione consensuale in quanto i figli erano divenuti economicamente autosufficienti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - confermare la separazione personale dei coniugi per i motivi innanzi indicati;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli via Settimio Saverio Caruso, n. 32 alla sig.ra ; - confermare che il Controparte_1 signor continuerà ad abitare in Arpaise alla Via Costa snc;
- escludere Parte_1 qualsiasi forma di mantenimento nei confronti del figli signori e rispettivamente Per_1 Per_2 di anni 41 e 40, economicamente autosufficienti;
- I ricorrenti, altresì, rinunciano sin d'ora a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto di omologa di Codesto Tribunale n. 13154/2011 del 15.12.2011, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott. Raffaele Sdino