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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2946/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AR MO - Presidente
Dott. NN AN - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa sub RG 2946/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEPRETIS, 51 80133 Parte_1 P.IVA_1
NAPOLI presso lo studio dell'avv. D'ATTORRE GIACOMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Barozzi 20122 CP_1 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. IO NI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Barozzi 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
IO NI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMATI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Controparte_3
1
[...] R.G. N. 2946/2025
RECLAMATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
Voglia la Corte D'Appello di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, in accoglimento del presente reclamo:
1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza reclamata del Tribunale di Milano n. 472 del 24 giugno 2025, stante l'inesistenza e/o la nullità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. art. 40, commi 6 e 7, CCII, e la violazione del principio del contraddittorio;
2) in ogni caso, revocare e/o riformare la sentenza reclamata del Tribunale di Milano n. 472 del 24 giugno 2025 e rigettare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla CP_4
e dalla Sig.ra in quanto inammissibile, infondato e carente dei requisiti ex lege
[...] CP_1 richiesti, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3) Con vittoria di compensi e spese relative al doppio grado, compreso il rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA, CPA e accessori di legge.
NELL'INTERESSE delle PARTI RECLAMATE:
Che l'avverso reclamo venga dichiarato inammissibile o comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'Avv. Danilo Buongiorno, che si dichiara antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 472/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da e da CP_5 [...]
, che si sono dichiarati creditori di in forza di titoli esecutivi, per l'importo CP_1 Parte_1 complessivo di € 72.396,66, prospettando comunque la sussistenza in capo agli istanti di ulteriori voci di credito, oltre che una situazione debitoria complessiva rilevante della istanziata in favore di
2 R.G. N. 2946/2025
altri soggetti, ai danni dei quali il legale rappresentante di avrebbe posto in essere Parte_1 comportamenti illeciti, per i quali è intervenuta sentenza di condanna in sede penale.
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata, rilevata la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 c. 7 CCII con l'inserimento del ricorso e del decreto di convocazione nel portale dei servizi telematici, stante l'impossibilità di effettuare la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare dei debiti risultanti nel procedimento (€ 50.211,00 per debiti erariali), oltre ai debiti di cui all'istanza, ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, quali la mancanza di prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII e la situazione di insolvenza.
Ha quindi pronunciato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sopra indicata, che è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 25 giugno 2025.
Ha proposto reclamo in data 17 ottobre 2025 la società deducendo: Parte_1
- La inesistenza della notificazione del ricorso, in quanto nel portale dei servizi telematici sarebbe stato inserito unicamente il decreto di convocazione e non il ricorso, con conseguente nullità della sentenza;
- l'insussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'esame dei bilanci dell'ultimo triennio prodotti con il reclamo risulterebbe il mancato superamento delle soglie, di cui all'art. 2 CCII.
Deduceva per inciso che neppure la sentenza di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale era stata notificata, con la conseguenza per cui il termine per il reclamo non sarebbe quello di gg 30 di cui all'art. 51 CCII, ma sarebbe quello di cui all'art. 327 c. 1 del c.p.c., e quindi il reclamo deve ritenersi tempestivo.
La curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita.
Si sono costituiti gli istanti, che hanno contestato la fondatezza del reclamo, eccependone in via preliminare la tardività, in quanto la sentenza risulta notificata, come attestato dalla documentazione prodotta, al legale rappresentante in forma cartacea a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e pertanto il termine per l'impugnazione di gg. 30 sarebbe ampiamente decorso.
Nel merito, hanno contestato la fondatezza del reclamo, deducendo che non sarebbe stata data prova dell'omesso inserimento del ricorso nel portale telematico, e che in ogni caso non si verserebbe in ipotesi di inesistenza della notifica, dato che, in ipotesi, anche il solo inserimento del decreto di convocazione ha posto la parte nelle condizioni di essere a conoscenza del procedimento.
Quanto al mancato superamento delle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le parti reclamate hanno dedotto la non attendibilità delle ricostruzioni contabili fornite dalla reclamante, anche in considerazione del completo omesso deposito dei bilanci nell'ultimo triennio.
3 R.G. N. 2946/2025
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Si osserva infatti che la notifica della sentenza è stata correttamente effettuata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., al legale rappresentante della società, con deposto effettuato il 6 agosto 2025, e dunque perfezionata in data 26 agosto 2025 (doc. 1 delle parti reclamate). Quindi il reclamo depositato il 17 ottobre 2025 è sicuramente tardivo.
Che la notifica della sentenza così effettuata sia regolare si evince dal fatto che:
- Non essendo possibile effettuare la notifica telematica a mezzo PEC, circostanza già attestata dalle modalità di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione, la notifica è stata effettuata tramite ufficiale giudiziario;
- La notifica presso la sede della società non è potuta avvenire perché sconosciuta all'indirizzo;
- Quindi è stata effettuata la notifica al legale rappresentante, con deposito del plico presso il comune dell'indirizzo di residenza, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
La reclamante deduce in senso contrario che, perché possa ritenersi perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., occorrerebbe la verifica dell'attualità anagrafica dell'indirizzo di residenza, mentre sarebbe stata omessa qualsivoglia accertamento in tale senso.
Si rileva, sul punto, che l'allegazione appare pretestuosa, se solo si considera che la parte non si è curata di provare, come sarebbe stato agevole fare, che la residenza del legale rappresentante era stata trasferita al momento della notifica, al fine di contrastare la risultanza dell'attestazione resa dall'ufficiale giudiziario, che dunque non può essere messa in discussione.
Ciò premesso, solo per tutiorismo, si rileva che le contestazioni sollevate con il reclamo sono comunque tutte ampiamente infondate:
- Non si può parlare di inesistenza della notifica dell'atto introduttivo, con conseguente nullità della sentenza, dato che nel caso di specie risulta incontestato che quanto meno il decreto di convocazione è stato inserito nel portale dei registri telematici ai sensi dell'art. 40 c. 7 CCII, ponendo la parte in condizioni di essere a conoscenza del procedimento. In ogni caso il tribunale ha effettuato la verifica circa il corretto inserimento, senza che possa valere in contrario una mera fotografia di una schermata, che nulla dice circa il contenuto degli atti inseriti nel portale stesso;
- La documentazione prodotta per attestare il mancato superamento delle soglie è del tutto inadeguata, in quanto non vi sono bilanci depositati, né predisposti ai fini del reclamo, per il triennio antecedente l'apertura del procedimento per la liquidazione giudiziale. Inoltre, si rileva che i debiti riconosciuti dallo stesso debitore sono comunque al limite del raggiungimento della soglia relativa all'indebitamento (oltre € 430.000,00), rendendosi quindi necessario che il debitore, onerato dal provare la qualifica di impresa minore, in una
4 R.G. N. 2946/2025
situazione di mancanza di contabilità relativa all'ultimo triennio, fornisca una prova rigorosa del mancato superamento delle soglie, mentre l'unico riferimento effettuato in questa sede è alle risultanze di dati di bilancio risalenti, e nessuna allegazione sull'attualità.
A tale stregua il reclamo non potrebbe che essere integralmente rigettato.
La parte reclamante deve essere condannata alla rifusione alle reclamate delle spese di difesa nel presente procedimento, spese che vengono liquidate nei parametri minimi, dato la assoluta sovrapponibilità della difesa per ognuna delle parti, ed anche in considerazione della intervenuta pronuncia in rito.
Ai sensi dell'art. 51 c. 15 CCII, la condanna di cui sopra deve essere disposta in via solidale sia a carico della società che a carico del legale rappresentante della stessa che ha proposto il reclamo, attesa la sua malafede nella proposizione del reclamo, evincibile dalla palese tardività nonché dall'assoluta inconsistenza nel merito di allegazione e di prova.
La condanna in via solidale, ai sensi del c. 15, deve riguardare anche il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
472/2025 del Tribunale di Milano di apertura della liquidazione giudiziale, così provvede:
1) Dichiara inammissibile per tardività il reclamo proposto;
2) Condanna e in via solidale alla rifusione alle parti Parte_1 Controparte_6 reclamate delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 1500,00 ciascuna, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Danilo Buongiorno;
3) Raddoppio contributo unificato a carico solidale della società reclamante e di CP_7
ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27/11/2025
La Consigliera est La Presidente
NN AN AR MO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AR MO - Presidente
Dott. NN AN - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa sub RG 2946/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEPRETIS, 51 80133 Parte_1 P.IVA_1
NAPOLI presso lo studio dell'avv. D'ATTORRE GIACOMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Barozzi 20122 CP_1 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. IO NI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Barozzi 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
IO NI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMATI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Controparte_3
1
[...] R.G. N. 2946/2025
RECLAMATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
Voglia la Corte D'Appello di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, in accoglimento del presente reclamo:
1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza reclamata del Tribunale di Milano n. 472 del 24 giugno 2025, stante l'inesistenza e/o la nullità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. art. 40, commi 6 e 7, CCII, e la violazione del principio del contraddittorio;
2) in ogni caso, revocare e/o riformare la sentenza reclamata del Tribunale di Milano n. 472 del 24 giugno 2025 e rigettare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla CP_4
e dalla Sig.ra in quanto inammissibile, infondato e carente dei requisiti ex lege
[...] CP_1 richiesti, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3) Con vittoria di compensi e spese relative al doppio grado, compreso il rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA, CPA e accessori di legge.
NELL'INTERESSE delle PARTI RECLAMATE:
Che l'avverso reclamo venga dichiarato inammissibile o comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'Avv. Danilo Buongiorno, che si dichiara antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 472/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da e da CP_5 [...]
, che si sono dichiarati creditori di in forza di titoli esecutivi, per l'importo CP_1 Parte_1 complessivo di € 72.396,66, prospettando comunque la sussistenza in capo agli istanti di ulteriori voci di credito, oltre che una situazione debitoria complessiva rilevante della istanziata in favore di
2 R.G. N. 2946/2025
altri soggetti, ai danni dei quali il legale rappresentante di avrebbe posto in essere Parte_1 comportamenti illeciti, per i quali è intervenuta sentenza di condanna in sede penale.
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata, rilevata la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 c. 7 CCII con l'inserimento del ricorso e del decreto di convocazione nel portale dei servizi telematici, stante l'impossibilità di effettuare la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare dei debiti risultanti nel procedimento (€ 50.211,00 per debiti erariali), oltre ai debiti di cui all'istanza, ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, quali la mancanza di prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII e la situazione di insolvenza.
Ha quindi pronunciato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sopra indicata, che è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 25 giugno 2025.
Ha proposto reclamo in data 17 ottobre 2025 la società deducendo: Parte_1
- La inesistenza della notificazione del ricorso, in quanto nel portale dei servizi telematici sarebbe stato inserito unicamente il decreto di convocazione e non il ricorso, con conseguente nullità della sentenza;
- l'insussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'esame dei bilanci dell'ultimo triennio prodotti con il reclamo risulterebbe il mancato superamento delle soglie, di cui all'art. 2 CCII.
Deduceva per inciso che neppure la sentenza di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale era stata notificata, con la conseguenza per cui il termine per il reclamo non sarebbe quello di gg 30 di cui all'art. 51 CCII, ma sarebbe quello di cui all'art. 327 c. 1 del c.p.c., e quindi il reclamo deve ritenersi tempestivo.
La curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita.
Si sono costituiti gli istanti, che hanno contestato la fondatezza del reclamo, eccependone in via preliminare la tardività, in quanto la sentenza risulta notificata, come attestato dalla documentazione prodotta, al legale rappresentante in forma cartacea a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e pertanto il termine per l'impugnazione di gg. 30 sarebbe ampiamente decorso.
Nel merito, hanno contestato la fondatezza del reclamo, deducendo che non sarebbe stata data prova dell'omesso inserimento del ricorso nel portale telematico, e che in ogni caso non si verserebbe in ipotesi di inesistenza della notifica, dato che, in ipotesi, anche il solo inserimento del decreto di convocazione ha posto la parte nelle condizioni di essere a conoscenza del procedimento.
Quanto al mancato superamento delle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le parti reclamate hanno dedotto la non attendibilità delle ricostruzioni contabili fornite dalla reclamante, anche in considerazione del completo omesso deposito dei bilanci nell'ultimo triennio.
3 R.G. N. 2946/2025
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Si osserva infatti che la notifica della sentenza è stata correttamente effettuata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., al legale rappresentante della società, con deposto effettuato il 6 agosto 2025, e dunque perfezionata in data 26 agosto 2025 (doc. 1 delle parti reclamate). Quindi il reclamo depositato il 17 ottobre 2025 è sicuramente tardivo.
Che la notifica della sentenza così effettuata sia regolare si evince dal fatto che:
- Non essendo possibile effettuare la notifica telematica a mezzo PEC, circostanza già attestata dalle modalità di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione, la notifica è stata effettuata tramite ufficiale giudiziario;
- La notifica presso la sede della società non è potuta avvenire perché sconosciuta all'indirizzo;
- Quindi è stata effettuata la notifica al legale rappresentante, con deposito del plico presso il comune dell'indirizzo di residenza, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
La reclamante deduce in senso contrario che, perché possa ritenersi perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., occorrerebbe la verifica dell'attualità anagrafica dell'indirizzo di residenza, mentre sarebbe stata omessa qualsivoglia accertamento in tale senso.
Si rileva, sul punto, che l'allegazione appare pretestuosa, se solo si considera che la parte non si è curata di provare, come sarebbe stato agevole fare, che la residenza del legale rappresentante era stata trasferita al momento della notifica, al fine di contrastare la risultanza dell'attestazione resa dall'ufficiale giudiziario, che dunque non può essere messa in discussione.
Ciò premesso, solo per tutiorismo, si rileva che le contestazioni sollevate con il reclamo sono comunque tutte ampiamente infondate:
- Non si può parlare di inesistenza della notifica dell'atto introduttivo, con conseguente nullità della sentenza, dato che nel caso di specie risulta incontestato che quanto meno il decreto di convocazione è stato inserito nel portale dei registri telematici ai sensi dell'art. 40 c. 7 CCII, ponendo la parte in condizioni di essere a conoscenza del procedimento. In ogni caso il tribunale ha effettuato la verifica circa il corretto inserimento, senza che possa valere in contrario una mera fotografia di una schermata, che nulla dice circa il contenuto degli atti inseriti nel portale stesso;
- La documentazione prodotta per attestare il mancato superamento delle soglie è del tutto inadeguata, in quanto non vi sono bilanci depositati, né predisposti ai fini del reclamo, per il triennio antecedente l'apertura del procedimento per la liquidazione giudiziale. Inoltre, si rileva che i debiti riconosciuti dallo stesso debitore sono comunque al limite del raggiungimento della soglia relativa all'indebitamento (oltre € 430.000,00), rendendosi quindi necessario che il debitore, onerato dal provare la qualifica di impresa minore, in una
4 R.G. N. 2946/2025
situazione di mancanza di contabilità relativa all'ultimo triennio, fornisca una prova rigorosa del mancato superamento delle soglie, mentre l'unico riferimento effettuato in questa sede è alle risultanze di dati di bilancio risalenti, e nessuna allegazione sull'attualità.
A tale stregua il reclamo non potrebbe che essere integralmente rigettato.
La parte reclamante deve essere condannata alla rifusione alle reclamate delle spese di difesa nel presente procedimento, spese che vengono liquidate nei parametri minimi, dato la assoluta sovrapponibilità della difesa per ognuna delle parti, ed anche in considerazione della intervenuta pronuncia in rito.
Ai sensi dell'art. 51 c. 15 CCII, la condanna di cui sopra deve essere disposta in via solidale sia a carico della società che a carico del legale rappresentante della stessa che ha proposto il reclamo, attesa la sua malafede nella proposizione del reclamo, evincibile dalla palese tardività nonché dall'assoluta inconsistenza nel merito di allegazione e di prova.
La condanna in via solidale, ai sensi del c. 15, deve riguardare anche il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
472/2025 del Tribunale di Milano di apertura della liquidazione giudiziale, così provvede:
1) Dichiara inammissibile per tardività il reclamo proposto;
2) Condanna e in via solidale alla rifusione alle parti Parte_1 Controparte_6 reclamate delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 1500,00 ciascuna, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Danilo Buongiorno;
3) Raddoppio contributo unificato a carico solidale della società reclamante e di CP_7
ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27/11/2025
La Consigliera est La Presidente
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