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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2025, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. LB TE Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa LA UL Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2730/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GROSSO MONICA Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLO CP_1 C.F._2 LO CA in forza di procura speciale in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale udienza 24.9.25): conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc
Per parte resistente (come da verbale udienza 24.9.25): conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc salvo in punto mantenimento per cui insiste nelle istanze in atti
Per il PM nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 I signori e contraevano matrimonio in Tunisia il Parte_1 CP_1 01/01/1997.
Dal matrimonio nascevano quattro figli: n. il 3.1.1999), (n. il 4.8.2004), Per_1 Per_2 Per_3 (n. il 30.8.2007) e (n. il 30.9.2015). Per_4
Con ricorso depositato il 14/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Domandava, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato a sé dei figli minori e l'assegnazione a sé della casa Per_3 Per_4 coniugale, la regolamentazione delle visite paterne nonché la previsione di un contributo a carico del marito per il mantenimento dei tre figli e di E. 900 al mese oltre al 50% delle Per_2 Per_3 Per_4 spese straordinarie ed all'intero assegno unico a proprio favore.
Con comparsa depositata il 9.9.2024 si costituiva in giudizio , chiedendo in CP_1 via preliminare la sospensione del presente giudizio in ragione della pendenza di quello avanti al Tribunale tunisino e, nel merito, la separazione, l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_3
l'assegnazione della casa coniugale a favore della controparte, la regolamentazione delle visite Per_4 padre-figli minori e la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli minori di E. 450 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, ferma la suddivisione al 50% dell'assegno unico.
All'udienza del 7.10.2024 sono state sentite le parti ed all'esito le stesse sono state autorizzate a vivere separate.
Con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc in data 16.1.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, sono state respinte le istanze istruttorie delle parti, è stato assegnato termine per la produzione della documentazione reddituale aggiornata, è stata disposta l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi di territorio ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 24.9.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'istanza di sospensione del giudizio
Il resistente, con la memoria di costituzione, aveva domandato la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di quello avanti all'autorità giudiziaria tunisina.
L'istanza è stata respinta dal Giudice Relatore con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, alla cui motivazione si fa integrale rinvio.
All'ultima udienza entrambe le parti hanno dato atto e documentato che il giudizio tunisino si è concluso, convenendo sulla diversità di detto giudizio rispetto al presente.
Non si fa luogo, pertanto, ad alcuna pronuncia sul punto.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le stesse, tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
pagina 2 di 6 Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha domandato, con l'atto introduttivo del giudizio (e poi ancora con la memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc) l'addebito della separazione al marito, lamentando che quest'ultimo abbia intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, abbia fatto venir meno il proprio affetto ed il proprio contributo al ménage familiare, sia stato verbalmente aggressivo nei riguardi dei figli, specie dei due più grandi, e abbia autonomamente abbandonato la casa familiare.
All'ultima udienza del 24.9.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, tuttavia, la ricorrente si è limitata a domandare la conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, senza riproporre la domanda di addebito della separazione.
A tal riguardo si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda" (tra le altre, Cass. n. 12756/2024, in connessione con Cass. n. 723/2021)” (cfr. più di recente, ex multis, Cass. Civ. 14170/2025).
In una recente pronuncia, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato -facendo proprio un orientamento più rigoroso- che “affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 1, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Rv. 656277 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 - 01)” (cfr. Cass. Civ. 23719/2024).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione possa considerarsi -pur implicitamente- rinunciata atteso che: (i) detta domanda non è stata riproposta dalla ricorrente in seno alla precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale della causa;
(ii) la ricorrente non ha neppure reiterato all'ultima udienza le istanze istruttorie formulate e non ammesse dal Giudice Relatore ed è ragionevole ritenere che, ove avesse inteso instare nella domanda di addebito, le avrebbe riproposte, essendo intese a provare i fatti a supporto della richiesta. Al contrario, la circostanza che la ricorrente abbia chiesto la conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, che in punto istanze istruttorie le rigettava, è elemento che induce vieppiù a ritenere venuto meno l'interesse della parte a coltivare ed insistere nella domanda di cui si discorre.
Per quanto esposto, non si fa luogo ad alcuna statuizione sulla richiesta attorea di addebito, trattandosi di domanda che si considera abbandonata.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Preliminarmente, deve darsi atto che, nelle more del giudizio, anche il terzogenito della coppia,
ha conseguito la maggiore età e, pertanto, è venuto meno il presupposto per provvedere in Per_3 ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Per quanto concerne, invece, (di anni 10), si confermano in punto affidamento, Per_4 collocazione abitativa e regime di visita padre-figlio le disposizioni dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, attesa la conforme domanda in tal senso formulata dalle parti e non essendo emerse dagli aggiornamenti dei Servizi territoriali ragioni per mutare un siffatto assetto (v. rel. SS del 22.9.25).
pagina 3 di 6 Da tali aggiornamenti risulta, infatti, che il minore frequenti il padre e pernotti anche dal medesimo. Inoltre, il Servizio Sociale ha evidenziato come la conflittualità genitoriale persista in relazione per lo più agli aspetti economici, mentre rispetto all'organizzazione del minore e al tempo che il padre trascorre con quest'ultimo non emergono contrasti tra i due genitori che riescono ad organizzarsi, assecondando la volontà del minore anche in giornate extra rispetto a quelle previste dal calendario stabilito con l'ordinanza (v. rel. cit.).
Appare nondimeno necessario disporre, nell'interesse del minore, la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio per il monitoraggio della situazione e la continuazione degli interventi di supporto, fra cui quello educativo, fin quando stimato opportuno da parte degli operatori incaricati.
Sull'assegnazione della casa familiare
Si conferma l'assegnazione della casa coniugale (in locazione) a favore della ricorrente, come già disposto con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, in quanto genitore convivente con la prole minore e non essendovi stata opposizione da parte del resistente.
Sul mantenimento della prole
In punto mantenimento della prole, la ricorrente ha domandato la conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, mentre il resistente ha richiamato le proprie conclusioni e, dunque, ha instato per la (sola) previsione di un contributo al mantenimento di E. 450 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e la suddivisione al 50% dell'assegno unico.
In sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice Relatore ha così motivato la previsione del contributo al mantenimento della prole a carico del resistente: “che, quanto al mantenimento della prole, tenuto conto dei redditi delle parti quali risultano dalle rispettive allegazioni e produzioni documentali (la ricorrente vive coi figli in un immobile in locazione e svolge da tempo l'attività di badante con redditi imponibili annui tra E. 13.000 e 15.000, corrispondenti ad un reddito mensile netto di circa E. 1.100 / 1.200 calcolato su 12 mensilità, cfr. CU 2021, 2022, 2023; il resistente vive presso la casa di un familiare ed è lavoratore autonomo nel campo della segnaletica stradale con redditi imponibili dichiarati di circa E. 14.500, cfr. Mod. Unico 2023), dei maggiori compiti di accudimento dei figli gravanti sulla madre e della circostanza che il resistente ha fornito una documentazione parziale della propria condizione economica, avendo del tutto omesso la produzione degli estratti c/c in violazione dell'art. 473bis 12 cpc, che entrambe le parti percepiscono l'assegno unico (pari a circa E. 330/mese pro quota), che non è allo stato provata l'autosufficienza economica del secondogenito né che egli viva autonomamente (quanto ad è la stessa Per_2 Per_5 ricorrente ad allegarne l'indipendenza economica), che il resistente ha sinora interamente sostenuto le spese di locazione relative all'immobile abitato dalla moglie coi figli (circostanza pacifica allegata da entrambe le parti), debba stabilirsi a carico del l'obbligo di contribuire, a far data dalla CP_1 domanda giudiziale e sino a quando sopporterà per intero le predette spese locatizie, al mantenimento dei figli e mediante il versamento della somma mensile di E. 450 (E. Per_2 Per_3 Per_4 150/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
a partire da quando egli non sosterrà più le spese di locazione, detto contributo dev'essere aumentato ad E. 750 al mese (E. 250/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo;
che l'assegno unico spetta al 50% ad entrambi i genitori ex art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/2021, atteso il regime di affidamento condiviso”.
Si precisa che il video indicato dalla ricorrente come allegato n. 3 al ricorso non risulta versato in atti, ma trattasi di documento che non si appalesa, in ogni caso, rilevante ai fini della presente decisione, avendo la ricorrente instato nella conferma del provvedimento provvisorio ed urgente ex art. 473bis 22 cpc.
pagina 4 di 6 Ciò posto, non è provata la sopravvenienza, rispetto al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, di circostanze che abbiano significativamente modificato la situazione delle parti.
Si ribadisce in questa sede l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dal resistente e non ammesse dal Giudice Relatore con la predetta ordinanza, richiamandosi al riguardo la relativa motivazione che il Collegio condivide e fa propria.
Non vi è prova che il figlio maggiorenne (di anni 21) abbia raggiunto l'indipendenza Per_2 economica né che viva autonomamente;
in senso contrario depone, anzi, la relazione sociale del 22.9.25 ove si dà atto che i figli convivono con la madre nella casa familiare.
La documentazione reddituale più aggiornata versata in atti dalle parti non comprova significative modifiche: il Modello Unico 2024 prodotto dal resistente registra un lieve incremento reddituale rispetto all'anno precedente, risultando quest'ultimo aver percepito nel 2023 un reddito lordo d'impresa pari ad E. 19.451 mentre nel 2022 pari ad E. 14.536 (cfr. Mod. Unico 2023).
Dalla relazione sociale emerge, inoltre, che il terzogenito -a dispetto del minore Per_3 Per_4 non ha rapporti con il padre, mostrandosi al momento completamente chiuso nei confronti del genitore (v. rel. SS del 22.9.25), sicchè quest'ultimo non sopporta oneri di mantenimento diretto del ragazzo che, per converso, gravano interamente sulla madre.
Non sussistono, pertanto, ragioni per modificare l'assetto economico stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che -per quanto consta al Collegio- non risulta neppure reclamata.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (valutato anche in rapporto alle originarie domande formulate da entrambe le parti), le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c., dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_4 anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, Per_4 salve diverse e più ampie intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera;
− un pomeriggio dall'uscita da scuola alla sera (dopo cena) nella settimana che termina con il week-end di spettanza paterna;
− due pomeriggi dall'uscita da scuola alla sera (dopo cena) nella settimana che termina con il week-end di spettanza materna;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno del minore secondo il criterio dell'alternanza;
pagina 5 di 6 − durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari); dispone l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, a favore della ricorrente Pt_1 dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio per il monitoraggio della situazione e la continuazione degli interventi di supporto, fra cui quello educativo, a favore del minore fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig.
corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento dei figli e a far CP_1 Per_2 Per_3 Per_4 data dalla domanda giudiziale e sino a quando sopporterà le spese di locazione della casa coniugale, l'assegno periodico di € 450 (E. 150/mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. A partire da quanto non sopporterà più le suddette spese locatizie, egli contribuirà al mantenimento dei figli versando, entro il 5 di ogni mese, l'assegno periodico di E. 750 (E. 250/mese per figlio). In ogni caso, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% fra le parti;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA UL LB TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. LB TE Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa LA UL Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2730/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GROSSO MONICA Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLO CP_1 C.F._2 LO CA in forza di procura speciale in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale udienza 24.9.25): conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc
Per parte resistente (come da verbale udienza 24.9.25): conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc salvo in punto mantenimento per cui insiste nelle istanze in atti
Per il PM nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 I signori e contraevano matrimonio in Tunisia il Parte_1 CP_1 01/01/1997.
Dal matrimonio nascevano quattro figli: n. il 3.1.1999), (n. il 4.8.2004), Per_1 Per_2 Per_3 (n. il 30.8.2007) e (n. il 30.9.2015). Per_4
Con ricorso depositato il 14/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Domandava, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato a sé dei figli minori e l'assegnazione a sé della casa Per_3 Per_4 coniugale, la regolamentazione delle visite paterne nonché la previsione di un contributo a carico del marito per il mantenimento dei tre figli e di E. 900 al mese oltre al 50% delle Per_2 Per_3 Per_4 spese straordinarie ed all'intero assegno unico a proprio favore.
Con comparsa depositata il 9.9.2024 si costituiva in giudizio , chiedendo in CP_1 via preliminare la sospensione del presente giudizio in ragione della pendenza di quello avanti al Tribunale tunisino e, nel merito, la separazione, l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_3
l'assegnazione della casa coniugale a favore della controparte, la regolamentazione delle visite Per_4 padre-figli minori e la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli minori di E. 450 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, ferma la suddivisione al 50% dell'assegno unico.
All'udienza del 7.10.2024 sono state sentite le parti ed all'esito le stesse sono state autorizzate a vivere separate.
Con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc in data 16.1.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, sono state respinte le istanze istruttorie delle parti, è stato assegnato termine per la produzione della documentazione reddituale aggiornata, è stata disposta l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi di territorio ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 24.9.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'istanza di sospensione del giudizio
Il resistente, con la memoria di costituzione, aveva domandato la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di quello avanti all'autorità giudiziaria tunisina.
L'istanza è stata respinta dal Giudice Relatore con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, alla cui motivazione si fa integrale rinvio.
All'ultima udienza entrambe le parti hanno dato atto e documentato che il giudizio tunisino si è concluso, convenendo sulla diversità di detto giudizio rispetto al presente.
Non si fa luogo, pertanto, ad alcuna pronuncia sul punto.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le stesse, tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
pagina 2 di 6 Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha domandato, con l'atto introduttivo del giudizio (e poi ancora con la memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc) l'addebito della separazione al marito, lamentando che quest'ultimo abbia intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, abbia fatto venir meno il proprio affetto ed il proprio contributo al ménage familiare, sia stato verbalmente aggressivo nei riguardi dei figli, specie dei due più grandi, e abbia autonomamente abbandonato la casa familiare.
All'ultima udienza del 24.9.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, tuttavia, la ricorrente si è limitata a domandare la conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, senza riproporre la domanda di addebito della separazione.
A tal riguardo si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda" (tra le altre, Cass. n. 12756/2024, in connessione con Cass. n. 723/2021)” (cfr. più di recente, ex multis, Cass. Civ. 14170/2025).
In una recente pronuncia, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato -facendo proprio un orientamento più rigoroso- che “affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 1, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Rv. 656277 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 - 01)” (cfr. Cass. Civ. 23719/2024).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione possa considerarsi -pur implicitamente- rinunciata atteso che: (i) detta domanda non è stata riproposta dalla ricorrente in seno alla precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale della causa;
(ii) la ricorrente non ha neppure reiterato all'ultima udienza le istanze istruttorie formulate e non ammesse dal Giudice Relatore ed è ragionevole ritenere che, ove avesse inteso instare nella domanda di addebito, le avrebbe riproposte, essendo intese a provare i fatti a supporto della richiesta. Al contrario, la circostanza che la ricorrente abbia chiesto la conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, che in punto istanze istruttorie le rigettava, è elemento che induce vieppiù a ritenere venuto meno l'interesse della parte a coltivare ed insistere nella domanda di cui si discorre.
Per quanto esposto, non si fa luogo ad alcuna statuizione sulla richiesta attorea di addebito, trattandosi di domanda che si considera abbandonata.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Preliminarmente, deve darsi atto che, nelle more del giudizio, anche il terzogenito della coppia,
ha conseguito la maggiore età e, pertanto, è venuto meno il presupposto per provvedere in Per_3 ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Per quanto concerne, invece, (di anni 10), si confermano in punto affidamento, Per_4 collocazione abitativa e regime di visita padre-figlio le disposizioni dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, attesa la conforme domanda in tal senso formulata dalle parti e non essendo emerse dagli aggiornamenti dei Servizi territoriali ragioni per mutare un siffatto assetto (v. rel. SS del 22.9.25).
pagina 3 di 6 Da tali aggiornamenti risulta, infatti, che il minore frequenti il padre e pernotti anche dal medesimo. Inoltre, il Servizio Sociale ha evidenziato come la conflittualità genitoriale persista in relazione per lo più agli aspetti economici, mentre rispetto all'organizzazione del minore e al tempo che il padre trascorre con quest'ultimo non emergono contrasti tra i due genitori che riescono ad organizzarsi, assecondando la volontà del minore anche in giornate extra rispetto a quelle previste dal calendario stabilito con l'ordinanza (v. rel. cit.).
Appare nondimeno necessario disporre, nell'interesse del minore, la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio per il monitoraggio della situazione e la continuazione degli interventi di supporto, fra cui quello educativo, fin quando stimato opportuno da parte degli operatori incaricati.
Sull'assegnazione della casa familiare
Si conferma l'assegnazione della casa coniugale (in locazione) a favore della ricorrente, come già disposto con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, in quanto genitore convivente con la prole minore e non essendovi stata opposizione da parte del resistente.
Sul mantenimento della prole
In punto mantenimento della prole, la ricorrente ha domandato la conferma dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, mentre il resistente ha richiamato le proprie conclusioni e, dunque, ha instato per la (sola) previsione di un contributo al mantenimento di E. 450 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e la suddivisione al 50% dell'assegno unico.
In sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice Relatore ha così motivato la previsione del contributo al mantenimento della prole a carico del resistente: “che, quanto al mantenimento della prole, tenuto conto dei redditi delle parti quali risultano dalle rispettive allegazioni e produzioni documentali (la ricorrente vive coi figli in un immobile in locazione e svolge da tempo l'attività di badante con redditi imponibili annui tra E. 13.000 e 15.000, corrispondenti ad un reddito mensile netto di circa E. 1.100 / 1.200 calcolato su 12 mensilità, cfr. CU 2021, 2022, 2023; il resistente vive presso la casa di un familiare ed è lavoratore autonomo nel campo della segnaletica stradale con redditi imponibili dichiarati di circa E. 14.500, cfr. Mod. Unico 2023), dei maggiori compiti di accudimento dei figli gravanti sulla madre e della circostanza che il resistente ha fornito una documentazione parziale della propria condizione economica, avendo del tutto omesso la produzione degli estratti c/c in violazione dell'art. 473bis 12 cpc, che entrambe le parti percepiscono l'assegno unico (pari a circa E. 330/mese pro quota), che non è allo stato provata l'autosufficienza economica del secondogenito né che egli viva autonomamente (quanto ad è la stessa Per_2 Per_5 ricorrente ad allegarne l'indipendenza economica), che il resistente ha sinora interamente sostenuto le spese di locazione relative all'immobile abitato dalla moglie coi figli (circostanza pacifica allegata da entrambe le parti), debba stabilirsi a carico del l'obbligo di contribuire, a far data dalla CP_1 domanda giudiziale e sino a quando sopporterà per intero le predette spese locatizie, al mantenimento dei figli e mediante il versamento della somma mensile di E. 450 (E. Per_2 Per_3 Per_4 150/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
a partire da quando egli non sosterrà più le spese di locazione, detto contributo dev'essere aumentato ad E. 750 al mese (E. 250/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo;
che l'assegno unico spetta al 50% ad entrambi i genitori ex art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/2021, atteso il regime di affidamento condiviso”.
Si precisa che il video indicato dalla ricorrente come allegato n. 3 al ricorso non risulta versato in atti, ma trattasi di documento che non si appalesa, in ogni caso, rilevante ai fini della presente decisione, avendo la ricorrente instato nella conferma del provvedimento provvisorio ed urgente ex art. 473bis 22 cpc.
pagina 4 di 6 Ciò posto, non è provata la sopravvenienza, rispetto al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, di circostanze che abbiano significativamente modificato la situazione delle parti.
Si ribadisce in questa sede l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dal resistente e non ammesse dal Giudice Relatore con la predetta ordinanza, richiamandosi al riguardo la relativa motivazione che il Collegio condivide e fa propria.
Non vi è prova che il figlio maggiorenne (di anni 21) abbia raggiunto l'indipendenza Per_2 economica né che viva autonomamente;
in senso contrario depone, anzi, la relazione sociale del 22.9.25 ove si dà atto che i figli convivono con la madre nella casa familiare.
La documentazione reddituale più aggiornata versata in atti dalle parti non comprova significative modifiche: il Modello Unico 2024 prodotto dal resistente registra un lieve incremento reddituale rispetto all'anno precedente, risultando quest'ultimo aver percepito nel 2023 un reddito lordo d'impresa pari ad E. 19.451 mentre nel 2022 pari ad E. 14.536 (cfr. Mod. Unico 2023).
Dalla relazione sociale emerge, inoltre, che il terzogenito -a dispetto del minore Per_3 Per_4 non ha rapporti con il padre, mostrandosi al momento completamente chiuso nei confronti del genitore (v. rel. SS del 22.9.25), sicchè quest'ultimo non sopporta oneri di mantenimento diretto del ragazzo che, per converso, gravano interamente sulla madre.
Non sussistono, pertanto, ragioni per modificare l'assetto economico stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che -per quanto consta al Collegio- non risulta neppure reclamata.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (valutato anche in rapporto alle originarie domande formulate da entrambe le parti), le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c., dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_4 anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, Per_4 salve diverse e più ampie intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera;
− un pomeriggio dall'uscita da scuola alla sera (dopo cena) nella settimana che termina con il week-end di spettanza paterna;
− due pomeriggi dall'uscita da scuola alla sera (dopo cena) nella settimana che termina con il week-end di spettanza materna;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno del minore secondo il criterio dell'alternanza;
pagina 5 di 6 − durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari); dispone l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, a favore della ricorrente Pt_1 dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio per il monitoraggio della situazione e la continuazione degli interventi di supporto, fra cui quello educativo, a favore del minore fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig.
corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento dei figli e a far CP_1 Per_2 Per_3 Per_4 data dalla domanda giudiziale e sino a quando sopporterà le spese di locazione della casa coniugale, l'assegno periodico di € 450 (E. 150/mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. A partire da quanto non sopporterà più le suddette spese locatizie, egli contribuirà al mantenimento dei figli versando, entro il 5 di ogni mese, l'assegno periodico di E. 750 (E. 250/mese per figlio). In ogni caso, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% fra le parti;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA UL LB TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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