Articolo 97 del Codice della navigazione
Articolo 96Articolo 98
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21 aprile 1942
Art. 97.
(Personale abilitato al pilotaggio).

Nelle localita' di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio e' esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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