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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1640/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14177/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000801957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso notificato alla Regione Campania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00008019 57 000 , relativa a tassa auto 2019, contestando:
• La mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo;
• Il merito della pretesa contenuta nella cartella impugnata;
• La prescrizione del credito, la decadenza dell'azione di riscossione;
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
Non si costituiva in giudizio il concessionario la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo va rilevato che la costituita parte resistente non ha documentato la regolare notifica dell'atto prodromico, avviso accertamento n. 964005595717, presuntivamente eseguita il 02.08.2022.
Invero, la cartolina prodotta non reca data né sottoscrizione dell'incaricato alla consegna e, pertanto, non
è idonea al perfezionamento della notifica.
Inoltre la Regione Campania, non costituendosi in giudizio, ha implicitamente rinunciato a fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di pagamento posto a fondamento della cartella impugnata.
Trattasi di obbligo gravante sull'Ente impositore che trova la sua genesi nel dettato dell'art. 26 comma 4 dpr
602/1973, che sancisce l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente e dell'amministrazione “.
Non comprovando la tempestività e regolarità delle notifiche dell'avviso di pagamento presupposto della cartella esattoriale, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, il ricorso va accolto con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 278,00,oltre al rimborso forfettario delle spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 278,00,oltre al rimborso forfettario delle spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore antistatario.
Napoli, 9.12.2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14177/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000801957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso notificato alla Regione Campania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00008019 57 000 , relativa a tassa auto 2019, contestando:
• La mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo;
• Il merito della pretesa contenuta nella cartella impugnata;
• La prescrizione del credito, la decadenza dell'azione di riscossione;
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
Non si costituiva in giudizio il concessionario la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo va rilevato che la costituita parte resistente non ha documentato la regolare notifica dell'atto prodromico, avviso accertamento n. 964005595717, presuntivamente eseguita il 02.08.2022.
Invero, la cartolina prodotta non reca data né sottoscrizione dell'incaricato alla consegna e, pertanto, non
è idonea al perfezionamento della notifica.
Inoltre la Regione Campania, non costituendosi in giudizio, ha implicitamente rinunciato a fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di pagamento posto a fondamento della cartella impugnata.
Trattasi di obbligo gravante sull'Ente impositore che trova la sua genesi nel dettato dell'art. 26 comma 4 dpr
602/1973, che sancisce l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente e dell'amministrazione “.
Non comprovando la tempestività e regolarità delle notifiche dell'avviso di pagamento presupposto della cartella esattoriale, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, il ricorso va accolto con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 278,00,oltre al rimborso forfettario delle spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 278,00,oltre al rimborso forfettario delle spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore antistatario.
Napoli, 9.12.2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco