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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
ALESSI GI STEFANO, Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B303394 IRES-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 444/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B303395 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 230/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha depositato due distinti ricorsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, il primo avverso l'avviso di accertamento n. T9H03B303394/2024 ed il secondo avverso l'avviso di accertamento n. T9H03B303395/2024.
I ricorsi sono stati rubricati il primo all'RGR n. 443/2025 ed il secondo all'RGR 444/2025, riunito il secondo al primo.
Per l'RGR n. 443/2025, la ricorrente ha lamentato: - in via principale, la violazione artt. 94 co. 6 101 e 106 T.U.I.R ed artt. 39, c 1, e 41 bis, 42 e 43 DPR 600/73 per l'illegittimità e l'infondatezza del presunto maggior reddito d'impresa, l'errata qualificazione degli accadimenti aziendali da parte dell'Ufficio secondo corretto Principio Contabile Associazione_2 (Erroneo utilizzo da parte dell'Ufficio del Associazione_2 21 anziché del corretto Associazione_2 15), l'errata qualificazione della tipologia di investimento, l'errata riclassificazione in bilancio, l'errato trattamento contabile e fiscale della svalutazione operata dalla società, avuto riguardo anche al parere conforme del Dipartimento di Economia Aziendale
Università di Brescia;
- in via meramente subordinata, la richiesta di disapplicazione delle sanzioni e la richiesta di applicazione del favor rei ex art. 3 co. 3 D. Lgs. 87/24.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del presente ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Per l'RGR n. 444/2025, la ricorrente ha lamentato:
- in via preliminare, il mancato recepimento da parte dell'ufficio di ravvedimento operoso parziale con presentazione di dichiarazione integrativa in data 13.1.2025 ex art. 13 d. lgs. 472/97;
- in via principale, le stesse violazioni di cui al primo ricorso.
La ricorrente ha chiesto, in via preliminare, l'annullamento del rilievo “sub b) - Minusvalenza indeducibile di
€ 50.042,53”; inoltre ha chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del presente ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
*
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in entrambi i giudizi, ha contro dedotto ai motivi di ricorso e ha chiesto la riunione dei ricorsi e il rigetto degli stessi.
Con memoria del 28.05.2025, la ricorrente ha insistito sulla sospensione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 30.05.2025, la Corte ha accolto l'istanza cautelare.
Con memoria del 07.10.2025 e in riferimento al RGR n. 444/2025, l'Agenzia ha chiesto di dichiarare l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere in relazione al rilievo “Svalutazione partecipazioni collegate per € 50.042,53” e confermare la legittimità dell'accertamento in relazione al residuo rilievo “Svalutazione immobilizzazioni finanziarie per € 613.816,92”, nonchè il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.10.2025, le parti hanno illustrato le rispettive posizioni e si sono riportate agli atti;
la Corte ha trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti dalla medesima società attengono a due distinti avvisi di accertamento (n.
T9H03B303394/2024 per il periodo d'imposta 2019 e n. T9H03B303395/2024 per il periodo d'imposta 2020)
e sono fondati sui medesimi presupposti di fatto e di diritto e concernenti la medesima questione interpretativa in tema di deducibilità fiscale delle svalutazioni di crediti verso società collegate;
quindi, è stata disposta la riunione ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 546/1992 per motivi soggettivi ed oggettivi.
La società Ricorrente_1 ha impugnato i suddetti avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio ha recuperato a tassazione presunti maggiori redditi d'impresa, derivanti: -per il 2019 e 2020, dalla svalutazione del credito finanziario verso la collegata “Società_2 S.r.l.”, ritenuta indeducibile ai sensi degli artt. 94, 101 e 106 T.U.I.R.;
-per il 2020, anche dalla svalutazione della partecipazione nella medesima collegata (€ 50.042,53), qualificata come minusvalenza indeducibile in regime PEX.
In riferimento al rilievo sub b) dell'accertamento per il 2020 (“minusvalenza indeducibile di € 50.042,53”), risulta documentalmente comprovato che la società contribuente, entro i termini di legge, ha presentato dichiarazione integrativa e versato quanto dovuto a titolo di ravvedimento operoso parziale.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ha dato atto della correttezza del rilievo e ha riservato ogni verifica sul recepimento, senza tuttavia insistere nella pretesa impositiva per tale voce.
Pertanto, deve essere dichiarata innanzitutto l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere in relazione al suddetto rilievo.
La controversia ha ad oggetto la deducibilità fiscale della svalutazione del credito finanziario vantato da
Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione nei confronti della società collegata Società_2 S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia in data 13.02.2019.
Dalla documentazione prodotta emerge che il credito, originariamente iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, è stato svalutato dapprima nel bilancio 2019 (€ 470.749,00) e poi integralmente nel bilancio 2020
(€ 613.816,92), in correlazione all'evoluzione della procedura concorsuale della collegata.
L'Ufficio ha ritenuto che la svalutazione di tale credito, contabilizzata come “svalutazione di immobilizzazioni finanziarie”, costituisse rinuncia al credito da parte del socio, con conseguente applicazione dell'art. 94, comma 6, TUIR, e quindi indeducibilità.
La ricorrente ha invece sostenuto la piena correttezza contabile e fiscale dell'operazione, richiamando i Principi Contabili Associazione_2 15 e 21, nonché il parere tecnico del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Brescia, e ha eccepito, in via subordinata, la deducibilità comunque ai sensi dell'art. 101
TUIR.
La tesi difensiva dell'Ufficio non può essere condivisa.
La documentazione in atti e la nota integrativa dei bilanci 2019 e 2020 dimostrano che la società non ha attuato alcun atto dispositivo o liberatorio nei confronti della collegata, ma ha semplicemente adeguato il valore contabile del credito al presumibile valore di realizzo, in coerenza con l'art. 2426 n. 8 c.c. e con il Principio Contabile Associazione_2 15, che prevede la rilevazione di una svalutazione quando si manifesti una perdita durevole di valore o la certa inesigibilità del credito.
Come precisato anche dall'Associazione_2 21, la “rinuncia al credito” si distingue radicalmente dalla svalutazione, in quanto la prima è un atto volontario con effetti patrimoniali di rafforzamento del capitale della partecipata, mentre la seconda costituisce una rettifica contabile imposta dall'andamento della gestione o da una procedura concorsuale.
Pertanto, l'operazione compiuta dalla ricorrente non integra una rinuncia al credito ai sensi dell'art. 94 TUIR, ma una svalutazione obbligata dall'insolvenza del debitore, contabilmente e fiscalmente corretta.
Il parere universitario prodotto conferma la correttezza del trattamento adottato, rilevando che la società ha osservato i principi contabili nazionali e che l'O.I.C. 15 è il criterio idoneo in presenza di un credito infruttifero verso società collegata in stato di decozione. L'erroneo richiamo dell'Ufficio all'Associazione_2 21 e all'art. 94 TUIR non può quindi fondare la pretesa, mancando il presupposto logico e giuridico della “rinuncia”.
Anche a voler seguire l'impostazione dell'Ufficio, la perdita è comunque deducibile ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, disposizione che prevede che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e tali si considerano in ogni caso quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale”.
Nel caso di specie, la società collegata Società_2 S.r.l. è stata dichiarata fallita, circostanza che costituisce ex lege elemento certo e preciso della perdita.
La Cassazione ha più volte ribadito che il fallimento del debitore integra automaticamente la condizione di certezza e precisione ai fini della deducibilità
Ne deriva che la perdita subita da Ricorrente_1 S.r.l. è integralmente deducibile, essendo correlata a un credito divenuto definitivamente inesigibile per effetto della procedura fallimentare.
La diversa ricostruzione dell'Ufficio, che ha ricondotto la fattispecie a una presunta rinuncia volontaria, risulta pertanto non conforme né ai principi contabili né alla ratio dell'art. 101 TUIR.
L'accoglimento nel merito dei ricorsi riuniti comporta l'automatico venir meno dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni.
In ogni caso, la Corte rileva l'assenza di dolo o colpa della contribuente, la quale ha operato secondo criteri contabili coerenti e sulla base di un successivo parere tecnico universitario, sicché ricorrono i presupposti per l'esclusione della responsabilità amministrativa.
Assorbiti gli altri motivi, i ricorsi riuniti sono pertanto meritevoli di accoglimento con avvisi di accertamento che vanno annullati, il secondo previo parziale cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio seguono le soccombenze.
La Corte, tenuto pur conto della particolare questione in tema di principi contabili e di normativa fiscale e dei similari motivi di ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia a rifondere alla ricorrente società Ricorrente_1 le spese di lite qui liquidate, in un unico compenso complessivo di € 4.784,00 (Fase di studio della controversia, € 1.843,00; Fase introduttiva del giudizio,
€ 780,00; Fase decisionale, € 2.161,00); oltre 15 % spese forfettarie, cassa ed iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Brescia, previa parziale cessazione della materia del contendere, accoglie ii ricorsi riuniti e annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.784,00, oltre a spese generali 15 % ed oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025
Il Presidente: Dott. Domenico Chiaro
Il Relatore: Dott. Giorgio Stefano Alessi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
ALESSI GI STEFANO, Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B303394 IRES-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 444/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B303395 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 230/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha depositato due distinti ricorsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, il primo avverso l'avviso di accertamento n. T9H03B303394/2024 ed il secondo avverso l'avviso di accertamento n. T9H03B303395/2024.
I ricorsi sono stati rubricati il primo all'RGR n. 443/2025 ed il secondo all'RGR 444/2025, riunito il secondo al primo.
Per l'RGR n. 443/2025, la ricorrente ha lamentato: - in via principale, la violazione artt. 94 co. 6 101 e 106 T.U.I.R ed artt. 39, c 1, e 41 bis, 42 e 43 DPR 600/73 per l'illegittimità e l'infondatezza del presunto maggior reddito d'impresa, l'errata qualificazione degli accadimenti aziendali da parte dell'Ufficio secondo corretto Principio Contabile Associazione_2 (Erroneo utilizzo da parte dell'Ufficio del Associazione_2 21 anziché del corretto Associazione_2 15), l'errata qualificazione della tipologia di investimento, l'errata riclassificazione in bilancio, l'errato trattamento contabile e fiscale della svalutazione operata dalla società, avuto riguardo anche al parere conforme del Dipartimento di Economia Aziendale
Università di Brescia;
- in via meramente subordinata, la richiesta di disapplicazione delle sanzioni e la richiesta di applicazione del favor rei ex art. 3 co. 3 D. Lgs. 87/24.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del presente ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Per l'RGR n. 444/2025, la ricorrente ha lamentato:
- in via preliminare, il mancato recepimento da parte dell'ufficio di ravvedimento operoso parziale con presentazione di dichiarazione integrativa in data 13.1.2025 ex art. 13 d. lgs. 472/97;
- in via principale, le stesse violazioni di cui al primo ricorso.
La ricorrente ha chiesto, in via preliminare, l'annullamento del rilievo “sub b) - Minusvalenza indeducibile di
€ 50.042,53”; inoltre ha chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del presente ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
*
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in entrambi i giudizi, ha contro dedotto ai motivi di ricorso e ha chiesto la riunione dei ricorsi e il rigetto degli stessi.
Con memoria del 28.05.2025, la ricorrente ha insistito sulla sospensione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 30.05.2025, la Corte ha accolto l'istanza cautelare.
Con memoria del 07.10.2025 e in riferimento al RGR n. 444/2025, l'Agenzia ha chiesto di dichiarare l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere in relazione al rilievo “Svalutazione partecipazioni collegate per € 50.042,53” e confermare la legittimità dell'accertamento in relazione al residuo rilievo “Svalutazione immobilizzazioni finanziarie per € 613.816,92”, nonchè il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.10.2025, le parti hanno illustrato le rispettive posizioni e si sono riportate agli atti;
la Corte ha trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti dalla medesima società attengono a due distinti avvisi di accertamento (n.
T9H03B303394/2024 per il periodo d'imposta 2019 e n. T9H03B303395/2024 per il periodo d'imposta 2020)
e sono fondati sui medesimi presupposti di fatto e di diritto e concernenti la medesima questione interpretativa in tema di deducibilità fiscale delle svalutazioni di crediti verso società collegate;
quindi, è stata disposta la riunione ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 546/1992 per motivi soggettivi ed oggettivi.
La società Ricorrente_1 ha impugnato i suddetti avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio ha recuperato a tassazione presunti maggiori redditi d'impresa, derivanti: -per il 2019 e 2020, dalla svalutazione del credito finanziario verso la collegata “Società_2 S.r.l.”, ritenuta indeducibile ai sensi degli artt. 94, 101 e 106 T.U.I.R.;
-per il 2020, anche dalla svalutazione della partecipazione nella medesima collegata (€ 50.042,53), qualificata come minusvalenza indeducibile in regime PEX.
In riferimento al rilievo sub b) dell'accertamento per il 2020 (“minusvalenza indeducibile di € 50.042,53”), risulta documentalmente comprovato che la società contribuente, entro i termini di legge, ha presentato dichiarazione integrativa e versato quanto dovuto a titolo di ravvedimento operoso parziale.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ha dato atto della correttezza del rilievo e ha riservato ogni verifica sul recepimento, senza tuttavia insistere nella pretesa impositiva per tale voce.
Pertanto, deve essere dichiarata innanzitutto l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere in relazione al suddetto rilievo.
La controversia ha ad oggetto la deducibilità fiscale della svalutazione del credito finanziario vantato da
Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione nei confronti della società collegata Società_2 S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia in data 13.02.2019.
Dalla documentazione prodotta emerge che il credito, originariamente iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, è stato svalutato dapprima nel bilancio 2019 (€ 470.749,00) e poi integralmente nel bilancio 2020
(€ 613.816,92), in correlazione all'evoluzione della procedura concorsuale della collegata.
L'Ufficio ha ritenuto che la svalutazione di tale credito, contabilizzata come “svalutazione di immobilizzazioni finanziarie”, costituisse rinuncia al credito da parte del socio, con conseguente applicazione dell'art. 94, comma 6, TUIR, e quindi indeducibilità.
La ricorrente ha invece sostenuto la piena correttezza contabile e fiscale dell'operazione, richiamando i Principi Contabili Associazione_2 15 e 21, nonché il parere tecnico del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Brescia, e ha eccepito, in via subordinata, la deducibilità comunque ai sensi dell'art. 101
TUIR.
La tesi difensiva dell'Ufficio non può essere condivisa.
La documentazione in atti e la nota integrativa dei bilanci 2019 e 2020 dimostrano che la società non ha attuato alcun atto dispositivo o liberatorio nei confronti della collegata, ma ha semplicemente adeguato il valore contabile del credito al presumibile valore di realizzo, in coerenza con l'art. 2426 n. 8 c.c. e con il Principio Contabile Associazione_2 15, che prevede la rilevazione di una svalutazione quando si manifesti una perdita durevole di valore o la certa inesigibilità del credito.
Come precisato anche dall'Associazione_2 21, la “rinuncia al credito” si distingue radicalmente dalla svalutazione, in quanto la prima è un atto volontario con effetti patrimoniali di rafforzamento del capitale della partecipata, mentre la seconda costituisce una rettifica contabile imposta dall'andamento della gestione o da una procedura concorsuale.
Pertanto, l'operazione compiuta dalla ricorrente non integra una rinuncia al credito ai sensi dell'art. 94 TUIR, ma una svalutazione obbligata dall'insolvenza del debitore, contabilmente e fiscalmente corretta.
Il parere universitario prodotto conferma la correttezza del trattamento adottato, rilevando che la società ha osservato i principi contabili nazionali e che l'O.I.C. 15 è il criterio idoneo in presenza di un credito infruttifero verso società collegata in stato di decozione. L'erroneo richiamo dell'Ufficio all'Associazione_2 21 e all'art. 94 TUIR non può quindi fondare la pretesa, mancando il presupposto logico e giuridico della “rinuncia”.
Anche a voler seguire l'impostazione dell'Ufficio, la perdita è comunque deducibile ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, disposizione che prevede che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e tali si considerano in ogni caso quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale”.
Nel caso di specie, la società collegata Società_2 S.r.l. è stata dichiarata fallita, circostanza che costituisce ex lege elemento certo e preciso della perdita.
La Cassazione ha più volte ribadito che il fallimento del debitore integra automaticamente la condizione di certezza e precisione ai fini della deducibilità
Ne deriva che la perdita subita da Ricorrente_1 S.r.l. è integralmente deducibile, essendo correlata a un credito divenuto definitivamente inesigibile per effetto della procedura fallimentare.
La diversa ricostruzione dell'Ufficio, che ha ricondotto la fattispecie a una presunta rinuncia volontaria, risulta pertanto non conforme né ai principi contabili né alla ratio dell'art. 101 TUIR.
L'accoglimento nel merito dei ricorsi riuniti comporta l'automatico venir meno dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni.
In ogni caso, la Corte rileva l'assenza di dolo o colpa della contribuente, la quale ha operato secondo criteri contabili coerenti e sulla base di un successivo parere tecnico universitario, sicché ricorrono i presupposti per l'esclusione della responsabilità amministrativa.
Assorbiti gli altri motivi, i ricorsi riuniti sono pertanto meritevoli di accoglimento con avvisi di accertamento che vanno annullati, il secondo previo parziale cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio seguono le soccombenze.
La Corte, tenuto pur conto della particolare questione in tema di principi contabili e di normativa fiscale e dei similari motivi di ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia a rifondere alla ricorrente società Ricorrente_1 le spese di lite qui liquidate, in un unico compenso complessivo di € 4.784,00 (Fase di studio della controversia, € 1.843,00; Fase introduttiva del giudizio,
€ 780,00; Fase decisionale, € 2.161,00); oltre 15 % spese forfettarie, cassa ed iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Brescia, previa parziale cessazione della materia del contendere, accoglie ii ricorsi riuniti e annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.784,00, oltre a spese generali 15 % ed oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025
Il Presidente: Dott. Domenico Chiaro
Il Relatore: Dott. Giorgio Stefano Alessi