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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1614/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2695/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3515/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0101274/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 3515/01/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa, Sez. 1, depositata il 20.10.2022. Conviene in giudizio Resistente_1 S.r.l. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da atti.
Si premette che con avviso di accertamento catastale n. SR0101274/2018, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale Territorio di Siracusa rideterminava la rendita catastale dell'unità immobiliare identificata al
Comune di Augusta, foglio Dati_catastali_1 attribuendo la rendita di € 12.300,00, in rettifica della rendita proposta con DOCFA del 15.12.2017 (prot. SR0125571) pari a € 663,12 e in luogo della rendita storica di
€ 31.936,00.
L'allegata relazione di stima sintetica (All. 1 all'avviso) indicava una valutazione per stima diretta con metodo indiretto “di costo”, valorizzando, tra l'altro: opere di sistemazione area, viabilità, recinzioni, componenti elettrici (€ 383.232), oneri concessori e finanziari (€ 85.828), profitto dell'imprenditore (€ 67.749), nonché valore del suolo stimato in € 3/mq per complessivi € 79.944; il valore finale veniva quantificato in € 616.753
e la rendita calcolata applicando saggio 2% (rendita arrotondata a € 12.300).
L'immobile oggetto di classamento è un impianto fotovoltaico a terra di tipo “grid-connect”, insistente su area industriale in Indirizzo_1 – Augusta, avente superficie complessiva di 26.468 mq di cui 6.122 mq destinati ai pannelli, 20.424 mq a piazzali/camminamenti e 42 mq a locali tecnici;
i pannelli fotovoltaici risultano fissati al terreno mediante struttura in ferro scatolare, non integrati in coperture edilizie.
La società impugnava l'avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa deducendo, in via principale, difetto di motivazione dell'atto e, in subordine, illegittimità/infondatezza della rendita;
la
Corte di primo grado accoglieva il ricorso per carenza motivazionale della relazione UTE allegata, ritenendo che “le stime indicate nell'avviso non sono motivate”, poiché rinviano a “dati ignoti” non conoscibili dal contribuente
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendo: (i) violazione dell'art. 14 d. lgs. 546/1992 per mancata integrazione del litisconsorzio necessario con l'altro soggetto intestatario
(proprietario dell'area); (ii) violazione del D.M. 701/1994 e correttezza della procedura DOCFA seguita;
(iii) sufficienza della motivazione dell'avviso; (iv) fondatezza nel merito della rendita attribuita.
La società appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, richiamando, tra l'altro, la disciplina di cui all'art. 1, commi 21-22, L. 208/2015 (c.d. “sbullonamento”) e la Circolare AE n. 2/E del 1.2.2016, nonché la documentazione tecnica che attesta la non integrazione dei pannelli in strutture edilizie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'eccezione di litisconsorzio necessario (art. 14 d.lgs. 546/1992)
L'Appellante invoca la necessità di integrare il contraddittorio con altro intestatario (proprietario dell'area), atteso che dalla visura storica emerge l'intestazione alla Resistente_1 S.r.l. quale proprietaria superficiaria e al sig. Nominativo_1 quale proprietario dell'area. L'eccezione non è fondata. Nel caso di specie, l'atto oggetto di impugnazione è l'avviso di classamento notificato alla società, quale titolare del diritto superficiario e soggetto passivo che ha presentato il DOCFA;
le censure investono il percorso valutativo seguito dall'Ufficio (motivazione e criteri di stima). L'eventuale coesistenza di altro intestatario del bene (per la sola nuda proprietà del suolo) non determina, in concreto, un rapporto inscindibile tale da imporre la partecipazione necessaria di costui al giudizio, non avendo l'Ufficio illustrato specifiche ragioni di inscindibilità rispetto al thema decidendum (motivazione dell'avviso e corretta applicazione dei criteri estimativi). L'eccezione va quindi respinta.
2) Sulla motivazione dell'avviso di accertamento catastale
È corretta la statuizione di primo grado che ha ravvisato la carenza di motivazione.
Dalla lettura dell'Allegato 1 – Relazione di stima sintetica si evince che l'Ufficio si limita ad elencare voci di costo e relative quantificazioni (opere, oneri, profitto, valore area), richiamando in modo generico “prontuari di settore” e uno “strumento” interno (integrazione al Prontuario per categorie speciali – prot.
5802/12.12.2016), senza indicarne contenuto, fonti, parametri unitari e criteri di trasposizione ai valori applicati nel caso concreto (ad es. € 3/mq per l'area). Neppure si spiega perché la rendita proposta con
DOCFA sia “non congrua”, né quali elementi di fatto dichiarati dal contribuente siano stati disattesi.
La sentenza n. 3515/01/22 ha già chiarito che “le stime indicate nell'avviso non sono motivate”, poiché rinviano a “dati ignoti” non accessibili nemmeno al Collegio, sì da impedire un effettivo esercizio del diritto di difesa e la delimitazione del thema decidendum. Questa Corte condivide tali conclusioni, cui aderisce e che richiama. [2359038146…D_20062022 | PDF]
Nel regime DOCFA, è pacifico che la motivazione “minima” sia sufficiente solo quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la differenza tra rendita proposta e attribuita derivi da diversa valutazione tecnica del valore;
ove, invece, vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate (tra queste , Cass.
12777/2018, 6210/2019, 30166/2019, richiamate anche dalla sentenza di primo grado).
Qui l'Ufficio ha disatteso dati e componenti valutative rilevanti (inclusione del valore dell'area; sommatoria di voci di costo ulteriori;
valutazione senza sopralluogo), senza esplicitare criteri e fonti;
ciò non soddisfa il canone motivazionale richiesto.
3) Sui profili tecnico-estimativi e sulla disciplina di settore
La documentazione tecnica agli atti descrive un impianto fotovoltaico a terra con pannelli non integrati in coperture o pareti di fabbricati, ma fissati al terreno su telai metallici. In tale configurazione, in forza dell'art. 1, commi 21-22, L. 208/2015 e dei chiarimenti della Circolare AE n. 2/E del 1.2.2016, pannelli, inverter e sistemi di ancoraggio sono esclusi dalla stima, permanendo invece la valorizzazione del suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Ciò è riconosciuto dallo stesso
Ufficio nell'allegato tecnico, che tuttavia non spiega perché, nonostante tali premesse, valorizzi l'area coperta dai pannelli e sommi voci (opere, oneri, profitto) senza correlazione dimostrata con il bene stimato.
Ne consegue che, anche nel merito, l'appello non supera le specifiche censure della società sull'erroneità della stima.
4) Conclusione sul gravame
Per le ragioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato;
va confermata la sentenza di primo grado che ha annullato l'avviso per difetto di motivazione, con assorbimento delle ulteriori doglianze. SPESE DI LITE
Considerata la particolarità della materia e la complessità tecnico-giuridica della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado d'appello tra le parti. Restano ferme le statuizioni sulle spese del primo grado, come da sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione 8, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa avverso la sentenza n.
3515/01/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa:
rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29.1.26
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2695/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3515/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0101274/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 3515/01/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa, Sez. 1, depositata il 20.10.2022. Conviene in giudizio Resistente_1 S.r.l. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da atti.
Si premette che con avviso di accertamento catastale n. SR0101274/2018, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale Territorio di Siracusa rideterminava la rendita catastale dell'unità immobiliare identificata al
Comune di Augusta, foglio Dati_catastali_1 attribuendo la rendita di € 12.300,00, in rettifica della rendita proposta con DOCFA del 15.12.2017 (prot. SR0125571) pari a € 663,12 e in luogo della rendita storica di
€ 31.936,00.
L'allegata relazione di stima sintetica (All. 1 all'avviso) indicava una valutazione per stima diretta con metodo indiretto “di costo”, valorizzando, tra l'altro: opere di sistemazione area, viabilità, recinzioni, componenti elettrici (€ 383.232), oneri concessori e finanziari (€ 85.828), profitto dell'imprenditore (€ 67.749), nonché valore del suolo stimato in € 3/mq per complessivi € 79.944; il valore finale veniva quantificato in € 616.753
e la rendita calcolata applicando saggio 2% (rendita arrotondata a € 12.300).
L'immobile oggetto di classamento è un impianto fotovoltaico a terra di tipo “grid-connect”, insistente su area industriale in Indirizzo_1 – Augusta, avente superficie complessiva di 26.468 mq di cui 6.122 mq destinati ai pannelli, 20.424 mq a piazzali/camminamenti e 42 mq a locali tecnici;
i pannelli fotovoltaici risultano fissati al terreno mediante struttura in ferro scatolare, non integrati in coperture edilizie.
La società impugnava l'avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa deducendo, in via principale, difetto di motivazione dell'atto e, in subordine, illegittimità/infondatezza della rendita;
la
Corte di primo grado accoglieva il ricorso per carenza motivazionale della relazione UTE allegata, ritenendo che “le stime indicate nell'avviso non sono motivate”, poiché rinviano a “dati ignoti” non conoscibili dal contribuente
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendo: (i) violazione dell'art. 14 d. lgs. 546/1992 per mancata integrazione del litisconsorzio necessario con l'altro soggetto intestatario
(proprietario dell'area); (ii) violazione del D.M. 701/1994 e correttezza della procedura DOCFA seguita;
(iii) sufficienza della motivazione dell'avviso; (iv) fondatezza nel merito della rendita attribuita.
La società appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, richiamando, tra l'altro, la disciplina di cui all'art. 1, commi 21-22, L. 208/2015 (c.d. “sbullonamento”) e la Circolare AE n. 2/E del 1.2.2016, nonché la documentazione tecnica che attesta la non integrazione dei pannelli in strutture edilizie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'eccezione di litisconsorzio necessario (art. 14 d.lgs. 546/1992)
L'Appellante invoca la necessità di integrare il contraddittorio con altro intestatario (proprietario dell'area), atteso che dalla visura storica emerge l'intestazione alla Resistente_1 S.r.l. quale proprietaria superficiaria e al sig. Nominativo_1 quale proprietario dell'area. L'eccezione non è fondata. Nel caso di specie, l'atto oggetto di impugnazione è l'avviso di classamento notificato alla società, quale titolare del diritto superficiario e soggetto passivo che ha presentato il DOCFA;
le censure investono il percorso valutativo seguito dall'Ufficio (motivazione e criteri di stima). L'eventuale coesistenza di altro intestatario del bene (per la sola nuda proprietà del suolo) non determina, in concreto, un rapporto inscindibile tale da imporre la partecipazione necessaria di costui al giudizio, non avendo l'Ufficio illustrato specifiche ragioni di inscindibilità rispetto al thema decidendum (motivazione dell'avviso e corretta applicazione dei criteri estimativi). L'eccezione va quindi respinta.
2) Sulla motivazione dell'avviso di accertamento catastale
È corretta la statuizione di primo grado che ha ravvisato la carenza di motivazione.
Dalla lettura dell'Allegato 1 – Relazione di stima sintetica si evince che l'Ufficio si limita ad elencare voci di costo e relative quantificazioni (opere, oneri, profitto, valore area), richiamando in modo generico “prontuari di settore” e uno “strumento” interno (integrazione al Prontuario per categorie speciali – prot.
5802/12.12.2016), senza indicarne contenuto, fonti, parametri unitari e criteri di trasposizione ai valori applicati nel caso concreto (ad es. € 3/mq per l'area). Neppure si spiega perché la rendita proposta con
DOCFA sia “non congrua”, né quali elementi di fatto dichiarati dal contribuente siano stati disattesi.
La sentenza n. 3515/01/22 ha già chiarito che “le stime indicate nell'avviso non sono motivate”, poiché rinviano a “dati ignoti” non accessibili nemmeno al Collegio, sì da impedire un effettivo esercizio del diritto di difesa e la delimitazione del thema decidendum. Questa Corte condivide tali conclusioni, cui aderisce e che richiama. [2359038146…D_20062022 | PDF]
Nel regime DOCFA, è pacifico che la motivazione “minima” sia sufficiente solo quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la differenza tra rendita proposta e attribuita derivi da diversa valutazione tecnica del valore;
ove, invece, vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate (tra queste , Cass.
12777/2018, 6210/2019, 30166/2019, richiamate anche dalla sentenza di primo grado).
Qui l'Ufficio ha disatteso dati e componenti valutative rilevanti (inclusione del valore dell'area; sommatoria di voci di costo ulteriori;
valutazione senza sopralluogo), senza esplicitare criteri e fonti;
ciò non soddisfa il canone motivazionale richiesto.
3) Sui profili tecnico-estimativi e sulla disciplina di settore
La documentazione tecnica agli atti descrive un impianto fotovoltaico a terra con pannelli non integrati in coperture o pareti di fabbricati, ma fissati al terreno su telai metallici. In tale configurazione, in forza dell'art. 1, commi 21-22, L. 208/2015 e dei chiarimenti della Circolare AE n. 2/E del 1.2.2016, pannelli, inverter e sistemi di ancoraggio sono esclusi dalla stima, permanendo invece la valorizzazione del suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Ciò è riconosciuto dallo stesso
Ufficio nell'allegato tecnico, che tuttavia non spiega perché, nonostante tali premesse, valorizzi l'area coperta dai pannelli e sommi voci (opere, oneri, profitto) senza correlazione dimostrata con il bene stimato.
Ne consegue che, anche nel merito, l'appello non supera le specifiche censure della società sull'erroneità della stima.
4) Conclusione sul gravame
Per le ragioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato;
va confermata la sentenza di primo grado che ha annullato l'avviso per difetto di motivazione, con assorbimento delle ulteriori doglianze. SPESE DI LITE
Considerata la particolarità della materia e la complessità tecnico-giuridica della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado d'appello tra le parti. Restano ferme le statuizioni sulle spese del primo grado, come da sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione 8, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa avverso la sentenza n.
3515/01/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa:
rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29.1.26
Il Relatore Il Presidente