Art. 97.
(Personale abilitato al pilotaggio).
Nelle localita' di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio e' esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
(Personale abilitato al pilotaggio).
Nelle localita' di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio e' esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.