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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Marco Salvatori, in esito all'udienza cartolare del 3.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2431/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...] l'[...], nella qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Persona_1 Impiduglia, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Rita Salvago giusta procura in atti resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., depositato il 12.11.2024, contenente contestuale istanza cautelare e d'urgenza ex 700 c.p.c., , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (di anni 13), dopo aver Persona_1 premesso che quest'ultima risultava iscritta, per l'anno scolastico 2024/2025, alla scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro” di e che, quale CP_1 soggetto riconosciuto come portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992 e, pertanto, destinatario di Piano Educativo Individualizzato ex art. 7, comma 2, D.lgs. 66/2017 nel quale, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, erano state richieste 25 ore settimanali di assistenza specialistica alla autonomia e alla comunicazione, conveniva in giudizio il CP_1
lamentando la natura discriminatoria della condotta tenuta dallo stesso per avere l'Ente, a
[...] fronte delle 25 ore settimanali richieste dal P.E.I. assegnatene il minor numero di 12, poi integrate fino a 16.
Tanto premesso chiedeva il ripristino – anche in via d'urgenza, in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico – del diritto della minore di fruire del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per un numero di ore pari a quello previsto dal P.E.I. Con memoria di costituzione il resistente eccepiva l'infondatezza Controparte_1 delle avverse domande, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 9.1.2025, l'istanza cautelare veniva accolta, e con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025 la causa veniva rinviata, ex art. 281-terdecies c.p.c., per discussione e decisione all'udienza cartolare del 3.12.2025 e, a tale data, presa in decisione per l'emissione della sentenza.
Deve innanzitutto evidenziarsi che non è contestato tra le parti che, successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare di accoglimento del 9.1.2025, il ha provveduto ad Controparte_1 assegnare alla minore le 25 ore per come indicate dal PEI in totale esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa (vedasi nota di trattazione scritta del 24.11.2025 della parte ricorrente).
In ordine alla richiesta di implementazione delle ore, va quindi dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va tuttavia rilevato, in base al principio della soccombenza virtuale, che la domanda formulata in via principale in ordine alla implementazione delle ore deve ritenersi fondatamente azionata.
Infatti, la parte ricorrente risulta avere prodotto il P.E.I., nonché il verbale di approvazione redatto dal G.L.O per l'Inclusione, dai quali emergeva la necessità di intervento di un assistente alla autonomia e alla comunicazione per 25 ore a settimana per l'intero anno scolastico 2024/2025, e non vi è stata contestazione, da parte del Comune di , circa l'assegnazione alla minore di CP_1 un assistente alla autonomia e alla comunicazione per complessive 12 ore settimanali, poi integrate fino a 16 e, quindi, per un numero di ore comunque inferiore a quello indicato nel P.E.I.
Risultano, inoltre, depositati il verbale redatto dalla Commissione Medica Locale dell'A.S.P. di
, nonché il profilo diagnostico funzionale della minore sottoscritto dall'equipe medica del CP_1 Servizio di Neuropsichiatra Infantile, dai quali risulta una condizione di handicap grave dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Orbene in diritto, va evidenziato che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione, con la legge n. 67/2006 è stato introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione e che, alla luce di tale normativa, ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il disabile in condizione svantaggiata rispetto agli altri, deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione indiretta.
Va ritenuto, inoltre, nel caso di specie, che la figura dell'assistente alla autonomia e alla comunicazione (e ciò vale, a maggior ragione, per la figura dall'insegnante specializzato di sostegno) da affiancarsi all'insegnante curriculare, rientra tra le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che la mancata assegnazione, da parte del competente ente locale, del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione, ovvero la contrazione delle ore riservate e riconosciute dal P.E.I. agli studenti con disabilità, configura condotta idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta, vietata dall'art. 2 della L. n. 67/2006, secondo la lettura esegetica di tale norma offerta da Cass., sez. un., n. 25011/2014). Va inoltre rilevato che il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire da quella materna (ancora Cass. n. 25011/2014), così come rammentato del resto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 215/1987) secondo la quale la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità.
Nel caso di specie, il riconoscimento di un monte ore pari a 12 di assistenza specialistica, implementato fino a 16 e, dunque, comunque inferiore rispetto a quello (di 25), previsto dal P.E.I. deve ritenersi non sufficiente a soddisfare le specifiche esigenze dell'alunna posto che: - l'ente nulla risulta avere specificamente dedotto in ordine alla non corretta redazione del P.E.I. prodotto, e alla non gravità delle condizioni psico-fisiche della stessa, o alla insussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio;
- la significativa riduzione del numero di ore di assistenza previste dal P.E.I. non può costituire esercizio legittimo della discrezionalità del CP_1 nell'individuazione di un “accomodamento ragionevole” imposto da esigenze di bilancio, posto che CP_ l' convenuto, nella propria delibera prodotta, ha trascurato di riferire se, ed in che termini, i lamentati limiti di bilancio abbiano inciso anche sulle risorse devolute agli alunni normodotati o su altri impieghi che non rivestono la medesima priorità, omettendo pure di motivare di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta, ovvero di non poter utilizzare altri strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio (cfr Corte Costituzionale n. 275/2016 sul pericolo che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti fondamentali); - che, in ultimo, non emerge in alcun modo, che la mancanza di risorse finanziarie sufficienti per assicurare il servizio o particolari esigenze di bilancio siano mai state portate dal all'attenzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I), in CP_1 via preliminare alla definitiva approvazione dei P.E.I.
Va ulteriormente rilevato che va condiviso l'indirizzo espresso di recente dal Tribunale di Agrigento, in sede collegiale, a mente del quale, sotto il rilevato profilo dell'accomodamento ragionevole, l'accesso alla formazione non può essere limitato da vincoli di bilancio in quanto, a fronte di soggetto affetto da disabilità intellettiva con difficoltà nella comunicazione e nella relazioni sociali connotata da gravità, la scarsità delle risorse finanziarie non può rappresentare un'adeguata motivazione della riduzione dell'assistenza, risultando minusvalente rispetto al bisogno di sostegno (cfr. ordinanza collegiale del 17.4.2025, emessa nell'ambito del proc. RG 54/2025).
Con riferimento all'ulteriore domanda spiegata dal ricorrente, di condanna del CP_1
al risarcimento, a titolo equitativo, del danno subìto dalla minore, va rilevato che il
[...]
ha provveduto ad adempiere, parzialmente all'inizio dell'anno scolastico, e Controparte_1 dunque ad implementare fino a 16 le ore già prima del deposito del ricorso e tempestivamente, in maniera integrale, a seguito dell'ordinanza cautelare emessa (9.1.2025) , alla assegnazione di tutte le 25 ore previste dal PEI, con conseguente solo limitata privazione da parte dell'assistita, dell'ausilio dell'operatore. Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna specifica prova in ordine al danno da questa subìto, e alcuna certificazione medico-specialistica è stata prodotta, proveniente da soggetto terzo (ad esempio neuropsichiatra infantile) a comprova di specifici danni subiti dalla minore e suscettibili di ristoro economico con il risarcimento del danno, nel periodo in cui vi è stata una parziale limitazione nella fruizione delle ore, e tantomeno di singoli episodi di una qualche rilevanza, avvenuti durante l'anno scolastico, strettamente riconducibili eziologicamente alla mancata presenza, dell'assistente all'autonimia e alla comunicazione (nel caso in esame, non si tratta di insegnante di sostegno), in una parte, peraltro, si ripete, soltanto iniziale dell'anno scolastico. Nello specifico caso di specie quindi, alla luce di quanto sopra detto, la domanda risarcitoria va rigettata.
In ordine invece alle spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento in via cautelare della domanda relativa alla implementazione delle ore residue inizialmente non dispensate, e ritenuto che il ha provveduto ad adempiere tempestivamente, in maniera integrale, a seguito CP_1 dell'ordinanza cautelare emessa (9.1.2025), alla assegnazione del monte ore previsto dal P.E.I., con conseguente solo limitata privazione complessiva da parte dell'assistita, dell'ausilio dell'operatore, va ritenuto che le stesse siano compensate per un terzo, e poste a carico del , per Controparte_1 i residui due terzi.
Tali spese si liquidano, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, e del comportamento tenuto, come detto, dal convenuto, dopo l'emissione dell'ordinanza, per tali 2/3, in € 1.000,00, CP_1 oltre accessori come per legge, e che ne va disposta la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando e rigettata ogni altra istanza, eccezione e difesa,
- dichiara cassata la materia del contendere, in ordine alla domanda principale spiegata dalla parte ricorrente, avendo il convenuto , già provveduto all'integrale assegnazione, in Controparte_1 favore della minore , di un assistente alla autonomia e alla comunicazione, per tutte le Persona_1 25 ore settimanali, così come indicato nell'allegato P.E.I. per l'anno scolastico 2024-2025, dopo l'ordinanza cautelare emessa in data 9.1.2025;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, in quanto infondata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio, e pone i residui 2/3 di esse a carico del CP_1
, liquidando, in favore del difensore Avv. Giuseppe Impiduglia dichiaratosi antistatario,
[...] per tali 2/3, l'importo di € 1.000,00 a titolo di onorario, oltre accessori come per legge.
Agrigento, 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Marco Salvatori, in esito all'udienza cartolare del 3.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2431/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...] l'[...], nella qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Persona_1 Impiduglia, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Rita Salvago giusta procura in atti resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., depositato il 12.11.2024, contenente contestuale istanza cautelare e d'urgenza ex 700 c.p.c., , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (di anni 13), dopo aver Persona_1 premesso che quest'ultima risultava iscritta, per l'anno scolastico 2024/2025, alla scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro” di e che, quale CP_1 soggetto riconosciuto come portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992 e, pertanto, destinatario di Piano Educativo Individualizzato ex art. 7, comma 2, D.lgs. 66/2017 nel quale, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, erano state richieste 25 ore settimanali di assistenza specialistica alla autonomia e alla comunicazione, conveniva in giudizio il CP_1
lamentando la natura discriminatoria della condotta tenuta dallo stesso per avere l'Ente, a
[...] fronte delle 25 ore settimanali richieste dal P.E.I. assegnatene il minor numero di 12, poi integrate fino a 16.
Tanto premesso chiedeva il ripristino – anche in via d'urgenza, in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico – del diritto della minore di fruire del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per un numero di ore pari a quello previsto dal P.E.I. Con memoria di costituzione il resistente eccepiva l'infondatezza Controparte_1 delle avverse domande, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 9.1.2025, l'istanza cautelare veniva accolta, e con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025 la causa veniva rinviata, ex art. 281-terdecies c.p.c., per discussione e decisione all'udienza cartolare del 3.12.2025 e, a tale data, presa in decisione per l'emissione della sentenza.
Deve innanzitutto evidenziarsi che non è contestato tra le parti che, successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare di accoglimento del 9.1.2025, il ha provveduto ad Controparte_1 assegnare alla minore le 25 ore per come indicate dal PEI in totale esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa (vedasi nota di trattazione scritta del 24.11.2025 della parte ricorrente).
In ordine alla richiesta di implementazione delle ore, va quindi dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va tuttavia rilevato, in base al principio della soccombenza virtuale, che la domanda formulata in via principale in ordine alla implementazione delle ore deve ritenersi fondatamente azionata.
Infatti, la parte ricorrente risulta avere prodotto il P.E.I., nonché il verbale di approvazione redatto dal G.L.O per l'Inclusione, dai quali emergeva la necessità di intervento di un assistente alla autonomia e alla comunicazione per 25 ore a settimana per l'intero anno scolastico 2024/2025, e non vi è stata contestazione, da parte del Comune di , circa l'assegnazione alla minore di CP_1 un assistente alla autonomia e alla comunicazione per complessive 12 ore settimanali, poi integrate fino a 16 e, quindi, per un numero di ore comunque inferiore a quello indicato nel P.E.I.
Risultano, inoltre, depositati il verbale redatto dalla Commissione Medica Locale dell'A.S.P. di
, nonché il profilo diagnostico funzionale della minore sottoscritto dall'equipe medica del CP_1 Servizio di Neuropsichiatra Infantile, dai quali risulta una condizione di handicap grave dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Orbene in diritto, va evidenziato che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione, con la legge n. 67/2006 è stato introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione e che, alla luce di tale normativa, ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il disabile in condizione svantaggiata rispetto agli altri, deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione indiretta.
Va ritenuto, inoltre, nel caso di specie, che la figura dell'assistente alla autonomia e alla comunicazione (e ciò vale, a maggior ragione, per la figura dall'insegnante specializzato di sostegno) da affiancarsi all'insegnante curriculare, rientra tra le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che la mancata assegnazione, da parte del competente ente locale, del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione, ovvero la contrazione delle ore riservate e riconosciute dal P.E.I. agli studenti con disabilità, configura condotta idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta, vietata dall'art. 2 della L. n. 67/2006, secondo la lettura esegetica di tale norma offerta da Cass., sez. un., n. 25011/2014). Va inoltre rilevato che il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire da quella materna (ancora Cass. n. 25011/2014), così come rammentato del resto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 215/1987) secondo la quale la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità.
Nel caso di specie, il riconoscimento di un monte ore pari a 12 di assistenza specialistica, implementato fino a 16 e, dunque, comunque inferiore rispetto a quello (di 25), previsto dal P.E.I. deve ritenersi non sufficiente a soddisfare le specifiche esigenze dell'alunna posto che: - l'ente nulla risulta avere specificamente dedotto in ordine alla non corretta redazione del P.E.I. prodotto, e alla non gravità delle condizioni psico-fisiche della stessa, o alla insussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio;
- la significativa riduzione del numero di ore di assistenza previste dal P.E.I. non può costituire esercizio legittimo della discrezionalità del CP_1 nell'individuazione di un “accomodamento ragionevole” imposto da esigenze di bilancio, posto che CP_ l' convenuto, nella propria delibera prodotta, ha trascurato di riferire se, ed in che termini, i lamentati limiti di bilancio abbiano inciso anche sulle risorse devolute agli alunni normodotati o su altri impieghi che non rivestono la medesima priorità, omettendo pure di motivare di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta, ovvero di non poter utilizzare altri strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio (cfr Corte Costituzionale n. 275/2016 sul pericolo che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti fondamentali); - che, in ultimo, non emerge in alcun modo, che la mancanza di risorse finanziarie sufficienti per assicurare il servizio o particolari esigenze di bilancio siano mai state portate dal all'attenzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I), in CP_1 via preliminare alla definitiva approvazione dei P.E.I.
Va ulteriormente rilevato che va condiviso l'indirizzo espresso di recente dal Tribunale di Agrigento, in sede collegiale, a mente del quale, sotto il rilevato profilo dell'accomodamento ragionevole, l'accesso alla formazione non può essere limitato da vincoli di bilancio in quanto, a fronte di soggetto affetto da disabilità intellettiva con difficoltà nella comunicazione e nella relazioni sociali connotata da gravità, la scarsità delle risorse finanziarie non può rappresentare un'adeguata motivazione della riduzione dell'assistenza, risultando minusvalente rispetto al bisogno di sostegno (cfr. ordinanza collegiale del 17.4.2025, emessa nell'ambito del proc. RG 54/2025).
Con riferimento all'ulteriore domanda spiegata dal ricorrente, di condanna del CP_1
al risarcimento, a titolo equitativo, del danno subìto dalla minore, va rilevato che il
[...]
ha provveduto ad adempiere, parzialmente all'inizio dell'anno scolastico, e Controparte_1 dunque ad implementare fino a 16 le ore già prima del deposito del ricorso e tempestivamente, in maniera integrale, a seguito dell'ordinanza cautelare emessa (9.1.2025) , alla assegnazione di tutte le 25 ore previste dal PEI, con conseguente solo limitata privazione da parte dell'assistita, dell'ausilio dell'operatore. Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna specifica prova in ordine al danno da questa subìto, e alcuna certificazione medico-specialistica è stata prodotta, proveniente da soggetto terzo (ad esempio neuropsichiatra infantile) a comprova di specifici danni subiti dalla minore e suscettibili di ristoro economico con il risarcimento del danno, nel periodo in cui vi è stata una parziale limitazione nella fruizione delle ore, e tantomeno di singoli episodi di una qualche rilevanza, avvenuti durante l'anno scolastico, strettamente riconducibili eziologicamente alla mancata presenza, dell'assistente all'autonimia e alla comunicazione (nel caso in esame, non si tratta di insegnante di sostegno), in una parte, peraltro, si ripete, soltanto iniziale dell'anno scolastico. Nello specifico caso di specie quindi, alla luce di quanto sopra detto, la domanda risarcitoria va rigettata.
In ordine invece alle spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento in via cautelare della domanda relativa alla implementazione delle ore residue inizialmente non dispensate, e ritenuto che il ha provveduto ad adempiere tempestivamente, in maniera integrale, a seguito CP_1 dell'ordinanza cautelare emessa (9.1.2025), alla assegnazione del monte ore previsto dal P.E.I., con conseguente solo limitata privazione complessiva da parte dell'assistita, dell'ausilio dell'operatore, va ritenuto che le stesse siano compensate per un terzo, e poste a carico del , per Controparte_1 i residui due terzi.
Tali spese si liquidano, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, e del comportamento tenuto, come detto, dal convenuto, dopo l'emissione dell'ordinanza, per tali 2/3, in € 1.000,00, CP_1 oltre accessori come per legge, e che ne va disposta la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando e rigettata ogni altra istanza, eccezione e difesa,
- dichiara cassata la materia del contendere, in ordine alla domanda principale spiegata dalla parte ricorrente, avendo il convenuto , già provveduto all'integrale assegnazione, in Controparte_1 favore della minore , di un assistente alla autonomia e alla comunicazione, per tutte le Persona_1 25 ore settimanali, così come indicato nell'allegato P.E.I. per l'anno scolastico 2024-2025, dopo l'ordinanza cautelare emessa in data 9.1.2025;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, in quanto infondata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio, e pone i residui 2/3 di esse a carico del CP_1
, liquidando, in favore del difensore Avv. Giuseppe Impiduglia dichiaratosi antistatario,
[...] per tali 2/3, l'importo di € 1.000,00 a titolo di onorario, oltre accessori come per legge.
Agrigento, 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Salvatori