Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2989 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Provvedimento di Archiviazione della domanda di flussi per lavoro subordinato stagionale cod. reg. P-CE/L/Q/2023/144219 emesso in data 16.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AR ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, meglio indicato in epigrafe;
- con ordinanza n. 1555 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare;
- parte ricorrente, in prossimità dell’udienza di merito, ha depositato memoria evidenziando di non avere più interesse alla definizione del presente ricorso, in quanto la Prefettura ha provveduto a riaprire il procedimento ed è in attesa dell’emissione dei previsti pareri della Questura e dell’Ispettorato del lavoro;
Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso vada dichiarato improcedibile;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate in considerazione delle peculiari connotazioni della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZI | TI CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.