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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3072/2022 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 04/06/2025 davanti al Giudice dott. AR ER sono comparsi: per 'avv. FAVI FRANCESCO;
Parte_1
è inoltre presente il dott. Renato Luconi per la pratica forense. per l'avv. Antonio Giovannoni in Controparte_1 sostituzione dell'avv. LAIS NICOLA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discutono oralmente la causa.
Il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3072 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO FAVI;
Parte_1 C.F._1
- Attore - contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. NICOLA LAIS;
- Convenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto «a) ordinare a Parte_1 CP_1
l'immediata cessazione dell'esercizio abusivo del diritto di servitù, limitando al solo
[...] utilizzo pedonale la pista in terra battuta insistente sul fondo servente di proprietà dell'Ing.
b) condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni subiti dall'Ing. Pt_1 CP_1 in conseguenza dell'esercizio abusivo del richiamato diritto di servitù pedonale Parte_1 sin dall'anno 1997 nonché al pagamento dell'indennizzo di cui agli artt. 92 D.lgs
n°259/2003 e 44 DPR n°327/2001 per il passaggio del cavo aereo sin dall'anno 1997, che si quantificano in complessivi € 260.000,00 o in quella diversa misura, maggiore o pagina 1 di 5 minore, che verrà ritenuta di giustizia», con vittoria delle spese di lite, esponendo in fatto che:
- è proprietario del terreno in Valmontone, Via delle Vaschette snc – Contrada Colle Favetto
(censito al NCEU del Comune di Valmontone al foglio 21, part. da 88 a 97 e da 1013 a
1019), gravato da una servitù di passaggio costituita da una pista in terra battuta limitata all'esclusivo utilizzo pedonale per il raggiungimento del contiguo lotto di proprietà esclusiva della Sig.ra e condotto in locazione dalla , sul quale insiste la Persona_1 CP_1
TA Radio Base denominata RY14 – Valmontone;
- in violazione dei limiti imposti alla servitù di passaggio, i conduttori del fondo attiguo transitano attraverso la sua proprietà con mezzi meccanici nonostante con sentenza n.
2336/1988 del 17.11.1988, passata in giudicato, la Corte di appello di Roma abbia escluso il passaggio di vetture, trattori e mezzi meccanici in generale;
- è stato altresì realizzato un ampliamento della pista in terra battuta con apporto di materiale inerte (brecciolino) e l'abbattimento dei paletti di confine posti lungo il perimetro del fondo;
- il suo terreno è inoltre gravato dal passaggio di un cavo aereo installato sin dal 1997 dalla convenuta e senza che sia stato a lui corrisposto alcun indennizzo;
- la TA Radio è collocata ad una distanza ben inferiore al limite di 10 m.
«inderogabilmente imposto in via analogica dal D.M. n°1444/1968».
2. La ha contestato la fondatezza della domanda eccependo, in particolare, CP_1
l'incompetenza del Tribunale in relazione alla domanda di indennizzo ai sensi degli artt. 92 del d.lgs. n. 259 del 2003 (oggi art. 53) e 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo al riguardo competente la Corte di appello di Roma e la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo diritto di esercitare, qualora ne ricorra la necessità e senza indennizzo, nella modalità più piena, e quindi anche con mezzi meccanici, la facoltà di cui all'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 259 del
2003, passando per la proprietà dell'odierno attore, sulla parte già gravata da servitù a favore del fondo di proprietà della signora meglio identificato in catasto Persona_1 al foglio 21, particella 1798 del C.T. di Valmontone.
3. Con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, l'attore ha precisato che «l'oggetto del giudizio non riguarda alcuna indennità di esproprio e/o di servitù bensì la cessazione di un abusivo esercizio di diritto di servitù pedonale, l'inosservanza delle distanze minime della
TA , nonché l'attraversamento del fondo con cavo aereo e il contestuale Pt_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti abusi».
pagina 2 di 5 4. I documenti prodotti da parte attrice con nota (non autorizzata) del 24.4.2023 sono inammissibili in quanto depositati ben oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. in assenza di richiesta di rimessione in termini (oltre che dei relativi presupposti, trattandosi di documenti formati negli anni 2012-2020, e quindi ben prima dell'introduzione del processo, e ai quali l'attore avrebbe potuto tempestivamente avere accesso).
5. Del pari sono inammissibili le domande di spostamento della Parte_3 nel rispetto delle distanze minime di legge e quella di risarcimento del danno per la sua installazione a distanza illegittima, perché proposte per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata il 5.7.2024.
6. Il tenore delle allegazioni e delle domande formulate nell'atto introduttivo e precisate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. lasciano chiaramente intendere che l'attore agisce al fine di limitare l'esercizio del passaggio sul suo fondo al solo passaggio pedonale, con esclusione del passaggio di mezzi e veicoli. Non sussiste, quindi, la nullità dell'atto di citazione eccepita dalla convenuta, la quale del resto si è difesa nel merito della pretesa.
7. È pacifico che il fondo dell'attore sia gravato da servitù di passaggio pedonale in favore del fondo di proprietà di e attualmente condotto in locazione dalla Persona_1 CP_1
(subentrata all'originaria conduttrice Telecom Italia), con esclusione del transito anche con mezzi meccanici (v. al riguardo le sentenze n. 263/1986 del Tribunale di Velletri e n.
2336/1988 della Corte di appello di Roma).
Tuttavia, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito c.c.e.) prevede – come già, prima della riforma di cui al d.lgs. n.
207/2021, l'art. 92, comma 4, c.c.e. – che «Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti» di reti di comunicazioni elettroniche che si trovano su un altro fondo. Il comma 8 dello stesso articolo prevede, poi, che «al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità» (v. anche l'art. 91, comma 5, c.c.e., nel testo in vigore fino al 2021).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la norma in esame prevede una limitazione legale sottoposta a presupposti soggettivi e oggettivi vincolanti che non richiede la costituzione di una servitù (anche attraverso il procedimento previsto dallo stesso c.c.e.)
(Cass. Sez. 2, 19/02/2021, n. 4517). Nella stessa occasione la Corte di cassazione ha del resto affermato che una volta riconosciuto in capo all'operatore di rete (quale la è, CP_1 trattandosi di circostanza non contestata) il diritto di attraversare il fondo senza obbligo di pagina 3 di 5 indennizzo e senza la previa imposizione di servitù, è indifferente che l'operatore stesso non sia proprietario del fondo su cui sono installati gli impianti e lo detenga ad altro titolo.
Pur in assenza di specifiche indicazioni in tal senso, la disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire il passaggio anche tramite mezzi meccanici, essendo questo limitato ai casi in cui l'accesso sia necessario: è evidente che nell'ipotesi in cui per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti sia necessario – per lo stato dei luoghi, la natura degli oggetti da trasportare o per altre circostanze – servirsi di mezzi di trasporto, negare il passaggio ai mezzi meccanici si risolverebbe in una sostanziale disapplicazione della norma.
La domanda riconvenzionale deve quindi essere accolta nei termini di cui si è detto, e di conseguenza deve essere respinta la domanda principale dell'attore.
8. Quanto alla lamentata presenza del cavo (la cui esistenza, peraltro, non è provata, dal momento che la sentenza del Tribunale di Velletri n. 309/2013 prodotta dall'attore è riferita al fondo appartenente ad altro soggetto, il quale aveva acconsentito al passaggio sul proprio terreno di tre pali e un tirante) si osserva che ai sensi del medesimo art. 52 c.c.e., comma 1,
«i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto», anche in questo caso senza che al proprietario sia «dovuta alcuna indennità» (comma 8).
Anche in questo caso, si tratta di una limitazione legale della proprietà che non richiede costituzione di servitù.
Deve poi essere respinta la domanda di risarcimento dei danni dovuti alla presenza del cavo, perché a) questa non è provata e b) l'attore non ha allegato quale specifica facoltà di godimento del fondo gli sia stata preclusa.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore pari a 260.000 €, come da domanda e indicazione dello stesso attore.
10. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (nel testo vigente all'epoca di introduzione della causa) la deve essere condannata al versamento all'entrata del CP_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 4 di 5 1) rigetta le domande proposte dall'attore in atto di citazione;
2) dichiara che la ha diritto di passaggio Controparte_2 sull'immobile di proprietà dell'attore, per il tramite di personale proprio o di ditta da lei incaricata, anche tramite mezzi meccanici, quando vi sia la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di rete di comunicazione elettronica ubicati sul fondo di proprietà di distinto al Catasto Terreni Persona_1 del Comune di Valmontone al foglio 21, particella 1798;
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio che liquida in € 518 per spese e € 10.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge;
4) condanna la al versamento all'entrata del Controparte_2 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Giudice
AR ER
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 04/06/2025 davanti al Giudice dott. AR ER sono comparsi: per 'avv. FAVI FRANCESCO;
Parte_1
è inoltre presente il dott. Renato Luconi per la pratica forense. per l'avv. Antonio Giovannoni in Controparte_1 sostituzione dell'avv. LAIS NICOLA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discutono oralmente la causa.
Il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3072 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO FAVI;
Parte_1 C.F._1
- Attore - contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. NICOLA LAIS;
- Convenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto «a) ordinare a Parte_1 CP_1
l'immediata cessazione dell'esercizio abusivo del diritto di servitù, limitando al solo
[...] utilizzo pedonale la pista in terra battuta insistente sul fondo servente di proprietà dell'Ing.
b) condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni subiti dall'Ing. Pt_1 CP_1 in conseguenza dell'esercizio abusivo del richiamato diritto di servitù pedonale Parte_1 sin dall'anno 1997 nonché al pagamento dell'indennizzo di cui agli artt. 92 D.lgs
n°259/2003 e 44 DPR n°327/2001 per il passaggio del cavo aereo sin dall'anno 1997, che si quantificano in complessivi € 260.000,00 o in quella diversa misura, maggiore o pagina 1 di 5 minore, che verrà ritenuta di giustizia», con vittoria delle spese di lite, esponendo in fatto che:
- è proprietario del terreno in Valmontone, Via delle Vaschette snc – Contrada Colle Favetto
(censito al NCEU del Comune di Valmontone al foglio 21, part. da 88 a 97 e da 1013 a
1019), gravato da una servitù di passaggio costituita da una pista in terra battuta limitata all'esclusivo utilizzo pedonale per il raggiungimento del contiguo lotto di proprietà esclusiva della Sig.ra e condotto in locazione dalla , sul quale insiste la Persona_1 CP_1
TA Radio Base denominata RY14 – Valmontone;
- in violazione dei limiti imposti alla servitù di passaggio, i conduttori del fondo attiguo transitano attraverso la sua proprietà con mezzi meccanici nonostante con sentenza n.
2336/1988 del 17.11.1988, passata in giudicato, la Corte di appello di Roma abbia escluso il passaggio di vetture, trattori e mezzi meccanici in generale;
- è stato altresì realizzato un ampliamento della pista in terra battuta con apporto di materiale inerte (brecciolino) e l'abbattimento dei paletti di confine posti lungo il perimetro del fondo;
- il suo terreno è inoltre gravato dal passaggio di un cavo aereo installato sin dal 1997 dalla convenuta e senza che sia stato a lui corrisposto alcun indennizzo;
- la TA Radio è collocata ad una distanza ben inferiore al limite di 10 m.
«inderogabilmente imposto in via analogica dal D.M. n°1444/1968».
2. La ha contestato la fondatezza della domanda eccependo, in particolare, CP_1
l'incompetenza del Tribunale in relazione alla domanda di indennizzo ai sensi degli artt. 92 del d.lgs. n. 259 del 2003 (oggi art. 53) e 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo al riguardo competente la Corte di appello di Roma e la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo diritto di esercitare, qualora ne ricorra la necessità e senza indennizzo, nella modalità più piena, e quindi anche con mezzi meccanici, la facoltà di cui all'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 259 del
2003, passando per la proprietà dell'odierno attore, sulla parte già gravata da servitù a favore del fondo di proprietà della signora meglio identificato in catasto Persona_1 al foglio 21, particella 1798 del C.T. di Valmontone.
3. Con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, l'attore ha precisato che «l'oggetto del giudizio non riguarda alcuna indennità di esproprio e/o di servitù bensì la cessazione di un abusivo esercizio di diritto di servitù pedonale, l'inosservanza delle distanze minime della
TA , nonché l'attraversamento del fondo con cavo aereo e il contestuale Pt_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti abusi».
pagina 2 di 5 4. I documenti prodotti da parte attrice con nota (non autorizzata) del 24.4.2023 sono inammissibili in quanto depositati ben oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. in assenza di richiesta di rimessione in termini (oltre che dei relativi presupposti, trattandosi di documenti formati negli anni 2012-2020, e quindi ben prima dell'introduzione del processo, e ai quali l'attore avrebbe potuto tempestivamente avere accesso).
5. Del pari sono inammissibili le domande di spostamento della Parte_3 nel rispetto delle distanze minime di legge e quella di risarcimento del danno per la sua installazione a distanza illegittima, perché proposte per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata il 5.7.2024.
6. Il tenore delle allegazioni e delle domande formulate nell'atto introduttivo e precisate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. lasciano chiaramente intendere che l'attore agisce al fine di limitare l'esercizio del passaggio sul suo fondo al solo passaggio pedonale, con esclusione del passaggio di mezzi e veicoli. Non sussiste, quindi, la nullità dell'atto di citazione eccepita dalla convenuta, la quale del resto si è difesa nel merito della pretesa.
7. È pacifico che il fondo dell'attore sia gravato da servitù di passaggio pedonale in favore del fondo di proprietà di e attualmente condotto in locazione dalla Persona_1 CP_1
(subentrata all'originaria conduttrice Telecom Italia), con esclusione del transito anche con mezzi meccanici (v. al riguardo le sentenze n. 263/1986 del Tribunale di Velletri e n.
2336/1988 della Corte di appello di Roma).
Tuttavia, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito c.c.e.) prevede – come già, prima della riforma di cui al d.lgs. n.
207/2021, l'art. 92, comma 4, c.c.e. – che «Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti» di reti di comunicazioni elettroniche che si trovano su un altro fondo. Il comma 8 dello stesso articolo prevede, poi, che «al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità» (v. anche l'art. 91, comma 5, c.c.e., nel testo in vigore fino al 2021).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la norma in esame prevede una limitazione legale sottoposta a presupposti soggettivi e oggettivi vincolanti che non richiede la costituzione di una servitù (anche attraverso il procedimento previsto dallo stesso c.c.e.)
(Cass. Sez. 2, 19/02/2021, n. 4517). Nella stessa occasione la Corte di cassazione ha del resto affermato che una volta riconosciuto in capo all'operatore di rete (quale la è, CP_1 trattandosi di circostanza non contestata) il diritto di attraversare il fondo senza obbligo di pagina 3 di 5 indennizzo e senza la previa imposizione di servitù, è indifferente che l'operatore stesso non sia proprietario del fondo su cui sono installati gli impianti e lo detenga ad altro titolo.
Pur in assenza di specifiche indicazioni in tal senso, la disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire il passaggio anche tramite mezzi meccanici, essendo questo limitato ai casi in cui l'accesso sia necessario: è evidente che nell'ipotesi in cui per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti sia necessario – per lo stato dei luoghi, la natura degli oggetti da trasportare o per altre circostanze – servirsi di mezzi di trasporto, negare il passaggio ai mezzi meccanici si risolverebbe in una sostanziale disapplicazione della norma.
La domanda riconvenzionale deve quindi essere accolta nei termini di cui si è detto, e di conseguenza deve essere respinta la domanda principale dell'attore.
8. Quanto alla lamentata presenza del cavo (la cui esistenza, peraltro, non è provata, dal momento che la sentenza del Tribunale di Velletri n. 309/2013 prodotta dall'attore è riferita al fondo appartenente ad altro soggetto, il quale aveva acconsentito al passaggio sul proprio terreno di tre pali e un tirante) si osserva che ai sensi del medesimo art. 52 c.c.e., comma 1,
«i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto», anche in questo caso senza che al proprietario sia «dovuta alcuna indennità» (comma 8).
Anche in questo caso, si tratta di una limitazione legale della proprietà che non richiede costituzione di servitù.
Deve poi essere respinta la domanda di risarcimento dei danni dovuti alla presenza del cavo, perché a) questa non è provata e b) l'attore non ha allegato quale specifica facoltà di godimento del fondo gli sia stata preclusa.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore pari a 260.000 €, come da domanda e indicazione dello stesso attore.
10. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (nel testo vigente all'epoca di introduzione della causa) la deve essere condannata al versamento all'entrata del CP_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 4 di 5 1) rigetta le domande proposte dall'attore in atto di citazione;
2) dichiara che la ha diritto di passaggio Controparte_2 sull'immobile di proprietà dell'attore, per il tramite di personale proprio o di ditta da lei incaricata, anche tramite mezzi meccanici, quando vi sia la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di rete di comunicazione elettronica ubicati sul fondo di proprietà di distinto al Catasto Terreni Persona_1 del Comune di Valmontone al foglio 21, particella 1798;
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio che liquida in € 518 per spese e € 10.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge;
4) condanna la al versamento all'entrata del Controparte_2 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Giudice
AR ER
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