Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 17/03/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Majorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento prot. 22/2025 CAT.A. 12/IMM/SEZ. IV- L.P. emesso dal Questore di Agrigento in data 03.11.2025 con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato avanzata il 28.1.2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NA AT e udito il difensore per la parte resistente, nessuno presente per il ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato atto a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone:
- di aver ottenuto, ai sensi dell’art. 32, c. 3, d.lgs. n. 25/2008, il permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito di istanza presentata in data 25/1/2023 (quanto al permesso di soggiorno per protezione internazionale) e trasmissione degli atti al Questore da parte della Commissione territoriale;
- di aver presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- che detta domanda è stata dichiarata inammissibile in quanto la l. 50/2023 ha abrogato la conversione dei permessi per protezione speciale ex art. 32, c. 3, d.lgs. n. 25/2008;
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 20/2023 – erronea interpretazione della nozione di “disciplina previgente ””, atteso che l’art. 7 d.l. 20/2023, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 50/2023, ha abrogato l’art. 6, c. 1 bis lett. a), d.lgs. n. 286/1998, che prevedeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma ha fatto salve le istanze dei cittadini stranieri che avessero già presentato domanda per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione internazionale
2.2. “ Violazione del principio di buona amministrazione e di ragionevolezza ex art. 97 Cost. – eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta ”, atteso che l’interpretazione della norma applicata dalla p.a. nell’adozione del provvedimento impugnato crea una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione, differenziati unicamente dai tempi di lavorazione delle pratiche amministrative.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con una memoria di mera forza.
4. All’udienza camerale del 29.1.2026, previo avviso sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione
5. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Invero:
- l’istanza per il riconoscimento della protezione internazionale è stata presentata in data 25/1/2023;
- essa è stata rigettata dalla Commissione Territoriale con provvedimento del 27/10/2023, ma ritenuta meritevole di esame da parte del Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato poi in data 5/3/2024;
- secondo il prevalente orientamento, anche di questo T.a.r., la legge (v. combinato disposto dell’art. 7, c. 1, lett. a) e c. 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023), ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione internazionale (cui sia seguito il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale), che deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione che ha abrogato l’istituto della conversione (la l. n. 50/2023, entrata in vigore il 6/5/2023) (cfr. T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, sent., 29 aprile 2025, n. 908 e successive); ne consegue che sono suscettibili di conversione le istanze presentate sino al 5/5/2023;
- nel caso di specie, come detto, l’istanza è stata presentata in data 25/1/2023 ed è quindi ammissibile.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato (ne consegue, come effetto conformativo, l’obbligo della Questura di Agrigento di esaminare la domanda del ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in relazione ai requisiti richiesti dalla legge).
6. Sussistendone i presupposti, il Collegio ammette al patrocinio delle spese dello Stato il ricorrente (da liquidarsi con separato decreto collegiale, previa istanza del difensore, corredata della prova della persistenza dei requisiti reddituali per l’anno 2025, nonché l’attestazione comprovante l’iscrizione del difensore nell’elenco di cui all’art. 81 del d.p.r. 115/2002).
7. Le spese di giudizio possono essere compensate la tra le parti tenuto conto della poca chiarezza della normativa in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese;
- ammette parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC RI, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
NA AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AT | IC RI |
IL SEGRETARIO