Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 10477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10477 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10477/2025REG.PROV.COLL.
N. 04930/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4930 del 2025, proposto dai signori TR RO e IA TE BA, rappresentati e difesi dall'avvocato ER Luppi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bedizzole, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione, n. 37;
nei confronti
del signor ER RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Rizzo e Cristian Todini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023 e del presupposto parere n. 109 del 26 gennaio 2023 del Consiglio di Stato, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bedizzole e del signor ER RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il Cons. EN SA e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i signori TR RO e IA TE BA hanno chiesto l’ottemperanza del d.P.R. del 13 giugno 2023 e del presupposto parere n. 109 del 2023 del Consiglio di Stato, sez. I, pronunciato sull’affare n. 1143 del 2021, chiedendo la dichiarazione di nullità o, in subordine, l’annullamento del permesso di costruire n. 25 del 2025, rilasciato al signor ER RE dal Comune di Bedizzole.
2. Nella prospettazione degli odierni ricorrenti, le parti sarebbero comproprietarie degli immobili siti nel Comune di Bedizzole, alla via Bolognina, n. 29, identificati catastalmente al foglio 9, particelle n. 58 ( sub 3 e 4), n. 263 sub 7, n. 479, ma, nel 2017, a seguito di un frazionamento – a loro avviso illegittimo – operato dal tecnico incaricato dal controinteressato signor ER RE, la stradella privata è stata catastalmente censita al foglio 9, particella n. 548 e risulta ora catastalmente quale area di proprietà comune tra i ricorrenti e il controinteressato.
Con riferimento all’area in questione, il signor RE ha ottenuto il rilascio del permesso di costruire n. 35 del 2020, poi impugnato dagli odierni ricorrenti mediante la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con il d.P.R. del 13 giugno 2023 sulla base del presupposto parere n. 109 del 2023 del Consiglio di Stato, sez. I.
In particolare, il parere ha ritenuto che “ il Comune avrebbe dovuto tener conto che l’intervento edilizio assentito con il permesso di costruire impugnato prevedeva la demolizione di manufatti realizzati a suo tempo dai ricorrenti su un’area di proprietà comune agli stessi e al controinteressato. Ciò, da un lato legittima i ricorrenti a impugnare il permesso di costruire, non potendosi quindi accogliere l’eccezione di inammissibilità proposta dal controinteressato e dall’altro avrebbe dovuto indurre il Comune (a conoscenza dell’appartenenza dei manufatti ai ricorrenti per averne dichiarato la non illegittimità sul piano edilizio) a verificare la sussistenza, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. n. 380, del titolo del controinteressato a richiedere un permesso di costruire per interventi edilizi realizzati in parte su una strada non di proprietà esclusiva dello stesso e implicanti la demolizione di manufatti di proprietà dei ricorrenti ”.
Inoltre, il parere ha chiarito quanto segue: “ precisato che ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile l’utilizzo della cosa comune da parte di ciascun comproprietario non può impedire agli altri titolari del diritto di farne parimenti uso e il diritto di ciascuno sulla cosa comune non può estendersi in danno agli altri partecipanti, il Comune avrebbe dovuto considerare che la demolizione dei manufatti realizzati dai ricorrenti, funzionale alla utilizzazione della cosa comune da parte del controinteressato, determina oggettivamente un conflitto tra i comproprietari che, pur riguardando i loro rapporti civilistici, ha implicazioni anche sul piano amministrativo. Conseguentemente, non avrebbe dovuto assentire l’istanza presentata dal signor RE in relazione agli interventi sulla proprietà comune ”.
3. A seguito dell’annullamento del permesso di costruire n. 35 del 2020, il signor RE ha proposto una nuova istanza, la quale è stata accolta dal Comune di Bedizzole attraverso il rilascio del permesso di costruire n. 25 del 2025.
3.1. Tale istanza, nella prospettazione degli odierni ricorrenti, avrebbe contenuto identico a quella precedente, posto che – a loro dire – “ viene affermata la proprietà esclusiva ” dei beni interessati dall’intervento, ivi inclusa la strada identificata al mappale n. 548.
Secondo i ricorrenti, inoltre, sarebbe stata riproposta la stessa apertura dell’accesso carraio “ nella medesima posizione ”, avente le stesse dimensioni e caratteristiche, sul presupposto che il giudicato precluderebbe la sola demolizione dei muri di proprietà esclusiva dei ricorrenti e, a tale proposito, hanno sostenuto che “ l’espediente per l’elusione del giudicato, sotto un profilo meramente grafico, prevede l’apertura dello stesso cancello carraio alle spalle di detti muretti, di riconosciuta proprietà dei ricorrenti, senza indicarne graficamente la rimozione ”.
Nel medesimo senso, i ricorrenti hanno sostenuto che l’anzidetto espediente grafico consisterebbe “ nella mancata colorazione gialla, tra le demolizioni, dei muri e delle fioriere di riconosciuta (anche nel nuovo progetto) proprietà esclusiva dei ricorrenti, che vengono rappresentati come frapposti tra la strada e il cancello di progetto, senza menzionarne, solo sotto un profilo formale, la loro demolizione ”; per tali ragioni il rilascio del permesso di costruire implicherebbe violazione o elusione del giudicato.
3.2. In subordine, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento, previa conversione dell’azione.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Bedizzole, chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando, in punto di fatto, che l’intervento oggetto del permesso di costruire consiste nella riconversione di un deposito in autorimessa con demolizione di un manufatto fatiscente, realizzazione di un portico con rimozione della recinzione costituita da rete metallica e la conseguente creazione di un accesso carraio sulla strada di proprietà comune munito di cancello in ferro elettrificato.
Il Comune ha inoltre precisato che il nuovo progetto non prevede in alcun modo la demolizione dei muretti con soprastanti fioriere oggetto del precedente permesso poi annullato all’esito del decreto del Presidente della Repubblica, come risulta del resto dimostrato anche dalla circostanza che prima del rilascio del permesso di costruire era stato acquisito il parere della polizia locale del 14 gennaio 2025 che attestava che “ l’intervento descritto nell’istanza non è una modifica del passo carrabile esistente, né la creazione di uno nuovo ”, sicché, ad avviso del Comune, in ragione della diversità sostanziale dei due provvedimenti, il ricorso sarebbe infondato.
5. Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato signor ER RE, eccependo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 6 novembre 2025 – reputa che il ricorso sia infondato per le ragioni che di seguito si espongono, potendosi pertanto prescindere dall’esame della questione concernente la tardività del deposito dell’ordinanza del Tribunale di Brescia del 16 ottobre 2025, nel procedimento R.G. 10526/2024.
A differenza di quanto dedotto dai ricorrenti, non è ravvisabile la prospettata violazione o elusione del giudicato formatosi a seguito del parere espresso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato n. 109 del 2023 con riferimento all’affare n. 1143 del 2021 e poi recepito nel d.P.R. del 13 giugno 2023, dal momento che il permesso di costruire n. 25 del 2025 è diverso da quello annullato dall’anzidetto d.P.R., in quanto non prevede la demolizione dei muretti oggetto di contestazione e chiarisce espressamente che esso “ non comporta limitazione dei diritti di terzi ”.
Poiché, dunque, la ragione posta dal parere del Consiglio di Stato a fondamento dell’annullamento del permesso di costruire riguardava la demolizione dei muretti e poiché questa non è prevista nel nuovo permesso di costruire, esso risulta diverso dal precedente e, pertanto, non può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato. D’altra parte, sono gli stessi ricorrenti ad aver ammesso che l’apertura del cancello alle spalle dei muretti non prevede “ graficamente la rimozione ” di questi ultimi e che gli stessi “ vengono rappresentati come frapposti tra la strada e il cancello di progetto, senza menzionarne, solo sotto un profilo formale, la loro demolizione ”.
Queste considerazioni sono di per sé sufficienti a respingere il ricorso non essendo stato dimostrato che la rappresentazione grafica sia, come sostenuto dai ricorrenti, un mero espediente che cela la volontà di demolire comunque i manufatti. Tale interpretazione del permesso di costruire è frutto di un’unilaterale ricostruzione dei ricorrenti e non risulta ancorata ad alcun elemento oggettivamente apprezzabile, con la conseguenza che, come riconosciuto anche dal Comune, il titolo edilizio va interpretato nel senso che esso non consente la demolizione dei manufatti.
7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso in ottemperanza.
8. Tenuto conto della proposizione della domanda di annullamento da parte dei ricorrenti, deve essere disposta la conversione del rito di ottemperanza in cognizione ordinaria. Tale conversione, tuttavia, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., non può essere disposta dinanzi a questo stesso Consiglio di Stato, poiché essa presuppone che il giudice adito sia competente su entrambe le domande.
La conversione ex art. 32 c.p.a. consiste, infatti, nella cancellazione del ricorso per ottemperanza dal ruolo degli affari in camera di consiglio e nella contestuale fissazione dell’udienza pubblica per il giudizio di merito della domanda di impugnazione, nel rispetto delle forme previste dall’art. 87 c.p.a. (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2025, n. 8494).
Per la domanda di annullamento proposta in via subordinata la competenza è dunque del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Brescia, ai sensi dell’art. 13 c.p.a.
Conseguentemente, in applicazione analogica delle norme sul rilievo dell’incompetenza contenute nell’art. 15 c.p.a., posto che questo Consiglio di Stato è stato adito in unico grado ai fini dell’azione di ottemperanza proposta in via principale, la conversione dell’azione si traduce nella dichiarazione di incompetenza e nell’indicazione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Brescia, come giudice competente ai sensi dello stesso art. 15, comma 4, e nel richiamo al termine fissato per la riassunzione della causa davanti a quest’ultimo giudice.
9. La particolarità della vicenda amministrativa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza come in epigrafe proposto lo respinge e, con riferimento alla domanda di annullamento, dichiara la propria incompetenza, nei termini di cui in motivazione, indicando per questa parte come giudice competente il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Brescia, presso il quale l’azione di impugnazione potrà essere riassunta nelle forme e nel termine previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE OP, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
EN SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN SA | CE OP |
IL SEGRETARIO