Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 17/03/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 43/2026/GC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE AG
composta dai seguenti magistrati:
AS PERIN Presidente Alberto RIGONI Consigliere AR CATALANO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel seguente giudizio di conto iscritto nel registro di segreteria al n. 46566;
Relazione di Discarico n. 55-2025 Conto Giudiziale n. 135849 - CONSEGNATARIO TITOLI AZIONARI reso dall'Agente Contabile LANDI STEFANO - C.F. [...]della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO REGGIO EMILIA - per la Provincia di REGGIO EMILIA per il periodo 01/01/2023 - 12/07/2023 depositato il 08/11/2023.
Rilevato:
che con relazione nr. 55 del 2025, il Magistrato relatore ha concluso per la declaratoria di regolarità del conto soprariportato;
che veniva espresso avviso ostativo della Procura poiché nella documentazione allegata in atti erano sono state indicate solo alcune delle partecipazioni azionarie possedute, restando escluse ulteriori partecipazioni societarie così come rilevato dalla relazione illustrativa al rendiconto comunale; che i valori sono stati rendicontati al loro valore nominale, anziché al loro valore attuale dedotto dal valore al patrimonio netto, che risulta appuntato in una colonna note, non rilevando pertanto ai fini della regolarità del conto giudiziale;
che con decreto del 27.5.2025 il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l’udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 19.11.2025 assegnando a tutto il giorno 30.11.2025 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e le conclusioni del Pubblico Ministero;
che in data 30.10.2025 la Procura Regionale ha depositato puntuale memoria, con la quale ha concluso per il rinvio del conto al magistrato istruttore;
che all’udienza del 19.11.2025, con l’assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il P.R. nella persona del S.P.G. dott.ssa Claudia Desogus ha concluso reiterando le conclusioni rassegnate nella propria memoria; l’avv. Elena Pontiroli, in rappresentanza del convenuto ND NO, si è richiamata agli scritti depositati ed ha insistito per il discarico dell’agente contabile;
che in data 19.11.2025 con ordinanza nr. 93 del 2025 la Sezione ha disposto che l’agente contabile, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, tramite un’ulteriore verifica dei conti in oggetto, regolarizzi il conto fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 4 marzo 2026.
Rilevato che in data 29.1.2026 il sig. ND ha dato corso alla ordinanza collegiale;
Che all’udienza del 04.03.2026, con l’assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, presenti il Procuratore Regionale dott. Claudio Chiarenza e l’avv. Elena Pontiroli, in rappresentanza del convenuto ND NO la causa passava in decisione;
Considerato:
che il Sig. NO ND è incorso in un errore materiale nel deposito del conto giudiziale, che risultava, pertanto, non inclusivo delle ulteriori partecipazioni, diverse dalle azioni, detenute dall’Amministrazione, e che egli aveva operato in base alla circolare del Presidente della Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale dell’Emilia Romagna del 13 giugno 2023, per ciò che riguarda la scelta del criterio di determinazione del valore delle quote di partecipazione oggetto del conto giudiziale e che quindi la Sezione con ordinanza 93 del 2025 ha disposto che l’agente contabile entro 60 giorni dalla comunicazione della medesima, tramite un’ulteriore verifica dei conti in oggetto regolarizzi il conto;
che l’agente ha depositato in data 29.1.2026 il conto delle partecipazioni al valore netto;
che pertanto il conto può essere discaricato;
che quanto alle spese, non potendo disporsi in maniera conforme a quanto chiesto dal P.R. (nulla per le spese) atteso che vi è stata costituzione;
che sussistono gravi ed eccezionali ragioni, quali il mutamento della giurisprudenza, per la compensazione delle spese
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Emilia – Romagna dichiara la regolarità del Conto Giudiziale n. 135849 - CONSEGNATARIO TITOLI AZIONARI reso dall'Agente Contabile LANDI STEFANO - C.F. [...]della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO REGGIO EMILIA - per la Provincia di REGGIO EMILIA per il periodo 01/01/2023 - 12/07/2023 depositato il 08/11/2023 e integrato in data 29.1.2026;
compensa le spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4.3.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(AR CA) (AS RI)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 17/03/2026 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente