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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 26/02/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN OR, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3749/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022002DI0000002770001 REGISTRO 2022
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di liquidazione imposta di Registro per € 7.847 in relazione a un DI emesso dal Tribunale di Busto Arsizio.
La società aveva stipulato con Società_1 srl alcuni contratti di noleggio a lungo termine di veicoli industriali. Il contratto prevedeva (art. 19) l'obbligo del conduttore, in caso di risoluzione ex art. 1456
c.c. di corrispondere gli importi scaduti e un importo, a titolo di penale, pari al 50% del canone pattuito moltiplicato per il numero di mesi (o frazioni di mese) intercorrenti fra la data di risoluzione del contratto e la scadenza naturale dello stesso.
La contribuente, a seguito dell'inadempimento della controparte, aveva ottenuto il DI per quanto dovuto a titolo di canoni e penali. L'ufficio pretendeva il 3% di imposta sul valore della clausola penale, che intendeva come pattuizione autonoma e non intrinsecamente connessa in modo necessario al contratto, trattandosi di clausola di natura risarcitoria.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso ritenendo la clausola penale disposizione strettamente dipendente dall'obbligazione principale, prestazione accessoria del contratto, finalizzata alla liquidazione anticipata del danno. Non si tratta di previsione che introduce obbligazioni autonome e diverse da quelle principali. Le spese sono state poste a carico dell'Ufficio.
Propone appello l'ufficio, insiste sulla legittimità parziale della pretesa e lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado.
Si è costituita la contribuente per difendere la legittimità della sentenza di primo grado rispetto al tenore delle richieste della parte che erano di annullamento dell'avviso nella sua integralità. E' semmai l'ufficio che non ha formalizzato istanze subordinate rispetto alla richiesta di rigetto del
2 ricorso nella sua interezza, ossia la richiesta di confermare la legittimità delle imposte liquidate in misura fissa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente parziale doverosa riforma della sentenza di primo grado.
E' bene precisare che, sul capo della decisione relativo all'annullamento dell'avviso di liquidazione per la parte relativa alla pretesa di imposta liquidata in misura proporzionale con riferimento alla clausola penale l'Ufficio ha prestato acquiescenza stanti le numerose pronunce della Corte Suprema favorevoli alla tesi della parte privata (Cass. 7 novembre 2023 nn. 30983 e 30989, 8 novembre 2023, nn. 31027 e 31145, 1° febbraio 2024, nn. 3014 e 3031, 2 febbraio 2024, n. 3056, e 7 febbraio 2024, n.
3466).
E' peraltro vero che nel ricorso introduttivo si sollevavano contestazioni esclusivamente in ordine a tale pretesa, non argomentandosi alcunché né prospettando motivi di illegittimità con riferimento alla liquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione al DI in misura fissa. E' peraltro evidente che le imposte liquidate in misura fissa sono legittime e dovute ai sensi del DPR 131/1986 art. 40 e art. 8 lett. b) nota II Tariffa Parte I allegata al DPR. Ne consegue che l'avviso di liquidazione non poteva essere annullato nella sua interezza essendo sin dall'origine il perimetro del contendere disegnato dal ricorso introduttivo della parte privata limitato alla tassazione in misura proporzionale della clausola penale al 3%. Né era necessario che l'Ufficio formalizzasse sul punto alcuna richiesta o domanda in via subordinata.
Dal momento che le sentenze della Suprema Corte in ordine alla clausola penale sono successive al deposito in primo grado delle difese dell'ufficio, tenuto conto del fatto che il ricorso introduttivo faceva riferimento unicamente alla tassazione in misura proporzionale del valore della clausola penale, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite in relazione al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell'avviso di liquidazione solo con riferimento alle imposte liquidate in misura fissa.
3 Compensa interamente fra le parti le spese con riferimento al secondo grado di giudizio.
Milano, 26 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
ET MO RE UN
4
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN OR, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3749/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022002DI0000002770001 REGISTRO 2022
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di liquidazione imposta di Registro per € 7.847 in relazione a un DI emesso dal Tribunale di Busto Arsizio.
La società aveva stipulato con Società_1 srl alcuni contratti di noleggio a lungo termine di veicoli industriali. Il contratto prevedeva (art. 19) l'obbligo del conduttore, in caso di risoluzione ex art. 1456
c.c. di corrispondere gli importi scaduti e un importo, a titolo di penale, pari al 50% del canone pattuito moltiplicato per il numero di mesi (o frazioni di mese) intercorrenti fra la data di risoluzione del contratto e la scadenza naturale dello stesso.
La contribuente, a seguito dell'inadempimento della controparte, aveva ottenuto il DI per quanto dovuto a titolo di canoni e penali. L'ufficio pretendeva il 3% di imposta sul valore della clausola penale, che intendeva come pattuizione autonoma e non intrinsecamente connessa in modo necessario al contratto, trattandosi di clausola di natura risarcitoria.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso ritenendo la clausola penale disposizione strettamente dipendente dall'obbligazione principale, prestazione accessoria del contratto, finalizzata alla liquidazione anticipata del danno. Non si tratta di previsione che introduce obbligazioni autonome e diverse da quelle principali. Le spese sono state poste a carico dell'Ufficio.
Propone appello l'ufficio, insiste sulla legittimità parziale della pretesa e lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado.
Si è costituita la contribuente per difendere la legittimità della sentenza di primo grado rispetto al tenore delle richieste della parte che erano di annullamento dell'avviso nella sua integralità. E' semmai l'ufficio che non ha formalizzato istanze subordinate rispetto alla richiesta di rigetto del
2 ricorso nella sua interezza, ossia la richiesta di confermare la legittimità delle imposte liquidate in misura fissa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente parziale doverosa riforma della sentenza di primo grado.
E' bene precisare che, sul capo della decisione relativo all'annullamento dell'avviso di liquidazione per la parte relativa alla pretesa di imposta liquidata in misura proporzionale con riferimento alla clausola penale l'Ufficio ha prestato acquiescenza stanti le numerose pronunce della Corte Suprema favorevoli alla tesi della parte privata (Cass. 7 novembre 2023 nn. 30983 e 30989, 8 novembre 2023, nn. 31027 e 31145, 1° febbraio 2024, nn. 3014 e 3031, 2 febbraio 2024, n. 3056, e 7 febbraio 2024, n.
3466).
E' peraltro vero che nel ricorso introduttivo si sollevavano contestazioni esclusivamente in ordine a tale pretesa, non argomentandosi alcunché né prospettando motivi di illegittimità con riferimento alla liquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione al DI in misura fissa. E' peraltro evidente che le imposte liquidate in misura fissa sono legittime e dovute ai sensi del DPR 131/1986 art. 40 e art. 8 lett. b) nota II Tariffa Parte I allegata al DPR. Ne consegue che l'avviso di liquidazione non poteva essere annullato nella sua interezza essendo sin dall'origine il perimetro del contendere disegnato dal ricorso introduttivo della parte privata limitato alla tassazione in misura proporzionale della clausola penale al 3%. Né era necessario che l'Ufficio formalizzasse sul punto alcuna richiesta o domanda in via subordinata.
Dal momento che le sentenze della Suprema Corte in ordine alla clausola penale sono successive al deposito in primo grado delle difese dell'ufficio, tenuto conto del fatto che il ricorso introduttivo faceva riferimento unicamente alla tassazione in misura proporzionale del valore della clausola penale, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite in relazione al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell'avviso di liquidazione solo con riferimento alle imposte liquidate in misura fissa.
3 Compensa interamente fra le parti le spese con riferimento al secondo grado di giudizio.
Milano, 26 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
ET MO RE UN
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