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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010896541-000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010896541-000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25.1.2025 Ricorrente_1 ricorreva contro l' Intimazione di pagamento n.29820249010896541000 per IRAP ed IVA 2014 e 2015;
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento .
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Siracusa , che depositava lo sgravio totale del carico tributario e la richiesta di CMC;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, pertanto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale (e v. infatti, da ultimo, Cass. n. 10379/2011; n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia l'accertamento della legittimità della sull'impugnazione di un atto ormai non più esistente.
Per quanto attiene le spese di lite, in considerazione del comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti le stesse vanno integralmente compensate .
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa 16.1.2026
Il Presidente rel
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010896541-000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010896541-000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25.1.2025 Ricorrente_1 ricorreva contro l' Intimazione di pagamento n.29820249010896541000 per IRAP ed IVA 2014 e 2015;
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento .
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Siracusa , che depositava lo sgravio totale del carico tributario e la richiesta di CMC;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, pertanto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale (e v. infatti, da ultimo, Cass. n. 10379/2011; n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia l'accertamento della legittimità della sull'impugnazione di un atto ormai non più esistente.
Per quanto attiene le spese di lite, in considerazione del comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti le stesse vanno integralmente compensate .
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa 16.1.2026
Il Presidente rel