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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
FR MM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4566/2022 depositato il 26/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2221/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 21/03/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170001972601000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore del contribuente insiste nelle conclusioni dell'appello, facendo presente che la sentenza n. 2230/2025 resa da questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha annullato l'avviso di di liquidazione presupposto della cartella impugnata nel presente giudizio e che tale sentenza
è passata in giudicato. Non essendo dovute le imposte di cui all'avviso di liquidazione, non sono dovute evidentemente neanche le sanzioni indicate nella cartella impugnata nel presente giudizio.
Appellata: Il rappresentante dell'Ufficio chiede il rigetto dell'appello e rileva che la cartella è stata parzialmente sgravata in esecuzione della sentenza n. 2230/2025 e che la somma residua di euro
3.266,45 è dovuta in quanto riguarda la tassazione del decreto ingiuntivo (voce che non è stata annullata dai giudici tributari).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a mezzo posta in data 7.11.2017 Ricorrente_2 e Ricorrente_1 convenivano in giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, l'Agenzia delle Entrate proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 2932017 0001972601, notificata in data 16.5.2017, relativa al mancato pagamento dell'imposta di registro, oltre sanzioni ed oneri accessori, per la registrazione del Decreto ingiuntivo n. 187/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone.
I ricorrenti deducevano di avere già impugnato – con separato ricorso/reclamo – l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni n. 2015/001/DI/000000187/0/004, ricevuto in data 16/05/2016, avverso il quale avevano dedotto quanto segue: - l'errato calcolo della tassa applicata, determinata con l'aliquota del 3% mentre avrebbe dovuto essere applicata l'aliquota fissa di euro 200,00; - l'inapplicabilità dell'aliquota del 3% alla scrittura enunciata dal Decreto ingiuntivo, in quanto priva di natura patrimoniale;
- la prescrizione dell'imposta in questione con riguardo alla scrittura privata enunciata.
Ciò premesso, deducevano che nella stessa data di diniego del ricorso/reclamo era stato reso esecutivo il ruolo e lamentavano l'illegittimità di tale condotta (implicante anche l'irrogazione dell'ulteriore sanzione pecuniaria con la cartella opposta), tenuto conto della pendenza della impugnazione dell'atto presupposto.
Di conseguenza, ribadendo le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione, chiedevano – previa sospensione dell'esecuzione - l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria delle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
Con sentenza n. 2221/2022, depositata il 21.03.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite che liquidava in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA e c.p.a., se dovute.
Il primo giudice osservava che non erano ammissibili le doglianze già proposte avverso l'avviso di liquidazione presupposto dalla cartella di pagamento, stante la pendenza del relativo giudizio di merito innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (iscritto al n. 6811/2016 RGR). In definitiva,
l'unica doglianza avanzata avverso la cartella di pagamento n. 29320170001972601 si risolveva nell'assunto secondo cui l'Ufficio non avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo del tributo nella pendenza dell'impugnazione avverso l'atto presupposto. La doglianza era priva di fondamento in quanto l'art. 56, comma 1, del DPR n. 131 del 26/04/1986 consente - trascorsi i sessanta giorni dalla notifica degli avvisi di liquidazione, in assenza di pagamento - l'iscrizione a ruolo (peraltro provvisoria) del carico erariale con le relative sanzioni;
ai sensi della norma sopra citata, trattandosi di imposta principale, il ricorso del contribuente non sospende la riscossione.
Avverso la sentenza n. 2221/2022 Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto appello, col quale chiedono a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di dichiarare nulla o comunque annullare la cartella di pagamento n. 29320170001972601 dell'importo di € 6.037,71; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre Iva e Cpa secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.
Gli appellanti deducono i seguenti motivi: 1) travisamento dei motivi di impugnazione ed errata valutazione delle doglianze dei ricorrenti;
2) carenza di motivazione della sentenza per mancata applicazione della normativa di riferimento e mancato riscontro ai motivi di impugnazione – violazione dell'art. 68 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 19 D.Lgs. n. 472/1997; 3) nullità della cartella impugnata per carenza di motivazione;
4) erronea condanna alle spese legali per essersi l'ente pubblico difeso in giudizio tramite un proprio funzionario.
Costituitasi in questo grado l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, sostenendo la correttezza del proprio operato (trascorsi i sessanta giorni dalla notifica degli avvisi di liquidazione, stante il mancato pagamento, si è provveduto all'iscrizione a ruolo del carico erariale con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge).
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Il difensore dei contribuenti insiste nelle richieste formulate con l'appello, facendo presente che la sentenza n. 2230/2025 resa da questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha annullato l'avviso di liquidazione presupposto della cartella impugnata nel presente giudizio e che tale sentenza è passata in giudicato. Non essendo dovute le imposte di cui all'avviso di liquidazione, non sono dovute neanche le sanzioni indicate nella cartella oggetto di impugnazione.
Il rappresentante dell'Ufficio chiede il rigetto dell'appello e rileva che la cartella è stata parzialmente sgravata in esecuzione della sentenza n. 2230/2025 e che la somma residua di euro 3.266,45 è dovuta in quanto riguarda la tassazione del decreto ingiuntivo (voce che non è stata annullata dai giudici tributari).
Indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dei contribuenti è fondato e deve essere accolto.
Nella fattispecie va applicato il principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero l'esame di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn.
26242 e 26243), in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n.
363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936).
Pertanto, occorre prendere in considerazione in via prioritaria l'annullamento dell'atto presupposto della cartella impugnata.
Invero, con la sentenza n. 2230/2025 questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, decidendo sull'avviso di liquidazione n. 2015/001/DI/000000187/0, ha dichiarato illegittima la tassazione dell'atto enunciato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 187/2015 e la pronuncia è passata in giudicato.
L'avviso di liquidazione annullato è atto presupposto della cartella di pagamento n. 2932017 00019726 01 oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Di conseguenza, anche la cartella predetta, con la quale è stato intimato il pagamento delle imposte indicate nell'avviso di liquidazione, è illegittima e deve essere annullata.
Gli altri motivi di doglianza esposti nel ricorso in appello rimangono assorbiti.
Le spese processuali dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate, applicando i valori minimi tariffariper la non complessità delle questioni esaminate, in favore dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in riforma della sentenza n. 2221/2022, appellata da Ricorrente_2 e Ricorrente_1, annulla la cartella di pagamento n. 29320170001972601. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese sostenute dai ricorrenti per il giudizio, che liquida per il primo grado in euro 977,50 e per il secondo grado in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
FR MM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4566/2022 depositato il 26/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2221/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 21/03/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170001972601000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore del contribuente insiste nelle conclusioni dell'appello, facendo presente che la sentenza n. 2230/2025 resa da questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha annullato l'avviso di di liquidazione presupposto della cartella impugnata nel presente giudizio e che tale sentenza
è passata in giudicato. Non essendo dovute le imposte di cui all'avviso di liquidazione, non sono dovute evidentemente neanche le sanzioni indicate nella cartella impugnata nel presente giudizio.
Appellata: Il rappresentante dell'Ufficio chiede il rigetto dell'appello e rileva che la cartella è stata parzialmente sgravata in esecuzione della sentenza n. 2230/2025 e che la somma residua di euro
3.266,45 è dovuta in quanto riguarda la tassazione del decreto ingiuntivo (voce che non è stata annullata dai giudici tributari).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a mezzo posta in data 7.11.2017 Ricorrente_2 e Ricorrente_1 convenivano in giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, l'Agenzia delle Entrate proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 2932017 0001972601, notificata in data 16.5.2017, relativa al mancato pagamento dell'imposta di registro, oltre sanzioni ed oneri accessori, per la registrazione del Decreto ingiuntivo n. 187/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone.
I ricorrenti deducevano di avere già impugnato – con separato ricorso/reclamo – l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni n. 2015/001/DI/000000187/0/004, ricevuto in data 16/05/2016, avverso il quale avevano dedotto quanto segue: - l'errato calcolo della tassa applicata, determinata con l'aliquota del 3% mentre avrebbe dovuto essere applicata l'aliquota fissa di euro 200,00; - l'inapplicabilità dell'aliquota del 3% alla scrittura enunciata dal Decreto ingiuntivo, in quanto priva di natura patrimoniale;
- la prescrizione dell'imposta in questione con riguardo alla scrittura privata enunciata.
Ciò premesso, deducevano che nella stessa data di diniego del ricorso/reclamo era stato reso esecutivo il ruolo e lamentavano l'illegittimità di tale condotta (implicante anche l'irrogazione dell'ulteriore sanzione pecuniaria con la cartella opposta), tenuto conto della pendenza della impugnazione dell'atto presupposto.
Di conseguenza, ribadendo le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione, chiedevano – previa sospensione dell'esecuzione - l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria delle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
Con sentenza n. 2221/2022, depositata il 21.03.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite che liquidava in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA e c.p.a., se dovute.
Il primo giudice osservava che non erano ammissibili le doglianze già proposte avverso l'avviso di liquidazione presupposto dalla cartella di pagamento, stante la pendenza del relativo giudizio di merito innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (iscritto al n. 6811/2016 RGR). In definitiva,
l'unica doglianza avanzata avverso la cartella di pagamento n. 29320170001972601 si risolveva nell'assunto secondo cui l'Ufficio non avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo del tributo nella pendenza dell'impugnazione avverso l'atto presupposto. La doglianza era priva di fondamento in quanto l'art. 56, comma 1, del DPR n. 131 del 26/04/1986 consente - trascorsi i sessanta giorni dalla notifica degli avvisi di liquidazione, in assenza di pagamento - l'iscrizione a ruolo (peraltro provvisoria) del carico erariale con le relative sanzioni;
ai sensi della norma sopra citata, trattandosi di imposta principale, il ricorso del contribuente non sospende la riscossione.
Avverso la sentenza n. 2221/2022 Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto appello, col quale chiedono a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di dichiarare nulla o comunque annullare la cartella di pagamento n. 29320170001972601 dell'importo di € 6.037,71; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre Iva e Cpa secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.
Gli appellanti deducono i seguenti motivi: 1) travisamento dei motivi di impugnazione ed errata valutazione delle doglianze dei ricorrenti;
2) carenza di motivazione della sentenza per mancata applicazione della normativa di riferimento e mancato riscontro ai motivi di impugnazione – violazione dell'art. 68 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 19 D.Lgs. n. 472/1997; 3) nullità della cartella impugnata per carenza di motivazione;
4) erronea condanna alle spese legali per essersi l'ente pubblico difeso in giudizio tramite un proprio funzionario.
Costituitasi in questo grado l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, sostenendo la correttezza del proprio operato (trascorsi i sessanta giorni dalla notifica degli avvisi di liquidazione, stante il mancato pagamento, si è provveduto all'iscrizione a ruolo del carico erariale con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge).
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Il difensore dei contribuenti insiste nelle richieste formulate con l'appello, facendo presente che la sentenza n. 2230/2025 resa da questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha annullato l'avviso di liquidazione presupposto della cartella impugnata nel presente giudizio e che tale sentenza è passata in giudicato. Non essendo dovute le imposte di cui all'avviso di liquidazione, non sono dovute neanche le sanzioni indicate nella cartella oggetto di impugnazione.
Il rappresentante dell'Ufficio chiede il rigetto dell'appello e rileva che la cartella è stata parzialmente sgravata in esecuzione della sentenza n. 2230/2025 e che la somma residua di euro 3.266,45 è dovuta in quanto riguarda la tassazione del decreto ingiuntivo (voce che non è stata annullata dai giudici tributari).
Indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dei contribuenti è fondato e deve essere accolto.
Nella fattispecie va applicato il principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero l'esame di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn.
26242 e 26243), in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n.
363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936).
Pertanto, occorre prendere in considerazione in via prioritaria l'annullamento dell'atto presupposto della cartella impugnata.
Invero, con la sentenza n. 2230/2025 questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, decidendo sull'avviso di liquidazione n. 2015/001/DI/000000187/0, ha dichiarato illegittima la tassazione dell'atto enunciato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 187/2015 e la pronuncia è passata in giudicato.
L'avviso di liquidazione annullato è atto presupposto della cartella di pagamento n. 2932017 00019726 01 oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Di conseguenza, anche la cartella predetta, con la quale è stato intimato il pagamento delle imposte indicate nell'avviso di liquidazione, è illegittima e deve essere annullata.
Gli altri motivi di doglianza esposti nel ricorso in appello rimangono assorbiti.
Le spese processuali dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate, applicando i valori minimi tariffariper la non complessità delle questioni esaminate, in favore dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in riforma della sentenza n. 2221/2022, appellata da Ricorrente_2 e Ricorrente_1, annulla la cartella di pagamento n. 29320170001972601. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese sostenute dai ricorrenti per il giudizio, che liquida per il primo grado in euro 977,50 e per il secondo grado in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato