Art. 10.
Per il trasferimento degli ingegneri del Corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonche' del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del presidente del Magistrato per il Po o del presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.
Per il trasferimento degli ingegneri del Corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonche' del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del presidente del Magistrato per il Po o del presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.