Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 79
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e illegittimità per mancata allegazione atti presupposti

    L'intimazione è sindacabile solo nei limiti dei propri vizi propri, non potendo essere utilizzata per riaprire contestazioni attinenti alla pretesa sostanziale o alla formazione del ruolo e delle cartelle presupposte, le quali risultano notificate e non impugnate nei termini. Le censure attengono agli atti presupposti e non a vizi propri dell'intimazione.

  • Rigettato
    Contestazione dell'an e del quantum della pretesa

    Tale contestazione, come formulata, resta ancorata alla pretesa nel suo complesso e non evidenzia un vizio autonomo dell'intimazione, in presenza di cartelle divenute definitive.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'intimazione

    L'atto impugnato richiama in modo identificativo le cartelle poste a fondamento della pretesa, con indicazione degli estremi e degli importi, rendendo intellegibile la ragione della richiesta. Non sussiste un obbligo generalizzato di allegazione materiale di atti già ritualmente notificati e conosciuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 79
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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