Sentenza 1 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2018, n. 9404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9404 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VI MI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ENRICO VITTORIO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilita' Udito il difensore, Avv. Picardi, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 13 ottobre 2016, la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, concedeva a IC VI il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando la condanna del medesimo e del coimputato IC AN per il delitto di furto aggravato loro ascritto, per essersi impossessati, in concorso fra loro e con un terzo soggetto (e, quindi, con l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen.), in più occasioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di circa cinque quintali complessivi di agrumi sottraendoli dal fondo agricolo di US FE. La Corte territoriale concludeva per l'infondatezza dei motivi di appello diversi da quello accolto, perché: - la condotta non poteva essere derubricata nella fattispecie prevista dall'art. 626 cod. pen. perché non vi era prova alcuna che i frutti sottratti non fossero quelli rimasti dopo la raccolta e la quantità raccolta smentisce l'assunto; - la sussistenza dell'aggravante dell'avere agito in tre persone rendeva il delitto contestato procedibile d'ufficio; - la pena edittale massima prevista per il delitto consumato non consentiva l'applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod. pen.. 2 - Propongono distinti ricorsi i due imputati, a mezzo del medesimo difensore, articolando le censure in due identici motivi. 2 - 1 - Con il primo deducono la violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione della condotta che doveva ricondursi alla fattispecie prevista dall'art. 626, comma 1, cod. pen., posto che tale norma punisce chi spigoli, rastrelli o raspolli nei fondi altrui non ancora interamenti spogliati dal raccolto. In giudizio era stata acquisita la prova che il proprietario del fondo aveva già effettuato il raccolto e la sola quantità sottratta non poteva, come aveva affermato la Corte, dimostrare il contrario. 2 - 2 - Con il secondo motivo lamentano il difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale argomentato sui motivi di censura sollevati con l'atto di appello. Fra l'altro non si era dato neppure atto che la persona offesa aveva dichiarato di essere stata integralmente risarcita. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi promossi nell'interesse degli imputati sono inammissibili.
1 - Le censure mosse alla sentenza impugnata vertono interamente sulla ricostruzione del fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La Corte territoriale aveva, con motivazione priva di manifesti vizi logici, tratto la prova del fatto che il fondo non era stato ancora interamente spogliato del suo raccolto dal proprietario dalla quantità di frutta sottratta (cinque quintali di agrumi), circostanza che rendeva manifesta il fatto che non si trattasse di un mero residuo del raccolto stesso. Che, poi, tale operazione fosse già stata iniziata non significava che fosse, anche, già terminata. La mancata allegazione al ricorso, che deve essere autosufficiente a pena di inammissibilità, delle integrali dichiarazioni del teste, persona offesa, US FE, che, secondo la difesa dei due imputati, avrebbe riferito di avere già effettuato il raccolto, non consente a questa Corte di vagliare l'alternativa versione proposta dalla medesima.
3 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle amm