CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5417/2025 depositato il 22/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EQ GI PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della GI Corte D'Appello Milano - Via Freguglia 1 20100 Milano MI
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250079607768000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente conclude per l'annullamento dell'atto impugnato.
Il rappresentante di EQ GI S.p.A. chiede la cessazione della materia del contendere.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2.
Contro
: EQ GI SpA;
Agenzia delle Entrate Riscossione – Milano;
Ministero della GI, Corte d'appello di Milano, Ufficio recupero credito, in nome del LRPT, e per esso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano che lo rappresenta ex lege,.
Avverso la cartella di pagamento n. 068 2025 00796077 68/000, notificata da Agenzia delle Entrate
Riscossione – Prov. Milano il 26.09.2025 per il pagamento della somma complessiva di € 2.792,52, cartella avente ad oggetto il pagamento del contributo unificato aggiuntivo ex art 13, comma 1 quater, del dpr 115-02, irrogato nei confronti del ricorrente con la sentenza n. 750 del 11.3.2020 della Corte di Appello di Milano , nonché di tutti gli atti presupposti, anche se non conosciuti.
Il ricorrente ritiene infondata e illegittima la pretesa per tutte le ragioni ampiamente esposte nel ricorso introduttivo. – Conclude previa sospensione, accogliere il presente ricorso e dichiarare illegittima, nulla ovvero annullare la cartella di pagamento e i provvedimenti presupposti alla medesima.
AdER costituitasi con controdeduzioni, In via preliminare e pregiudiziale: chiede di dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore. Per EQ GI S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, come da delega, resiste alle censure del ricorrente e conclude di dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 06820250079607768000. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La Corte di Appello di Milano, ritualmente costituitasi con controdeduzioni. rappresentata e difesa anche in via disgiunta, per deleghe a firma del Dirigente della Corte allegate in atti dai propri funzionari Avv.
Difensore_5, e Avv. Difensore_4. Documenta che nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha presentato alcuna istanza di discarico in autotutela ma ha proceduto direttamente con la presentazione del ricorso, questa Corte ha avuto conoscenza della posizione in questione solo con la notifica del ricorso ad opera del sig. Ricorrente_1, successivamente alla quale ha provveduto immediatamente ad inviare ad ADER il Modello B con richiesta di discarico del suddetto credito dal ruolo. Conclude per tutte le ragioni esposte, che sia dichiarata la cessata materia del contendere.
All' odierna udienza in collegamento UAD (da remoto) il difensore del ricorrente si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento.
E' presente il difensore di EQ, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
MOTIVAZIONI
Il giudice, per economia processuale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, decide nel merito la controversia , con sentenza semplificata.
Le ragioni esposte dal ricorrente risultano fondate, di conseguenza il ricorso va accolto.
La stessa Corte di Appello di Milano, ritenute fondate le doglianze del ricorrente, ha provveduto ad inviare ad EQ provvedimento per il discarico del credito dal ruolo.
Rilevato che, in atti non risulta che EQ GI abbia provveduto allo sgravio del ruolo, di conseguenza risulta efficace ancora la cartella impugnata.
Per le ragioni sopra riportate , il ricorso va accolto e per l'effetto si annulla la cartella impugnata.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti, in considerazione della complessa vicenda trattata.
P.Q.M.
La Corte di GI Tributaria di I grado sezione 15 in composizione monocratica, accoglie il ricorso annulla la cartella impugnata, spese compensate.
Il giudice
CH VO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5417/2025 depositato il 22/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EQ GI PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della GI Corte D'Appello Milano - Via Freguglia 1 20100 Milano MI
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250079607768000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente conclude per l'annullamento dell'atto impugnato.
Il rappresentante di EQ GI S.p.A. chiede la cessazione della materia del contendere.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2.
Contro
: EQ GI SpA;
Agenzia delle Entrate Riscossione – Milano;
Ministero della GI, Corte d'appello di Milano, Ufficio recupero credito, in nome del LRPT, e per esso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano che lo rappresenta ex lege,.
Avverso la cartella di pagamento n. 068 2025 00796077 68/000, notificata da Agenzia delle Entrate
Riscossione – Prov. Milano il 26.09.2025 per il pagamento della somma complessiva di € 2.792,52, cartella avente ad oggetto il pagamento del contributo unificato aggiuntivo ex art 13, comma 1 quater, del dpr 115-02, irrogato nei confronti del ricorrente con la sentenza n. 750 del 11.3.2020 della Corte di Appello di Milano , nonché di tutti gli atti presupposti, anche se non conosciuti.
Il ricorrente ritiene infondata e illegittima la pretesa per tutte le ragioni ampiamente esposte nel ricorso introduttivo. – Conclude previa sospensione, accogliere il presente ricorso e dichiarare illegittima, nulla ovvero annullare la cartella di pagamento e i provvedimenti presupposti alla medesima.
AdER costituitasi con controdeduzioni, In via preliminare e pregiudiziale: chiede di dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore. Per EQ GI S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, come da delega, resiste alle censure del ricorrente e conclude di dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 06820250079607768000. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La Corte di Appello di Milano, ritualmente costituitasi con controdeduzioni. rappresentata e difesa anche in via disgiunta, per deleghe a firma del Dirigente della Corte allegate in atti dai propri funzionari Avv.
Difensore_5, e Avv. Difensore_4. Documenta che nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha presentato alcuna istanza di discarico in autotutela ma ha proceduto direttamente con la presentazione del ricorso, questa Corte ha avuto conoscenza della posizione in questione solo con la notifica del ricorso ad opera del sig. Ricorrente_1, successivamente alla quale ha provveduto immediatamente ad inviare ad ADER il Modello B con richiesta di discarico del suddetto credito dal ruolo. Conclude per tutte le ragioni esposte, che sia dichiarata la cessata materia del contendere.
All' odierna udienza in collegamento UAD (da remoto) il difensore del ricorrente si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento.
E' presente il difensore di EQ, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
MOTIVAZIONI
Il giudice, per economia processuale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, decide nel merito la controversia , con sentenza semplificata.
Le ragioni esposte dal ricorrente risultano fondate, di conseguenza il ricorso va accolto.
La stessa Corte di Appello di Milano, ritenute fondate le doglianze del ricorrente, ha provveduto ad inviare ad EQ provvedimento per il discarico del credito dal ruolo.
Rilevato che, in atti non risulta che EQ GI abbia provveduto allo sgravio del ruolo, di conseguenza risulta efficace ancora la cartella impugnata.
Per le ragioni sopra riportate , il ricorso va accolto e per l'effetto si annulla la cartella impugnata.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti, in considerazione della complessa vicenda trattata.
P.Q.M.
La Corte di GI Tributaria di I grado sezione 15 in composizione monocratica, accoglie il ricorso annulla la cartella impugnata, spese compensate.
Il giudice
CH VO