Versione
20 gennaio 1981
20 gennaio 1981
Art. 20.
L'ultimo comma dell' articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' sostituito dal seguente:
"Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23".
L'ultimo comma dell' articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' sostituito dal seguente:
"Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23".
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 593Provvedimento: R E P U B B L I C A ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv. BA RI ha emesso la seguente SENTENZA Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n. 3298/2015 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 3341/AP emessa in data 13.03.2015 notificata in data 19.03.2015 dall' Controparte_1 TRA Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo D' Antonio in forza di mandato a margine del ricorso in opposizione (ATTORE) E Controparte_2 , rappresentato e difeso a mezzo di funzionario …Leggi di più...
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