Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 28
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità e infondatezza presunto maggior reddito d'impresa

    La Corte ha ritenuto che la svalutazione del credito non costituisca rinuncia al credito ai sensi dell'art. 94 TUIR, ma una svalutazione obbligata dall'insolvenza del debitore, contabilmente e fiscalmente corretta. La perdita è comunque deducibile ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, dato il fallimento della società collegata.

  • Accolto
    Disapplicazione delle sanzioni e applicazione del favor rei

    L'accoglimento nel merito dei ricorsi comporta l'automatico venir meno dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni. La Corte rileva l'assenza di dolo o colpa della contribuente, la quale ha operato secondo criteri contabili coerenti e sulla base di un successivo parere tecnico universitario, sicché ricorrono i presupposti per l'esclusione della responsabilità amministrativa.

  • Accolto
    Mancato recepimento ravvedimento operoso parziale

    In riferimento al rilievo sub b) dell'accertamento per il 2020 (“minusvalenza indeducibile di € 50.042,53”), risulta documentalmente comprovato che la società contribuente, entro i termini di legge, ha presentato dichiarazione integrativa e versato quanto dovuto a titolo di ravvedimento operoso parziale. L'Ufficio ha dato atto della correttezza del rilievo e ha riservato ogni verifica sul recepimento, senza tuttavia insistere nella pretesa impositiva per tale voce. Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere in relazione al suddetto rilievo.

  • Accolto
    Illegittimità e infondatezza presunto maggior reddito d'impresa

    La Corte ha ritenuto che la svalutazione del credito non costituisca rinuncia al credito ai sensi dell'art. 94 TUIR, ma una svalutazione obbligata dall'insolvenza del debitore, contabilmente e fiscalmente corretta. La perdita è comunque deducibile ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, dato il fallimento della società collegata.

  • Accolto
    Disapplicazione delle sanzioni e applicazione del favor rei

    L'accoglimento nel merito dei ricorsi comporta l'automatico venir meno dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni. La Corte rileva l'assenza di dolo o colpa della contribuente, la quale ha operato secondo criteri contabili coerenti e sulla base di un successivo parere tecnico universitario, sicché ricorrono i presupposti per l'esclusione della responsabilità amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 28
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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