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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1003/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N. 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220259007115476000 IVA-ALTRO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230023768786503 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220240012363838503 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendone, in sintesi, il difetto di motivazione e la pretesa illegittimità per mancata allegazione degli atti presupposti, nonché la mancata o irregolare notifica delle cartelle richiamate;
ha inoltre contestato l'an e il quantum della pretesa e ha proposto istanza per la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Si sono costituite entrambe le amministrazioni resistenti.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività e per effetto del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, assumendo che le cartelle presupposte sarebbero state regolarmente notificate (con procedura ex art. 140
c.p.c.) e non impugnate nei termini;
nel merito ha sostenuto l'insussistenza dei vizi dedotti e l'assenza di obbligo di allegare nuovamente atti già notificati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia ha aderito alle eccezioni preliminari ed ha a sua volta rappresentato che le cartelle conseguono a controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 sulle dichiarazioni IVA (anni d'imposta 2020 e 2021), richiamando giurisprudenza di legittimità sulla motivazione “per relationem” e sulla natura sollecitatoria dell'intimazione.
Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, all'udienza del 30.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La questione centrale, alla luce delle difese delle parti, è stabilire se l'intimazione impugnata costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa, ovvero se essa sia atto meramente consequenziale a cartelle già ritualmente portate a conoscenza del destinatario, con la conseguenza che l'impugnazione sarebbe consentita soltanto per vizi propri dell'intimazione. Dalla documentazione e dalle deduzioni difensive delle resistenti risulta che le cartelle richiamate nell'intimazione sono state notificate anteriormente e che, rispetto ad esse, non risulta proposta tempestiva impugnazione nei termini di legge.
Ne discende che le cartelle sono divenute definitive e che l'intimazione, quale atto successivo e funzionale alla riscossione, è sindacabile nei limiti dei soli vizi propri, non potendo essere utilizzata per riaprire contestazioni attinenti alla pretesa sostanziale o alla formazione del ruolo e delle cartelle presupposte.
Orbene, le censure articolate dal ricorrente – pur formalmente riferite all'intimazione – investono in realtà, in misura prevalente, profili che attengono agli atti presupposti (asserita mancata allegazione delle cartelle, contestazione del quantum, contestazione dell'an della pretesa), rispetto ai quali l'impugnazione risulta tardiva perché avrebbe dovuto essere proposta avverso le cartelle nei termini decorrenti dalla loro notifica. In questa sede, tali doglianze non possono essere esaminate.
Quanto ai profili che possono qualificarsi come vizi propri dell'intimazione, la Corte osserva che l'atto impugnato richiama in modo identificativo le cartelle poste a fondamento della pretesa, con l'indicazione degli estremi e degli importi, così da rendere intellegibile al destinatario la ragione della richiesta di pagamento;
la funzione dell'intimazione, del resto, è quella di sollecito/preludio all'azione esecutiva e non quella di introdurre una nuova pretesa impositiva.
In tale quadro, non sussiste un obbligo generalizzato di allegazione materiale di atti già ritualmente notificati e conosciuti, essendo sufficiente il loro richiamo identificativo, salvo che risulti in concreto una lesione del diritto di difesa, qui non ravvisabile anche in considerazione del contenuto difensivo dispiegato dal ricorrente, che dimostra la piena comprensione dell'oggetto della pretesa.
Parimenti, le doglianze sul calcolo di interessi e accessori, per come formulate, restano ancorate a una contestazione della pretesa nel suo complesso e non evidenziano un concreto vizio autonomo dell'intimazione, tale da determinarne l'invalidità in presenza di cartelle divenute definitive.
Consegue il rigetto del ricorso, cui segue, come per legge, la condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore di entrambi gli uffici costituiti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive euro 1.191 per ciascuno dei due uffici costituiti.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1003/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N. 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220259007115476000 IVA-ALTRO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230023768786503 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220240012363838503 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendone, in sintesi, il difetto di motivazione e la pretesa illegittimità per mancata allegazione degli atti presupposti, nonché la mancata o irregolare notifica delle cartelle richiamate;
ha inoltre contestato l'an e il quantum della pretesa e ha proposto istanza per la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Si sono costituite entrambe le amministrazioni resistenti.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività e per effetto del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, assumendo che le cartelle presupposte sarebbero state regolarmente notificate (con procedura ex art. 140
c.p.c.) e non impugnate nei termini;
nel merito ha sostenuto l'insussistenza dei vizi dedotti e l'assenza di obbligo di allegare nuovamente atti già notificati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia ha aderito alle eccezioni preliminari ed ha a sua volta rappresentato che le cartelle conseguono a controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 sulle dichiarazioni IVA (anni d'imposta 2020 e 2021), richiamando giurisprudenza di legittimità sulla motivazione “per relationem” e sulla natura sollecitatoria dell'intimazione.
Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, all'udienza del 30.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La questione centrale, alla luce delle difese delle parti, è stabilire se l'intimazione impugnata costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa, ovvero se essa sia atto meramente consequenziale a cartelle già ritualmente portate a conoscenza del destinatario, con la conseguenza che l'impugnazione sarebbe consentita soltanto per vizi propri dell'intimazione. Dalla documentazione e dalle deduzioni difensive delle resistenti risulta che le cartelle richiamate nell'intimazione sono state notificate anteriormente e che, rispetto ad esse, non risulta proposta tempestiva impugnazione nei termini di legge.
Ne discende che le cartelle sono divenute definitive e che l'intimazione, quale atto successivo e funzionale alla riscossione, è sindacabile nei limiti dei soli vizi propri, non potendo essere utilizzata per riaprire contestazioni attinenti alla pretesa sostanziale o alla formazione del ruolo e delle cartelle presupposte.
Orbene, le censure articolate dal ricorrente – pur formalmente riferite all'intimazione – investono in realtà, in misura prevalente, profili che attengono agli atti presupposti (asserita mancata allegazione delle cartelle, contestazione del quantum, contestazione dell'an della pretesa), rispetto ai quali l'impugnazione risulta tardiva perché avrebbe dovuto essere proposta avverso le cartelle nei termini decorrenti dalla loro notifica. In questa sede, tali doglianze non possono essere esaminate.
Quanto ai profili che possono qualificarsi come vizi propri dell'intimazione, la Corte osserva che l'atto impugnato richiama in modo identificativo le cartelle poste a fondamento della pretesa, con l'indicazione degli estremi e degli importi, così da rendere intellegibile al destinatario la ragione della richiesta di pagamento;
la funzione dell'intimazione, del resto, è quella di sollecito/preludio all'azione esecutiva e non quella di introdurre una nuova pretesa impositiva.
In tale quadro, non sussiste un obbligo generalizzato di allegazione materiale di atti già ritualmente notificati e conosciuti, essendo sufficiente il loro richiamo identificativo, salvo che risulti in concreto una lesione del diritto di difesa, qui non ravvisabile anche in considerazione del contenuto difensivo dispiegato dal ricorrente, che dimostra la piena comprensione dell'oggetto della pretesa.
Parimenti, le doglianze sul calcolo di interessi e accessori, per come formulate, restano ancorate a una contestazione della pretesa nel suo complesso e non evidenziano un concreto vizio autonomo dell'intimazione, tale da determinarne l'invalidità in presenza di cartelle divenute definitive.
Consegue il rigetto del ricorso, cui segue, come per legge, la condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore di entrambi gli uffici costituiti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive euro 1.191 per ciascuno dei due uffici costituiti.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro